Corte costituzionale

Ordinanza n. 266/1976

Altra decisione · depositata il 29/12/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 144

e 176 del codice penale, dell'art. 585 del codice di procedura penale e

dell'art. 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura

penale, promossi con le seguenti ordinanze:

1. - ordinanza emessa il 22 maggio 1974 dal giudice di sorveglianza

del tribunale di Oristano sull'istanza di liberazione condizionale di

Pietro Sassu, iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1974 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 277 del 23

ottobre 1974;

2. - ordinanza emessa il 17 ottobre 1974 dal giudice di

sorveglianza del tribunale di Oristano sull'istanza di liberazione

condizionale di Salvatore Sarais, iscritta al n. 503 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 14 del 15 gennaio 1975;

3. - ordinanza emessa il 14 settembre 1974 dal giudice di

sorveglianza del tribunale di Bolzano sull'istanza di liberazione

condizionale di Guglielmo, Pedroni, iscritta al n. 544 del registro

ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 48 del 19 febbraio 1975;

4. - ordinanza emessa il 27 novembre 1974 dal giudice di

sorveglianza del tribunale di Nuoro sull'istanza di liberazione

condizionale di Antonio De Benedectis ed altri, iscritta al n. 35 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 55 del 26 febbraio 1975;

5. - ordinanza emessa il 31 gennaio 1975 dal giudice di

sorveglianza del tribunale di Imperia sull'istanza di liberazione

condizionale di Teofilo Victor Ruiz Dejus, iscritta al n. 88 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 108 del 23 aprile 1975;

6. - ordinanza emessa il 23 gennaio 1975 dal tribunale di Palermo

sull'istanza di liberazione condizionale di Paolo Di Caccamo, iscritta

al n. 248 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 202 del 30 luglio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che le ordinanze in epigrafe citate hanno sollevato

questione di legittimità costituzionale:

a) degli artt. 144 c.p. e 43 disp. att. c.p.p., in riferimento agli

artt. 102 e 110 della Costituzione, in quanto prevedono che la

liberazione condizionale sia concessa dal Ministro della giustizia

anziché dal giudice di sorveglianza (ordinanza 22 maggio 1974 del

giudice di sorveglianza del tribunale di Oristano);

b) dell'art. 176 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, nella parte in cui dispone che possa essere ammesso alla

liberazione condizionale soltanto il condannato che abbia espiato

almeno 30 mesi di detenzione, in quanto irrazionalmente sarebbero

esclusi dal beneficio i condannati a pene meno gravi (ordinanze 22

maggio 1974 e 17 ottobre 1974 del giudice di sorveglianza del tribunale

di Oristano; 14 settembre 1974 del giudice di sorveglianza del

tribunale di Bolzano; 27 novembre 1974 del giudice di sorveglianza del

tribunale di Nuoro; 31 gennaio 1975 del giudice di sorveglianza del

tribunale di Imperia);

c) dello stesso art. 176 c.p., in riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione, nella parte in cui dispone che possa essere ammesso

alla liberazione condizionale, se recidivo qualificato, soltanto il

condannato che abbia espiato almeno 4 anni di detenzione, in quanto

l'enorme sopravalutazione della recidiva annullerebbe

ingiustificatamente quasi del tutto, per i recidivi, il campo di

applicazione dell'istituto (ordinanza 17 ottobre 1974 del giudice di

sorveglianza di Oristano) e sarebbe irrazionale che chi sia recidivo ed

abbia ottenuto una condanna inferiore a 4 anni venga ad essere trattato

in maniera deteriore rispetto a chi abbia ottenuto una pena maggiore e

sarebbe ingiustificato che ai fini della concessione del beneficio si

tenga conto della condotta tenuta durante l'esecuzione della pena

(ordinanza 23 gennaio 1975 del tribunale di Palermo);

d) dello steso art. 176 e dell'art. 144, secondo comma, c.p.,

nonché dell'art. 585 c.p.p., in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, nelle parti in cui non prevedono assistenza o intervento

obbligatorio del difensore nel corso della procedura diretta ad

ottenere la liberazione condizionale.

Considerato che i giudizi, come sopra promossi, avendo oggetto in

tutto o in parte identico, vanno riuniti per formare oggetto di unica

pronuncia;

che, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 204 del 1974, con

la quale è stato dichiarato illegittimo l'art. 43 del r.d. 28 maggio

1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del c.p.p., con il

quale veniva attribuita al Ministro della giustizia la facoltà di

concedere con proprio decreto la liberazione condizionale preveduta e

regolata dall'art. 176 c.p., con legge 12 febbraio 1975, n. 6, è

stato disposto che "la liberazione condizionale è chiesta alla Corte

d'appello" (art. 1), che "la Corte provvede su parere del giudice di

sorveglianza" (art. 2), che "le istanze di liberazione condizionale

presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge

devono essere immediatamente trasmesse al giudice competente in base

alla disposizione precedente" (art. 6);

che, pertanto, si rende necessario restituire gli atti ai giudici a

quibus perché, in riferimento alla predetta nuova disciplina, valutino

la rilevanza delle questioni proposte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione ai tribunali di Oristano, Bolzano, Nuoro,

Palermo ed Imperia degli atti relativi alle ordinanze rispettivamente

emesse ed indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo del la Consulta, il 21 dicembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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