Corte costituzionale

Sentenza n. 8/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1979 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 176

codice penale e dell'art. 1 legge 12 febbraio 1975, n. 6, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 aprile 1975 dal giudice di sorveglianza

del tribunale di Oristano sull'istanza di Cadeddu Giuseppe Raimondo,

iscritta al n. 232 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975;

2) ordinanza emessa il 14 marzo 1976 dal giudice di sorveglianza

del tribunale di Firenze sull'istanza di Castellino Gaetano, iscritta

al n. 331 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1976;

3) ordinanza emessa il 15 dicembre 1975 dal giudice di sorveglianza

del tribunale di Oristano sull'istanza di Ghiro Adalgisa, iscritta al

n. 445 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 218 del 18 agosto 1976;

4) ordinanza emessa il 19 aprile 1977 dalla Corte d'appello di

Trento sull'istanza di Pedroni Guglielmo, iscritta al n. 316 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 251 del 14 settembre 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1979 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

udito il vice avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza emessa in data 19 aprile 1975 il giudice di

sorveglianza del tribunale di Oristano sollevava questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p., con riferimento

agli artt. 3, prima parte, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Il detenuto Cadeddu Giuseppe Ralmondo, condannato alla pena

complessiva di due anni e nove mesi di reclusione, dopo aver scontato

venticinque mesi e diciannove giorni della pena, aveva presentato

istanza di liberazione condizionale.

Il giudice a quo, nel presupposto che l'art. 191 del r.d. 18

giugno 1931, n. 787 (Regolamento degli Istituti di prevenzione e

pena), fosse tuttora in vigore, rilevava che egli, non avendo il

condannato scontato almeno trenta mesi della pena inflittagli, avrebbe

dovuto dichiarare inammissibile la istanza del Cudeddu, e ciò in

applicazione della norma contenuta nell'art. 176 del codice penale.

Tale articolo, ad avviso del giudice di sorveglianza,

contrasterebbe però con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, nella parte in cui dispone che può essere ammesso alla

liberazione condizionale solo il condannato che abbia scontato almeno

trenta mesi, o quattro anni, se recidivo.

Egli ritiene infatti che irrazionalmente il legislatore abbia

escluso dall'ambito di applicazione del beneficio in questione tutti i

condannati a pene inferiori scaturenti da reati meno gravi, da

considerarsi perciò più facilmente recuperabili.

Vi sarebbe pertanto una ingiustificata ed irrazionale disparità di

trattamento tra persone le quali, pur versando nella medesima

situazione (ravvedimento, espiazione di almeno metà della pena

inflitta, residuo inferiore a cinque anni) possono, o non, essere

ammesse alla liberazione condizionale.

Tale trattamento legislativo contrasterebbe anche, secondo

l'ordinanza di rimessione, con l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione, in quanto per il detenuto che abbia già dato prova di

avvenuto ravvedimento, la pena residua da scontare rivestirebbe un

carattere esclusivo di afflittività e sarebbe altresì suscettibile

di procurare danni all'individuo.

2. - Con ordinanza in data 15 dicembre 1975, lo stesso giudice di

sorveglianza del tribunale di Oristano, chiamato a dare parere

sull'istanza di liberazione condizionale di Ghiro Adalgisa, condannata

alla pena complessiva di mesi sei di reclusione, sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p., con riferimento agli

artt. 3, prima parte e 27, terzo comma, della Costituzione, in termini

analoghi a quelli sopra riportati, e facendo, nell'ordinanza stessa,

espresso riferimento a quanto osservato in relazione al caso del

Cadeddu.

Le dette ordinanze venivano ritualmente notificate e comunicate.

3. - Con ordinanza emessa il 14 marzo 1976, il giudice di

sorveglianza del tribunale di Firenze sollevava questione incidentale

di legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p. e dell'art. 1 della

legge 12 febbraio 1975, n. 6, con riferimento agli artt. 27, comma

secondo, e 24 della Costituzione.

Il giudice a quo, nell'esaminare l'istanza di liberazione

condizionale proposta da Castellino Gaetano, onde esprimere il

prescritto parere, rilevava che, nella specie, non sussistevano le

condizioni oggettive previste dall'art. 176 c.p., non avendo l'istante

scontato trenta mesi di detenzione, ed essendo, quanto alla durata, la

pena a lui inflitta inferiore a quella minima prevista dallo stesso

art. 176 per poter essere ammesso al beneficio della liberazione

condizionale. Pur avendo il Castellino scontato più della metà della

pena a lui inflitta, il giudice di sorveglianza, in applicazione

dell'art. 191 del r.d. 18 giugno 1931, n. 787, avrebbe pertanto dovuto

dichiarare inammissibile l'istanza.

