[1]Revoca della liberazione condizionale

[2]La liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente e' revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo ai quattro anni ovvero se risulti che la liberazione condizionale e' stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsita'.

Testo vigente dal 2 giugno 1982

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 189/1995

    Questione inammissibile
    23 maggio 1995

    La speciale liberazione condizionale, concessa a norma dell'art. 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304 (Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale) a coloro cui siano state applicate le attenuanti previste in caso di dissociazione o di collaborazione relativamente a condanne per fatti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, essendo stata concepita dal legislatore nell'ambito di un complesso di istituti eccezionali volti ad assecondare la dissociazione dal fenomeno della criminalità di tipo eversivo, costituisce uno strumento di natura squisitamente premiale, che relega sullo sfondo la funzione rieducativa, la quale, al contrario, rappresenta l'essenza della liberazione condizionale ordinaria regolata dall'art. 176 cod. pen.. La disposizione dell'art. 9 della medesima legge n. 304 del 1982, secondo cui la liberazione condizionale è revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo ai quattro anni ovvero se risulti che la liberazione condizionale è stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsità, si correla intimamente al carattere premiale dell'istituto, così da fungere come adeguata remora a commettere altri delitti o a rendere false dichiarazioni collaborative per ottenere i benefici. - V. massima B. red.: G. Conti

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 9 Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-05-29;304~art9 · fonte del testo

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