Art. 163 c.p. — Sospensione condizionale della pena
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 12 aprile 1974. Leggi il testo vigente →
[1]Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore ad un anno, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, ad un anno, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna e' per delitto, e di due anni se la condanna e' per contravvenzione.
[2]Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni diciotto, o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo' essere ordinata quando si debba infliggere una pena restrittiva della liberta' personale non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della liberta' personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 12 aprile 1974
