Corte costituzionale

Sentenza n. 131/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 09/06/1986 · relatore Renato Dell'Andro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 3

agosto 1978, n. 405 ("Delega al Presidente della Repubblica per la

concessione di amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile

in seguito ad amnistia") e degli artt. 163, 166 e 167 c.p., promossi

con ordinanze emesse il 4 settembre 1978 dal Tribunale di Aosta (n. 2

ordd.), il 18 ottobre 1978 dal Tribunale di Padova, il 4 dicembre 1978

dal Tribunale di Monza, iscritte rispettivamente ai nn. 622, 623, 663

del registro ordinanze 1978 ed al n. 434 del registro ordinanze 1979 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 52, 59 e 203

del 1979;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Renato Dell'Andro.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ordinanze del 4 settembre 1978, il Tribunale di Aosta

ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

agli artt. 3, 79 e 104 Cost., dell'art. 11 della legge 3 agosto 1978,

n. 405 ("Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia e di indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito

all'amnistia"), nella parte in cui prevede - per i casi in cui non si

applica l'amnistia - la revoca della sospensione della patente di guida

inflitta con provvedimento giurisdizionale.

Osserva il Tribunale di Aosta che, costituendo la sospensione della

patente una sanzione penale atipica, e non una sanzione amministrativa,

la sua revoca avrebbe potuto essere disposta, ai sensi dell'art. 79

Cost., soltanto dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione

delle Camere, e non da una legge ordinaria. Se invece si volesse

ritenere che si tratti di una sanzione amministrativa, essendo stata

essa comunque disposta con un provvedimento giurisdizionale, e cioè

con una sentenza penale passata in giudicato, la sua revoca

costituirebbe una intromissione del potere legislativo nei confronti

del potere giudiziario, con conseguente violazione del principio

dell'autonomia ed indipendenza della magistratura di cui all'art. 104

Cost..

Ritiene infatti il giudice a quo, che la disposizione impugnata

debba essere interpretata nel senso che, qualora non sia applicabile

l'amnistia, la durata della sospensione della patente va ridotta nella

stessa misura dell'indulto "applicato in concreto", il che porta - nei

casi di particolare lievità in cui la pena principale è determinata

in meno di sei mesi, in misura cioè inferiore alla durata minima della

sospensione della patente - alla sopravvivenza parziale di tale

sospensione, che invece viene revocata completamente nei casi di

maggiore gravità in cui la durata della reclusione sia uguale o

maggiore della durata della sospensione della patente. La norma

pertanto contrasterebbe con l'art. 3 Cost., stante l'evidente

ingiustizia verso i colpevoli di delitti concretamente meno gravi

rispetto ai colpevoli di delitti concretamente più gravi.

Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, deducendo

l'infondatezza delle questioni.

Osserva innanzitutto l'Avvocatura che non sussiste la pretesa

violazione dell'art. 79 Cost.: ed infatti, poiché, la sospensione

della patente di guida deve considerarsi, secondo la costante

giurisprudenza della Corte di Cassazione, una "sanzione criminale

atipica, riconducibile nella categoria degli effetti penali della

condanna", e poiché ai sensi della seconda parte del primo comma

dell'art. 174 cod. pen., l'indulto non estingue le pene accessorie,

salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti

penali della condanna, la disciplina degli effetti penali della

condanna non può avvenire con provvedimento emesso ai sensi dell'art.

79 Cost., ma deve essere contenuta in un atto di legislazione

ordinaria. Né può ritenersi violato l'art. 104 Cost., perché, il

fatto che il legislatore disponga la revoca di un effetto penale della

condanna, cui provvede in concreto il giudice, non determina alcuna

illegittima intromissione del potere legislativo nei confronti del

potere giudiziario, che deve provvedere sulla base degli strumenti e

delle direttive approntati dal legislatore.

Non sussiste, conclude l'Avvocatura, violazione dell'art. 3 Cost.,

poiché non è corretta l'interpretazione meramente letterale della

disposizione impugnata operata dal giudice a quo. È invero evidente

che, proprio al fine di evitare la denunciata irrazionalità, per

misura dell'indulto, di cui alla seconda parte dell'art. 11 legge n.

405 del 1978, deve intendersi quella prevista in astratto dalla legge

(art. 6, comma primo, legge citata) e non già quella applicata in

concreto.

2. - Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 18 ottobre 1978, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento

all'art. 3 Cost., degli artt. 163, 166 e 167 cod. pen., nelle parti in

cui non prevedono che il beneficio della sospensione condizionale della

pena si estenda anche alla sospensione della patente di guida disposta

dall'autorità giudiziaria, nel caso di condanna, ai sensi dell'art. 91

cod. stradale.

