Art. 177 c.p. — Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena

[1]Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale e' revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla liberta' vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in liberta' condizionale non e' computato nella durata della pena e il condannato non puo' essere riammesso alla liberazione condizionale. 115 153 162

[2]Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

115

La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 282, (in G.U. 1ª s.s. 31/05/1989, n. 22) come modificata dall'Errata Corrige in G.U. 1ª s.s. 14/06/1989, n. 24, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in liberta' condizionale nonche' delle restrizioni di liberta' subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo.

Corte Costituzionale

153

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 giugno 1997, n. 161, (in G.U. 1ª s.s. 11/06/1997, n. 24) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'ultimo periodo del primo comma del presente articolo nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti.

Corte Costituzionale

162

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 23 giugno 1998, n. 418, (in G.U. 1ª s.s. 30/12/1998, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziche' stabilire che la liberazione condizionale e' revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1998

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 418/1998

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 1998

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., l'art. 177, comma primo, cod. pen., nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziché stabilire che la liberazione condizionale è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio, in quanto - posto che l'istituto della liberazione condizionale si inserisce decisamente nell'ambito della finalità rieducativa della pena - il carattere automatico di quello che è il primo gruppo di ipotesi in cui per legge deve darsi luogo alla revoca ("delitti" e "contravvenzioni della stessa indole") è in contrasto con una ragionevole applicazione del principio rieducativo, tenuto conto che, anche se non può dirsi preclusa in senso assoluto al legislatore la potestà di assumere determinate condanne come criterio per escludere l'ammissione del condannato a determinati benefici o per sancire la revoca di benefici già ottenuti, occorre tuttavia che tali criteri siano sufficientemente circoscritti, in modo da non dar luogo a irragionevoli parificazioni e da non precludere, nelle ipotesi meno gravi, la funzione rieducativa della pena; sicché, la parificazione, operata dall'art. 177, comma 1, cod. pen., di tutti i delitti, senza alcuna selezione nell'ambito di questa vastissima categoria, è criterio che, collegato con l'automatica derivazione della revoca dalla condanna rende tale disposizione manifestamente illegittima, risultando da essa congiuntamente violati il principio rieducativo e quello di ragionevolezza. - S. nn. 204/1974, 282/1989, 306/1993, 186/1995, 173/1997 e 296/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 177 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 282/1989

    Ha colpito questo articolo
    25 maggio 1989

    È costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 3, 13 e 27 Cost., l'art. 177, primo comma, c.p., nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo. La revoca della liberazione condizionale, estinguendo lo 'status' di vigilato in libertà conseguente all'ammissione al beneficio di cui all'art. 176 c.p., ricostituisce quello di 'detenutò. La carcerazione prodotta dalla revoca della liberazione condizionale costituisce un 'quid novì tanto rispetto a quella fondata immediatamente nella sentenza di condanna, quanto rispetto alla 'libertà vigilata ', 'ex' art. 230, n. 2 c.p. Pertanto la residua pena detentiva ancora da espiare non può non esser determinata in base ad un nuovo principio che tenga conto dell'afflittività subita dal condannato nel periodo di libertà vigilata e ad una valutazione prognostica del comportamento del già condizionalmente liberato. L'illegittimità costituzionale della norma impugnata discende, innanzitutto, dall'aggiunta, in caso di revoca della liberazione condizionale, alla quantità di pena detentiva irrogata con la sentenza di condanna di un supplemento di afflizione non legittimata dalla stessa sentenza. Se è vero, infatti, che la libertà vigilata, 'ex' art. 230, n. 2, c.p., trova fondamento nella sentenza di condanna, una volta intervenuta la revoca, però, il divieto di computare, ai fini della determinazione del residuo di pena da espiare, il periodo trascorso in libertà condizionata equivale a far venir meno il titolo legittimante l'afflizione patita dal condannato in sede di libertà vigilata, in evidente contrasto con l'art. 13, secondo comma, Cost. La norma impugnata risulta anche viziata da una condizione sanzionatoria della revoca della liberazione condizionale che, come la Corte costituzionale ha chiaramente affermato con la sent. n. 204 del 1974, e` assolutamente incompatibile con l'art. 27, terzo comma, Cost. Questa disposizione costizionale induce a configurare un vero e proprio diritto soggettivo in capo al condannato all'ammissione al beneficio della liberazione condizionale, sol che ne ricorrano i presupposti, 'ex' art. 176 c.p. Gli obblighi imposti al condannato, ai sensi dell'art. 230, n. 2, c.p., non sono il corrispettivo di una graziosa concessione sovrana, ma si atteggiano a strumenti di sostegno e di controllo omogenei alla funzione risocializzante assegnata alla pena dall'ultimo comma dell'art. 27 Cost. L'ammissione alla liberazione condizionale, lungi dal rappresentare una rinuncia dello Stato all'esecuzione della pena, costituisce, perciò l'adempimento di obblighi costituzionalmente sanciti. Esclusa la costituzionalità della concezione sanzionatoria della revoca della liberazione condizionale, deve affermarsi che il principio contenuto nel terzo comma dell'art. 27 Cost. impone che in sede di revoca del cennato beneficio il Tribunale di sorveglianza determini la durata della residua pena detentiva in considerazione di quanto e` accaduto durante lo stato di liberazione condizionale, del grado di rieducazione raggiunto dal condannato, della rieducabilità e della pericolosità sociale dello stesso. -S. nn. 343/87, 264/74, 192/76 e 78/77