Tanto premesso, il giudice a quo sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p. laddove statuisce che il

condannato non possa essere ammesso al beneficio della liberazione

condizionale ove non abbia espiato, a seconda dei precedenti penali,

almeno trenta mesi o quattro anni di detenzione.

Ad avviso del giudice di sorveglianza, detta disposizione si

porrebbe in contrasto con il precetto di cui all'art. 27, secondo

comma, della Costituzione, anche in base al contenuto della sentenza

n. 204 del 1974 della Corte costituzionale. Poiché, si dice

nell'ordinanza di rimessione, il fine rieducativo inerisce ad ogni

pena, quale che ne sia la misura, il diritto di essere ammesso alla

liberazione condizionale dovrebbe sorgere per ogni condannato, quale

che sia l'entità della detenzione, a parità di rapporto tra la misura

della pena espiata e quella da espiare.

Nello stesso contesto, il giudice a quo sollevava anche questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 12 febbraio

1975, n. 6 (Norme in tema di liberazione condizionale), nella parte in

cui attribuisce alla Corte d'appello la competenza a decidere sulla

concessione della liberazione condizionale, per preteso contrasto con

l'art. 24 della Costituzione.

Prendendo le mosse ancora dalla citata sentenza n. 204 del 1974, il

giudice di sorveglianza, nel rilevare che in quella occasione la Corte

ebbe ad individuare nel ricordato precetto costituzionale una esigenza

di tutela giurisdizionale, assumeva che tale tutela sarebbe stata

attuata solo in modo soggettivo e formale dalla norma impugnata, senza

che il legislatore si fosse dato carico di garantire "l'idoneità

della garanzia giurisdizionale".

Solo ove, sempre ad avviso del giudice a quo, l'organo giudiziario:

possa procedere in via diretta alla rilevazione dei dati di

comportamento del soggetto istante; possa territorialmente essere in

contatto con il soggetto ed il luogo di detenzione, sì da rendersi

conto immediatamente delle condizioni dell'uno e dell'altra; possa, "in

ragione delle funzioni attribuitegli dalla legge del processo

esecutivo della pena, avere cognizione diretta della situazione

detentiva concreta", si potrebbe dire realizzato il precetto

costituzionale, quale chiarito nella citata sentenza della Corte

costituzionale. Essendo la Corte d'appello del tutto estranea alla

rilevazione dei dati sul comportamento del detenuto e non avendo tale

organo contatto alcuno con la situazione detentiva in cui lo stesso

viene a trovarsi, appare evidente, secondo il giudice a quo, che tale

organo non è idoneo a garantire sostanzialmente quelle esigenze di

tutela giurisdizionale evidenziate dalla Corte costituzionale con la

sentenza n. 204 del 1974. Organo idoneo, in base alle vigenti norme,

sarebbe da ritenersi la sezione di sorveglianza, già competente alla

concessione degli altri benefici che costituiscono il sistema delle

misure alternative alla detenzione.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata.

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo

che la Corte dichiarasse infondate entrambe le questioni sollevate dal

giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze.

L'Avvocatura osserva al riguardo che la liberazione condizionale è

istituto volto a sostituire al carattere strettamente retributivo

della pena una funzione di rieducazione del reo. La sua essenza si

basa sul raggiungimento del ravvedimento del condannato, per effetto

del trattamento carcerario.

Se tale è la ragione dell'istituto, non potrebbe ritenersi

irrazionale la valutazione attuata dal legislatore, secondo cui,

perché si raggiunga tale scopo, occorre che si sia scontata una

misura minima della pena, ritenuta dal legislatore stesso idonea al

fine insito nella liberazione condizionale, a maggior ragione ove si

ponga mente al fatto che altri istituti, nell'attuale ordinamento,

soccorrono per le pene di minore entità, onde conseguire la medesima

finalità.

Anche la seconda questione, ad avviso dell'Avvocatura, attiene a

problemi di politica legislativa. Nel dare attuazione alla più volte

citata sentenza n. 204 del 1974, il legislatore ha tenuto conto dei

principi enunciati in quella occasione. Il giudice a quo ritiene che al

problema potesse essere data soluzione migliore; tale avviso è

opinabile, ma non per questo, secondo l'Avvocatura dello Stato, può

essere ritenuto irrazionale il sistema adottato dal legislatore.