Ritiene il Tribunale che - costituendo la sospensione della patente

una sanzione penale atipica per la quale non trova applicazione, ai

sensi degli artt. 163, 166 e 167 cod. pen. la sospensione condizionale

della pena - a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 della legge

3 agosto 1978, n. 405 si sarebbe verificata una ingiustificata

disparità di trattamento fra il soggetto che fruisce della sospensione

condizionale della pena ed il soggetto che fruisce dell'indulto (che

pure, comportando solo il condono della pena, rappresenta un beneficio

assai più limitato della sospensione condizionale della pena, che è

causa di estinzione del reato). Il secondo soggetto, infatti, viene in

concreto a beneficiare, per effetto del detto art. 11, della revoca

della sospensione della patente, di cui invece non puo beneficiare il

primo soggetto, cosicché il più meritevole (colui al quale è

applicabile la sospensione condizionale della pena) viene

irrazionalmente svantaggiato rispetto al meno meritevole (colui al

quale è applicabile soltanto l'indulto). La questione è poi rilevante

perché nella specie l'imputato si trova nella situazione di poter

beneficiare della sospensione condizionale della pena, beneficio che,

essendo più favorevole, va applicato prioritariamente rispetto

all'indulto, al quale pure ovviamente l'imputato avrebbe astrattamente

diritto.

Analoga questione è stata sollevata, con ordinanza del 4 dicembre

1978, dal Tribunale di Monza, il quale peraltro denuncia, sempre in

riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n.

405. Rileva il tribunale che tale disposizione ha creato una

irragionevole disparità di trattamento a sfavore degli imputati

incensurati o che comunque si trovino nelle condizioni per ottenere la

sospensione condizionale della pena rispetto agli imputati che (per

precedenti penali o per una negativa valutazione della loro

personalità) non si trovino in tali condizioni e possono beneficiare

dell'indulto, giacché i primi debbono scontare la sanzione atipica

della sospensione della patente di guida, che non rientra nell'ambito

della sospensione condizionale della pena, mentre i secondi ottengono

il condono sia per la pena principale e sia per tale sanzione atipica.

Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato,

deducendo l'infondatezza delle questioni.

Osserva l'Avvocatura che inesattarnente viene istituito tra

sospensione condizionale della pena e indulto un rapporto di

"meritevolezza", che invece non trova riscontro nel nostro sistema, in

quanto la prevalenza della prima misura, quando entrambe sono

applicabili in concreto, non dipende dal merito del condannato, ma da

principi di logica comune e dalla natura delle misure stesse, essendo

la prima una causa di estinzione del reato e la seconda una causa di

estinzione della pena. Le due misure del resto si muovono su piani

distinti ed operano diversamente nei confronti delle pene accessorie,

che non sono in alcun caso sospese dalla sospensione condizionale,

mentre possono essere estinte dall'indulto, se così è disposto nel

decreto presidenziale. Accade quindi che il condannato cui sia stata

applicata la sospensione condizionale della pena, e che deve scontare

la pena accessoria, appaia svantaggiato rispetto al condannato che

beneficia dell'indulto, che non deve scontare alcunché, ma lo

svantaggio è solo apparente perché per il primo possono maturare le

condizioni per l'estinzione del reato, mentre per il secondo il reato

non è più cancellabile.

Rileva ancora l'Avvocatura che la diversità di disciplina si

ricollega anche alla differenza dei presupposti della sospensione

condizionale della pena (che è beneficio di normale applicazione) e

dell'indulto (che è oggetto di eccezionale provvedimento di clemenza

legato a particolari momenti storici). È quindi logico che al secondo

il legislatore attribuisca effetti propri della clemenza del Capo dello

Stato, che è invece estranea alla prima, mentre, stante la differenza

dei presupposti fra i due benefici, non può comunque parlarsi di

irrazionale disparità di trattamento in situazioni uguali. Considerato in diritto :

1. - I giudizi promossi con le quattro ordinanze in epigrafe hanno

ad oggetto questioni analoghe o connesse e possono pertanto essere

riuniti e definiti con unica sentenza.

2. - Il Tribunale di Aosta dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, il quale prescrive che

"la sospensione della patente di guida disposta con la sentenza di

condanna per un reato colposo è revocata quando per il reato da cui la

sospensione dipende si applica l'amnistia. Quando per tale reato si

applica l'indulto la durata della sospensione della patente è ridotta

della stessa misura dell'indulto". Ritiene, invero, il Tribunale che,

poiché la sospensione della patente costituisce una sanzione penale

atipica, e non una sanzione amministrativa, la sua revoca debba esser

disposta non già da una legge ordinaria bensì soltanto dal Presidente

della Repubblica su legge di delegazione delle Camere, ai sensi

dell'art. 79 Cost.. Sostiene altresì il predetto Tribunale che,

qualora si voglia invece ravvisare nella sospensione della patente una

sanzione amministrativa, l'illegittimità sussisterebbe ugualmente

perché, trattandosi comunque di misura disposta con provvedimento

giurisdizionale (sentenza penale passata in giudicato) la sua revoca

costituirebbe pur sempre un'indebita intromissione del potere

legislativo nella sfera di attribuzioni conferita al potere

giudiziario, con conseguente violazione del principio d'autonomia ed

indipendenza della magistratura, di cui all'art. 104 Cost..

Le questioni sono infondate.