    Art. 177 c.p.

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  • Sentenza n. 161/1997

    Illegittimità dichiarata
    4 giugno 1997

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 27, comma terzo, Cost., l'art. 177, comma 1, ultimo periodo cod. pen., nella parte in cui non prevede che il condannato alla pena dell'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio ove ne sussistano i relativi presupposti, sia perché il connotato di perpetuità della pena dell'ergastolo - che comporta, per chi vi è sottoposto, una serie di conseguenze, di tipo interdittivo e di tipo penitenziario, le quali sono, in tutto o in parte, estranee alle altre pene - non può legittimamente intendersi, alla stregua dei principi costituzionali, come legato, sia pure dopo l'esperimento negativo di un periodo trascorso in liberazione condizionale, ad una preclusione assoluta dell'ottenimento, ove sussista il presupposto del sicuro ravvedimento, di una nuova liberazione condizionale, tenuto conto che il mantenimento di una preclusione siffatta nel nostro ordinamento equivarrebbe, per il condannato all'ergastolo, ad una sua esclusione dal criterio rieducativo, e ciò in palese contrasto con l'art. 27, comma terzo, Cost., la cui valenza è stata più volte affermata e ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena prevista dall'ordinamento italiano vigente; sia perché, se la liberazione condizionale è l'unico istituto che, in virtù della sua esistenza nell'ordinamento, rende non contrastante con il principio rieducativo, e dunque con la Costituzione, la pena dell'ergastolo, vale evidentemente la proposizione reciproca, secondo cui detta pena contrasta con la Costituzione, ove, sia pure attraverso il passaggio per uno o più esperimenti negativi, fosse totalmente preclusa, in via assoluta, la riammissione del condannato alla liberazione condizionale. - S. nn. 204/1974, 264/1974, 274/1983, 282/1989. red.: Di Palma

    Art. 177 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La liberazione condizionale del condannato deve essere revocata se il condannato commette un nuovo delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, oppure trasgredisce agli obblighi della libertà vigilata. In tal caso il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena (art. 177). La Commissione parlamentare mi invitò a riesaminare la questione se il tempo trascorso in libertà condizionale debba invece essere computato nella durata della pena, parendole che il far scontare totalmente la pena residua possa, talora, costituire una sanzione sproporzionata alla trasgressione commessa, dal momento che la libertà vigilata, pur non essendo una pena, costituisce una grave misura restrittiva della libertà. Sembra, quantunque non risulti chiaramente, che la proposta si riferisca non al caso che il liberato condizionalmente commetta un nuovo delitto (qualsiasi), ovvero una contravvenzione della stessa indole, ma all'ipotesi di trasgressione agli obblighi della libertà vigilata (art. 231). Ora, poichè la trasgressione a tali obblighi non costituisce reato, l'unica sanzione rimane la revoca della liberazione condizionale, con la logica e necessaria conseguenza della espiazione della pena residua. Anche il codice del 1889 dispone nello stesso modo (articolo 17), e non è mai stato avvertito il bisogno d'una disposizione diversa. La libertà condizionale, per quanto vigilata, è sempre libertà, e quindi non può equipararsi o sostituirsi alla pena detentiva, nè totalmente nè parzialmente. Chi ne ha goduto, e se ne è dimostrato indegno, ha già avuto il vantaggio di non espiare tutta la pena ininterrottamente, il che gli rende meno gravosa l'espiazione complessiva della pena stessa e lo pone in una situazione più favorevole degli altri condannati che non si trovarono nelle sue condizioni.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 88

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1997 al 31 dicembre 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 23 giugno 1998, n. 418, (in G.U. 1ª s.s. 30/12/1998, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo nella parte in cui prevede la revoca della liberazione condizionale nel caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anziche' stabilire che la liberazione condizionale e' revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art177 · fonte del testo

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