Corte costituzionale

Sentenza n. 138/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Giovanni Maria Flick

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 176 del codice

penale, promosso con ordinanza emessa il 30 marzo 2000 dal tribunale

di sorveglianza di Sassari nel procedimento di sorveglianza nei

confronti di G.C., iscritta al n.407 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa il 30 marzo 2000 (r.o. n. 407 del

2000), il tribunale di sorveglianza di Sassari ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 del codice

penale, nella parte in cui - secondo l'interpretazione datane dalla

Corte di cassazione ed assunta dal rimettente quale "diritto vivente"

- attribuisce particolare rilievo, ai fini della concessione della

liberazione condizionale, nel caso in cui il condannato si trovi

nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nascenti dal

reato, alle manifestazioni di effettivo interessamento del condannato

stesso per la situazione morale e materiale delle persone offese ed

ai tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, per attenuare,

se non riparare interamente, i danni provocati.

Il giudice a quo premette, in punto di fatto, che con ordinanza

del 1° aprile 1999 il tribunale di sorveglianza di Sassari, ritenendo

sussistenti le condizioni previste dall'art. 176 cod. pen., aveva

concesso la liberazione condizionale a persona condannata

all'ergastolo per duplice omicidio. A seguito di impugnazione del

pubblico ministero - che lamentava la mancanza ed illogicità della

motivazione in ordine al requisito del "sicuro ravvedimento" del

condannato - la Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento

con rinvio "per nuovo esame" allo stesso tribunale, enunciando il

principio di diritto in forza del quale il "sicuro ravvedimento",

richiesto dalla legge ai fini della concessione della liberazione

condizionale, non può identificarsi in una "normale buona condotta",

ma postula, al contrario, comportamenti positivi e sintomatici

dell'avvenuto abbandono delle scelte devianti. In tale prospettiva -

sempre secondo la regula iuris dettata dal giudice di legittimità -

assume uno specifico rilievo la fattiva volontà del reo di eliminare

o attenuare le conseguenze dannose del reato, con la conseguenza che,

anche nel caso di impossibilità materiale di adempimento delle

obbligazioni civili da esso derivanti, debbono essere particolarmente

valutate le manifestazioni di effettivo interessamento del condannato

per la situazione morale e materiale delle persone offese ed i

tentativi fatti, nei limiti delle sue possibilità, per lenire il

pregiudizio arrecato.

Ad avviso del rimettente, tale interpretazione - consolidata

nella giurisprudenza di legittimità e comunque vincolante

nell'ambito del giudizio di rinvio in forza dell'art. 627 cod. proc.

pen. - porrebbe la norma denunciata in contrasto sia con il principio

costituzionale della funzione rieducativa della pena che con quello

di uguaglianza.

Sotto il primo profilo, una volta inquadrata la liberazione

condizionale tra le misure premiali penitenziarie tese alla

risocializzazione dei condannati all'ergastolo o a lunghe pene

detentive, si dovrebbe infatti ritenere che il "sicuro ravvedimento",

richiesto dall'art. 176 cod. pen., vada accertato sulla base dei

risultati del trattamento rieducativo durante tutto il corso

dell'esecuzione della pena, prescindendo dalla considerazione di

interessi civilistici di natura patrimoniale, quali quelli delle

parti offese: conclusione, questa, avvalorata anche dalla previsione,

nell'ordinamento penitenziario, dell'istituto premiale della

remissione del debito, il quale implica la rinuncia dello Stato ad un

suo credito al fine di agevolare la risocializzazione dei condannati

in disagiate condizioni economiche. D'altro canto, la circostanza che

la norma impugnata subordini espressamente la concessione della

liberazione condizionale all'adempimento delle obbligazioni civili,

salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di

adempierle, renderebbe palese come l'attività risarcitoria

rappresenti una condizione di natura esclusivamente "oggettiva", non

utilizzabile come criterio di valutazione del ravvedimento.

Sotto il secondo profilo, poi, l'interpretazione adottata dalla

Corte di cassazione determinerebbe - a giudizio del rimettente - una

ingiustificata disparità di trattamento fra i condannati che

dispongono dei mezzi economici per adempiere gli obblighi risarcitori

e quelli che ne sono privi. Mentre, infatti, i primi potrebbero

essere considerati "ravveduti" sulla base della sola osservazione

svolta durante il trattamento penitenziario, a prescindere dal reale

interessamento per le vicende delle persone offese (implicito nel

pagamento di una somma di denaro); per i secondi si richiederebbe,

invece, in aggiunta alla prova dell'impossibilità di risarcire il

danno, anche una concreta manifestazione di solidarietà verso le

stesse.

