Corte costituzionale

Ordinanza n. 369/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/07/1994 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 50, quinto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà) e 176, terzo comma, del codice penale, promosso con

ordinanza emessa il 17 novembre 1993 dal Tribunale di sorveglianza di

Firenze sull'istanza proposta da Misso Giovanni, iscritta al n. 102

del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con

ordinanza del 17 novembre 1993 (r.o. n. 102/1994), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 50, quinto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e 176, terzo comma, cod.

pen., in quanto non riconoscono alcun effetto alla intervenuta

concessione dell'indulto ai fini della ammissione, rispettivamente,

alla semilibertà e alla liberazione condizionale del condannato

all'ergastolo;

che, ad avviso del giudice remittente, le norme sottoposte a

censura contrastano in primo luogo con l'art. 3, primo e secondo

comma, Cost., perché irragionevolmente, mentre per le pene detentive

temporanee, ai fini del computo del periodo minimo di detenzione per

la concedibilità dei suddetti benefici, deve essere detratta la

parte di pena condonata, ciò non è consentito, invece, ai medesimi

fini, per la pena dell'ergastolo, che, nella sua evoluzione

normativa, stante l'applicabilità ad essa dei benefici carcerari,

deve considerarsi una pena "a termine incerto";

che sarebbe inoltre violato l'art. 27, terzo comma, Cost.,

perché, una volta soddisfatta, attraverso il ravvedimento del reo,

la finalità rieducativa della pena, costringere il condannato a

subìre il regime inframurario, a causa dell'esclusione dal computo

della pena espiata di condoni applicabili alla generalità di

detenuti, equivarrebbe ad infliggergli una sofferenza gratuita, così

da realizzare un trattamento contrario al senso di umanità;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,

concludendo per l'inammissibilità della questione, sia perché non

rilevante, relativamente alla impugnativa dell'art. 176 cod. pen. ,

sia perché comunque nell'ordinanza il giudice a quo si limiterebbe a

prospettare meri dubbi interpretativi;

Considerato che nella ordinanza non viene specificato il titolo di

reato per il quale l'istante ha riportato la condanna all'ergastolo

della cui esecuzione si tratta, né sono esplicitamente indicati i

decreti di indulto che, secondo la valutazione del remittente,

sarebbero astrattamente applicabili alla fattispecie;

che il giudice a quo non precisa nemmeno se, anche

prescindendosi dalla natura della pena, sussistano in ipotesi tutti i

requisiti oggettivi e soggettivi ai quali normalmente i provvedimenti

clemenziali subordinano l'operatività del condono;

che mancano, pertanto, i dati essenziali ai fini della

valutazione della rilevanza della questione, che va conseguentemente

dichiarata manifestamente inammissibile, essendo assorbita da tali

rilievi l'eccezione di inammissibilità proposta, sotto altri

profili, dall'Avvocatura generale dello Stato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 50, quinto comma, della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e 176,

terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt.

27, terzo comma, e 3, primo e secondo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:369 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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