4. - Con ordinanza in data 19 aprile 1977, la Corte d'appello di

Trento, nell'esaminare l'istanza di liberazione condizionale

presentata da Pedroni Guglielmo, sollevava questione di legittimità

costituzionale dell'art. 176 c.p. in relazione agli artt. 3, secondo

comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

Il Collegio a quo rilevava infatti che la condizione di aver

espiato almeno trenta mesi di detenzione potrebbe determinare una

disparità di trattamento fra i cittadini, "non risultando tale

periodo proporzionale alla entità della pena inflitta, per cui in

concreto risultano esclusi dal beneficio tutti coloro che debbono

espiare una pena inferiore ai cinque anni", sicché potrebbe

risultarne una violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art.

3 della Costituzione.

Nell'ordinanza di rimessione si rilevava anche che lo "svincolare

il periodo minimo di detenzione" ai fini della concessione della

liberazione condizionale "dal criterio proporzionale rispetto alla pena

in concreto inflitta" potrebbe essere in contrasto con l'art. 27, terzo

comma, della Costituzione, in quanto ai condannati a pene inferiori ai

trenta mesi verrebbe tolto ogni impulso psicologico ad emendarsi,

rendendo così inattuale ogni riconoscimento ai meritevoli.

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo

che la Corte dichiarasse infondata la questione sollevata dalla Corte

d'appello di Trento.

Sotto il primo profilo l'Avvocatura sostiene essere frutto di un

equivoco l'affermazione secondo cui della liberazione condizionale non

potrebbero godere tutti coloro che debbono espiare una pena inferiore

ai cinque anni, atteso che anche costoro potrebbero usufruire di tale

beneficio, pur di aver scontato almeno trenta mesi della pena inflitta.

Assume altresi essere non irrazionale l'esigenza della avvenuta

espiazione di almeno trenta mesi di detenzione, sulla base di

considerazioni analoghe a quelle svolte a proposito dell'ordinanza di

rimessione del giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze.

Nella discussione orale, l'Avvocatura dello Stato ribadiva le tesi

svolte nell'atto di intervento. Considerato in diritto :

1. - Le quattro ordinanze indicate in narrativa sollevano questioni

in parte identiche, in parte connesse e i relativi giudizi possono

quindi essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - Deve essere in primo luogo esaminata la questione

dell'ammissibilità delle questioni sollevate con le due ordinanze del

giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano.

Questi, chiamato ad esprimere parere su due domande di liberazione

condizionale presentate rispettivamente da un detenuto condannato a

due anni e nove mesi di reclusione, dei quali aveva scontato

venticinque mesi e diciannove giorni (cioè meno del minimo di trenta

mesi stabilito nell'art. 176 c.p.) e da una detenuta condannata a mesi

sei di reclusione (e quindi egualmente esclusa dalla possibilità

della liberazione condizionale dopo l'espiazione di metà della pena),

riteneva che gli spettasse di dichiarare la inammissibilità delle

istanze, in quanto non consentite dall'art. 176 c.p., che ammette la

liberazione condizionale solo per il condannato che abbia espiato

almeno trenta mesi o quattro anni se recidivo qualificato. Ma opinando

che tali condizioni richieste dalla legge fossero in contrasto con gli

artt. 3, prima parte, e 27, terzo comma, della Costituzione, sollevava

questione incidentale di costituzionalità dell'art. 176 del codice

penale.

Il giudice di sorveglianza assume che la legge 12 febbraio 1975, n.

6, la quale attribuisce alla Corte di Appello la competenza a

concedere la liberazione condizionale, non abbia "mutato l'autonomo

potere- dovere del giudice di sorveglianza, sancito dall'art. 191 del

Regolamento degli Istituti di Prevenzione e Pena, di fungere da filtro

e dichiarare senz'altro inammissibile la istanza senza neanche

investirne la Corte di appello, quando ne difettino i presupposti", e

che in conseguenza esso giudice di sorveglianza "è obbligato a

pronunciare un provvedimento " di rito " di carattere definitivo, e ad

applicare, nel far ciò, proprio l'art. 176 c.p. che si ritiene

viziato di incostituzionalità": dal che "l'esistenza di quel minimo di

giurisdizionalità o di processualità richiesto dalla legge e dalla

giurisprudenza della Corte perché possa proporsi una questione di

legittimità costituzionale" (così l'ordinanza n. 232/1975 del

tribunale di Oristano).

Va ricordato che analoga questione di legittimità costituzionale

dell'art. 176 c.p. era stata, con altre, sollevata dal giudice di

sorveglianza di Oristano e da quelli di Bolzano, di Nuoro e di Imperia

e che, giudicando su di esse, la Corte costituzionale con ordinanza n.