Da ultimo, ed in punto di rilevanza, il tribunale rimettente

rimarca come il quesito di costituzionalità sollevato condizioni

l'esito del giudizio a quo giacché, nel caso di specie, l'avvenuta

rieducazione dovrebbe aversi per certa alla luce della condotta

tenuta dal condannato durante il lungo periodo di carcerazione e poi

in regime di semilibertà, ed altrettanto sicura risulterebbe, a

fronte degli accertamenti svolti, la sua incapacità di assolvere le

obbligazioni risarcitorie derivanti dai reati commessi; situazione

nella quale, peraltro, il reo non si sarebbe mai interessato della

sorte dei familiari delle vittime, attivandosi per attenuare i danni

loro cagionati.

2. - Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per la

dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di infondatezza

della questione. Considerato in diritto

1. - Il tribunale di sorveglianza di Sassari dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 176 cod. pen., nella parte in

cui, secondo l'interpretazione datane dalla Corte di cassazione -

interpretazione che il rimettente assume in termini di "diritto

vivente" e che risulta comunque vincolante per il rimettente stesso,

in quanto giudice del rinvio, ai sensi dell'art. 627, comma 3, cod.

proc. pen. - attribuisce particolare rilievo, ai fini della

valutazione del "sicuro ravvedimento" richiesto per la concessione

della liberazione condizionale, nel caso in cui il condannato si

trovi nell'impossibilità di adempiere le obbligazioni civili

derivanti dal reato, alle manifestazioni di effettivo interessamento

del condannato stesso per la situazione morale e materiale delle

persone offese ed ai tentativi fatti, nei limiti delle sue

possibilità, per attenuare, se non riparare interamente, i danni

provocati.

Ad avviso del giudice a quo la norma denunciata violerebbe, in

tale lettura, sia l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, in

quanto subordinerebbe la finalità rieducativa, cui l'istituto della

liberazione condizionale è ispirato, ad interessi civilistici di

natura patrimoniale; sia l'art. 3 della Carta, in quanto

introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i

condannati che dispongono dei mezzi economici per adempiere le

obbligazioni civili (i quali potrebbero essere considerati

"ravveduti" sulla base dei soli risultati del trattamento

penitenziario) ed i condannati che ne sono privi (ai quali si

richiederebbe, di contro, in aggiunta alla dimostrazione

dell'incapacità di adempiere dette obbligazioni, anche una fattiva

"manifestazione di solidarietà" verso le persone offese).

2. - La questione non è fondata.

Quanto alla prima delle due censure in cui essa si articola,

giova rimarcare come la liberazione condizionale sia istituto che non

solo "si inserisce decisamente nell'ambito della finalità

rieducativa della pena" (v., da ultimo, sentenza n. 418 del 1998), ma

che si pone, altresì, come momento tendenzialmente terminale del

trattamento progressivo di "risocializzazione" del condannato a pena

detentiva, promuovendone il pieno reinserimento nel tessuto sociale.

Tale collocazione "terminale" dell'istituto si salda logicamente con

il presupposto normativo, stabilito dall'art. 176, primo comma, cod.

pen., di un "ravvedimento", non meramente congetturale o probabile,

ma "sicuro", ossia certamente avvenuto.

In simile prospettiva, anche qualora si volesse attribuire al

concetto di "rieducazione", evocato dall'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, un contenuto "minimale" e puramente "negativo" -

limitandolo al solo rispetto della "legalità esteriore" e, cioè,

all'acquisizione dell'attitudine a vivere senza commettere (nuovi)

reati - resta il fatto che una prognosi sicuramente favorevole su

tale versante non può prescindere dalla valutazione di comportamenti

che rivelino la acquisita consapevolezza, da parte del reo, dei

valori fondamentali della vita sociale. Trova collocazione in questa

cornice l'assunto della giurisprudenza di legittimità - posto come

immediato antecedente logico della soluzione interpretativa oggetto

dell'odierno scrutinio di costituzionalità - in forza del quale il

"sicuro ravvedimento", di cui all'art. 176 cod. pen., non può essere

identificato sic et simpliciter in una "normale buona condotta" -

ossia nella mera astensione da violazioni delle norme penali e di

disciplina penitenziaria nel corso dell'esecuzione della pena - ma

postula comportamenti positivi, sintomatici dell'abbandono, anche per

il futuro, delle scelte criminali.

Ora, tra i valori fondamentali della vita in comune deve

evidentemente annoverarsi - ed in posizione prioritaria - la

solidarietà sociale, la quale richiede l'adempimento di doveri che

l'art. 2 della Costituzione definisce inderogabili. E, d'altro canto,

rispetto a chi si sia reso autore di un reato, un indice

particolarmente significativo della acquisita consapevolezza di tale

valore non può non essere rappresentato dall'atteggiamento assunto

nei confronti della vittima del reato stesso.

Sotto questo profilo, è dunque pienamente coerente con la

finalità rieducativa, della quale la liberazione condizionale

partecipa, la condizione normativa espressa dell'adempimento delle

obbligazioni civili derivanti dal reato, salva la dimostrazione

dell'impossibilità di provvedervi (art. 176, quarto comma, cod.

pen.): condizione che, per diffuso convincimento, viene in effetti in

rilievo, nell'economia dell'istituto - contrariamente a quanto sembra

ritenere il tribunale rimettente - non solo e non tanto per la sua

funzione oggettiva di reintegrazione patrimoniale, ma anche e

soprattutto come indice "soggettivo" dell'intervenuto ravvedimento.

Ma, al tempo stesso, risulta perfettamente in linea con la

predetta finalità anche la lettura giurisprudenziale della norma che

il giudice a quo contesta, concernente il caso di impossibilità di

adempimento delle obbligazioni civili. La circostanza, infatti, che

pure in simile evenienza il condannato dimostri solidarietà nei

confronti della vittima, interessandosi delle sue condizioni e

facendo quanto è possibile per lenire il danno provocatole, anziché

assumere un atteggiamento di totale indifferenza, non può non avere

- per le considerazioni svolte - un particolare peso nella verifica

dei risultati del percorso rieducativo.

Né ha pregio, in contrario, l'argomento che il giudice a quo

ritiene di poter ricavare dall'istituto della remissione del debito

per le spese del procedimento e di mantenimento, previsto

dall'ordinamento penitenziario a favore dei condannati in disagiate

condizioni economiche (art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354).

Ben diversa è, infatti, l'incidenza, sotto il profilo avuto di mira,

del debito in parola rispetto a quello per i danni direttamente

provocati al soggetto passivo del reato: né, d'altra parte, la

soluzione interpretativa di cui si discute può essere considerata

alla stregua di un "impedimento" o, comunque, di un "ostacolo

normativo" sulla direttrice della risocializzazione del condannato

non abbiente. Nell'enunciare il principio in questione, difatti, la

Cassazione, per un verso, muove dalla premessa che l'impossibilità

di adempiere le obbligazioni civili, cui ha riguardo l'art. 176,

quarto comma, cod. pen., deve essere intesa in senso non assoluto, ma

relativo (non occorre, cioè, affinché essa resti integrata, un

totale difetto di risorse economiche); e, per altro verso, ha cura di

sottolineare come le manifestazioni di "interessamento" per le

vittime ed i tentativi di lenire il nocumento loro causato - che il

giudice deve "particolarmente valutare" nell'esprimersi sul "sicuro

ravvedimento" - restino comunque confinati nei limiti delle concrete

possibilità del reo (e, cioè, di quanto da lui realisticamente

"esigibile").

3. - Manifestamente priva di consistenza è la seconda censura,

riferita all'art. 3 della Costituzione: giacché l'interpretazione

giurisprudenziale avversata dal tribunale rimettente, lungi dal

compromettere, assicura nella sostanza il rispetto del principio di

uguaglianza.

Quell'"indice del ravvedimento" che per il condannato che ne ha

la capacità viene ricavato dall'effettivo ed integrale adempimento

delle obbligazioni civili, per il condannato che non ha mezzi

adeguati è tratto da alternative forme di interessamento per le

sorti delle persone offese, le quali tengono luogo del concreto

sacrificio economico richiesto al primo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 176 del codice penale sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di

sorveglianza di Sassari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:138 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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