266 del 1976 ordinò la restituzione degli atti ai giudici a quibus

perché valutassero la rilevanza delle questioni proposte in

riferimento alla nuova disciplina della liberazione condizionale

regolata dalla sopravvenuta legge 12 febbraio 1975, n. 6.

3. - La Corte rileva che il ragionamento attraverso il quale il

giudice di sorveglianza di Oristano si è attribuito la legittimazione

a sollevare la questione di costituzionalità è erroneo e viziato da

equivoco. È vero, infatti, che precedentemente alla legge 12 febbraio

1975, n. 6, quando in virtù dell'art. 43 delle Disposizioni di

attuazione del codice di procedura penale la liberazione condizionale

era conceduta con decreto del Ministro della Giustizia, secondo la

procedura fissata negli artt. 191 e 192 del Regolamento per gli

Istituti di Prevenzione e Pena, la domanda del condannato era

trasmessa al giudice di sorveglianza, il quale, se difettavano

manifestamente le condizioni relative alla pena inflitta da

scontare..... doveva dichiarare "senz'altro inammissibile l'istanza

con provvedimento scritto, non soggetto a reclamo"; e che, se

l'istanza era giudicata ammissibile, la trasmetteva al Ministero

corredata del suo parere. E dunque il giudice di sorveglianza

esercitava certamente attività decisoria e giurisdizionale.

Ma la richiamata legge n. 6 del 1975, emanata a seguito della

sentenza n. 204/1974 della Corte costituzionale che dichiarava la

illegittimità degli artt. 176 c.p. e 43 delle Disp. Att. c.p.p.,

Iegge già in vigore quando le ordinanze del giudice di sorveglianza di

Oristano sono state emesse, ha determinato (come si è espressa anche

la Cassazione Penale) l'abrogazione integrale del meccanismo

processuale precedente. La liberazione condizionale è ora richiesta

alla Corte d'appello del distretto nel quale il condannato espia la

pena, e la Corte provvede su parere del giudice di sorveglianza,

osservandosi nel procedimento, in quanto applicabili, le disposizioni

del c.p.p. per gli incidenti di esecuzione.

E dunque: l'intera attività giurisdizionale appartiene alla Corte

d'appello; nessuna competenza decisoria circa l'ammissibilità della

domanda è attribuita al giudice di sorveglianza; al parere di questi,

dato alla Corte d'appello, cioè ad una autorità giudiziaria, non

appare possibile attribuire quel carattere di giurisdizionalità che,

del resto, il giudice di sorveglianza di Oristano aveva desunto

esclusivamente dal proprio ritenuto potere- dovere di pronunciarsi

definitivamente sull'ammissibilità dell'istanza.

Deve pertanto concludersi che la questione incidentale di

costituzionalità sollevata con le due ordinanze del giudice di

sorveglianza di Oristano è inammissibile.

4. - Ad eguale conclusione deve giungersi per quanto riguarda la

medesima questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p.

sollevata dal giudice di sorveglianza del tribunale di Firenze con

riferimento al secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione.

Anche tale giudice, infatti, erroneamente si ritiene legittimato a

sollevare la questione in conseguenza del supposto sopravvissuto

potere-dovere di dichiarare la inammissibilità, per difetto dei

presupposti di legge, della istanza di liberazione condizionale.

Né la legittimazione potrebbe derivare dal fatto che nella stessa

ordinanza il giudice ha sollevato altra questione di costituzionalità

impugnando l'art. 1 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, nella parte in

cui attribuisce alla Corte d'appello anziché alla Sezione di

Sorveglianza presso la stessa Corte, prevista dall'art. 70 della legge

26 luglio 1975, n. 354, la competenza a concedere la liberazione

condizionale. Infatti (a parte che, come detto, la legittimazione è

stata anche dal giudice di Firenze desunta soltanto dall'errata

opinione che egli fosse tenuto a dichiarare la inammissibilità della

domanda per difetto dei suoi presupposti di legge) lo stesso giudice,

ritenendo tale competenza da attribuirsi alla Sezione di Sorveglianza e

non a se medesimo, non sarebbe nemmeno per questa via legittimato a

proporre la questione di costituzionalità dell'art. 176 c.p. per

mancanza del presupposto della propria competenza.

5. - Il giudice di sorveglianza di Firenze non è quindi

legittimato neppure a proporre la questione di legittimità dell'art.

1 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, in quanto è evidente che,

fondata o infondata tale questione (che cioè appartenga alla Corte

d'appello o alla Sezione di Sorveglianza presso di essa la competenza

a concedere la liberazione condizionale), nessuna influenza la

soluzione di essa potrebbe esplicare sui poteri propri di quel giudice.

6. - Esclusa, peraltro, per le ragioni dette, l'ammissibilità di

tutte le questioni sollevate dai giudici di sorveglianza presso i

tribunali di Oristano e di Firenze, resta egualmente da esaminare,

perché ritualmente proposta dalla Corte d'appello di Trento, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 176 c.p. in

relazione agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione.

Afferma la detta Corte d'appello che l'art. 176 c.p. col

prescrivere, tra i presupposti della liberazione condizionale, la

espiazione di almeno trenta mesi, determinerebbe una discriminazione

tra i cittadini "non risultando tale periodo proporzionale all'entità

della pena inflitta, per cui in concreto risultano esclusi dal

beneficio tutti coloro che debbono espiare una pena inferiore a cinque

anni": dal che una violazione del principio di eguaglianza.

Aggiunge che il rilevato difetto di proporzionalità, "in quanto

toglie ai condannati a pene inferiori ogni impulso psicologico ad

emendarsi", "potrebbe contraddire il principio della funzione

educativa della pena stabilito dall'art. 27 della Costituzione" e

"rendere inattuale ogni riconoscimento al meritevole".

7. - La Corte rileva innanzitutto che, ritenendo esclusi dalla

possibilità del beneficio tutti i condannati a pene inferiori a

cinque anni, la Corte d'appello di Trento ha erroneamente supposto una

condizione che nell'art. 176 c.p. non è esplicita né implicita, ben

potendo raggiungere i trenta mesi di espiazione e insieme espiare oltre

la metà della pena anche i condannati a pene inferiori a cinque anni.

Vengono pertanto meno i presupposti di una violazione dell'art. 3

della Costituzione.

Sotto il profilo della supposta violazione dell'art. 27, comma

terzo, della Costituzione, secondo il quale le pene debbono tendere

alla rieducazione del condannato, la questione non è del pari

fondata.

Lo stesso giudice a quo riconosce nell'ordinanza di rimessione che

i limiti temporali stabiliti nell'art. 176 c.p. potrebbero essere

giustificati dalla necessità di sperimentare per un tempo

apprezzabile la condotta del condannato e di non ridurre, nel caso di

brevi condanne, per le quali peraltro è ammesso il beneficio della

sospensione condizionale, l'efficacia repressiva e intimidatrice della

pena; cioè riconosce l'opinabilità dei criteri adottati dal

legislatore. E infatti tali criteri possono essere e sono discussi dal

punto di vista dell'opportunità e della piena adeguatezza al fine

dell'istituto cui ineriscono, ma sempre sul piano della scelta

legislativa. Tutti i parametri dell'art. 176 C.p., e non solo quelli

(si pensi alle condizioni per la sospensione della pena stabilite

nell'art. 163 C.p.), sono opinabili, ma tutti appartengono all'ambito

della politica legislativa e quindi della discrezionalità del

legislatore. Né è dato riscontrare nelle disposizioni che

attualmente regolano l'istituto della liberazione condizionale

incongruenze e irragionevolezze di rilievo costituzionale, soprattutto

tenendo presente (e così negando fondamento alla affermazione della

Corte di appello di Trento che il difetto di proporzionalità fra pena

scontata e pena inflitta possa togliere ai condannati a pene minori

l'impulso ad emendarsi e rendere inattuale ogni riconoscimento al

meritevole) che il nuovo ordinamento penitenziario di cui alla legge 26

luglio 1975, n. 354, prevede una serie di istituti (affidamento in

prova al servizio sociale, regime di semilibertà, licenza premio,

liberazione anticipata) i quali o si riferiscono alle pene minori o

sono indipendenti dall'entità della pena da espiare, e tutti hanno il

fine di favorire la rieducazione del reo e il suo reinserimento

sociale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 176, primo comma, c.p. sollevate dai giudici

di sorveglianza dei tribunali di Oristano e di Firenze,

rispettivamente, per contrasto con gli artt. 3, prima parte, e 27,

terzo comma, e per contrasto con l'art. 27, secondo comma, della

Costituzione, nonché la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, sollevata dal giudice

di sorveglianza del tribunale di Firenze per contrasto con l'art. 24

della Costituzione;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 176, primo comma, c.p. sollevata dalla Corte d'appello di

Trento in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma,

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:8 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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