Va anzitutto precisato che, da parte del giudice a quo, non si

distingue, come invece si dovrebbe, il procedimento attraverso il quale

vengono emanati i diversi (nel tempo e nel contenuto) decreti

d'amnistia ed indulto dagli effetti che dai benefici stessi derivano;

né si precisano i limiti del vincolo che, in tema di speciale

procedimento d'emanazione dei predetti decreti, la vigente Costituzione

pone alle Camere ed al Presidente della Repubblica.

Prima d'ogni cosa va sottolineato che è da tenersi nettamente

distinto l'atto di concessione d'amnistia ed indulto dagli effetti,

dalle conseguenze giuridiche, che l'atto stesso in concreto condiziona.

Gli istituti dell'amnistia e dell'indulto vengono, infatti,

disciplinati da una serie di norme (che s'indicheranno tra breve) che

non possono essere modificate dal decreto di concessione fino al punto

da far mutare natura e funzione degli istituti stessi. Benché il

decreto di cui all'art. 79 Cost. rechi implicita una volontà delle

Camere legislative, e cioè della stessa fonte che emana le norme che

disciplinano gli istituti in parola, questi ultimi, tutte le volte che

si realizzano in concreto, costituiscono pur sempre il prodotto,

insieme, delle precitate norme e dell'atto di concessione: il normale

processo di causalità giuridica, che fa nascere gli effetti concreti

dalle norme anzitutto e dall'atto giuridico poi (di tal che si parla di

norma-causa e di atto-condizione degli effetti giuridici) non muta,

nella specie, pur se l'atto, contenendo in sé anche una manifestazione

di volontà della stessa fonte che, di regola, produce le norme

generali, che disciplinano l'amnistia e l'indulto, può talvolta mutare

qualcuno degli effetti individuati dalle stesse norme.

L'amnistia e l'indulto sono, infatti, disciplinati, in sede di

diritto penale sostanziale, rispettivamente, dagli artt. 151 e 174

c.p., ossia da norme ordinarie, anche se qualcuna delle medesime (v. ad

es. l'art. 174, primo comma, codice penale, in ordine alle pene

accessorie) prevede la possibilità che il decreto di concessione

disponga diversamente, subordinando così, validità (ed efficacia) di

alcune delle precitate norme al non diverso disposto del decreto ora

indicato. Se, pertanto, la disciplina dei benefici in parola è, di

regola, prevista da norme ordinarie, con norme di pari grado la

predetta disciplina ben può esser mutata. L'impugnato art. 11 della

legge 3 agosto 1978, n. 405 ha, appunto, modificato, in tema di

sospensione della patente di guida, la disciplina che, in sua mancanza,

si sarebbe applicata, ai sensi degli artt. 151 e 174 codice penale, a

seguito di concessione d'amnistia ed indulto.

Le ordinanze di rimessione del Tribunale di Aosta, tuttavia,

appunto questo contestano: che con legge ordinaria, e non con il

procedimento di cui all'art. 79 Cost., siano state prescritte revoca e

riduzione della sospensione della patente di guida (sospensione

disposta con la sentenza di condanna). Trattandosi, a parere delle

precitate ordinanze, di revoca e riduzione d'una sanzione penale (tale

essendo, secondo le stesse ordinanze, la sospensione della patente di

guida) non la legge ordinaria bensì il decreto di cui all'art. 79

Cost. avrebbe dovuto disporle.

Un'adeguata risposta alla contestazione in esame va data (non

soltanto ribadendo quanto or ora chiarito in ordine alla "regolarità"

dell'abrogazione di norme ordinarie attraverso norme di pari grado ma

anche) precisando i limiti del vincolo che la vigente Costituzione

pone, in tema di speciale procedimento di concessione dei benefici in

discussione, alle Camere legislative ed al Presidente della Repubblica.

L'art. 79 Cost. indica, nel primo comma, soltanto il procedimento

attraverso il quale devono essere concessi l'amnistia e l'indulto: e

null'altro aggiunge in ordine alla disciplina di questi due istituti.

Tuttavia, il secondo comma dello stesso articolo prescrive che i

benefici di cui al primo comma non possono applicarsi ai reati commessi

successivamente alla proposta di delegazione. Da ciò si desume che la

legge di delegazione ed il conseguente decreto del Presidente della

Repubblica attengono alla scelta dei reati da beneficiare.

Gli artt. 151 e 174 c.p. confermano, peraltro, che il decreto

d'amnistia ed indulto, riguardando essenzialmente la scelta dei reati

da beneficiare, non decide, di regola, sulle conseguenze che, in ordine

ai reati "scelti", si producono sulle vicende giuridiche relative alle

sanzioni od agli effetti penali della condanna. Sono norme ordinarie,

è il sistema che decide, di regola, in ordine alle vicende stesse. A,

infatti, l'art. 151 c.p. che dichiara: "l'amnistia estingue il reato,

e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le

pene accessorie"; e che continua disponendo che "nel concorso di più

reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è

conceduta". E per l'indulto, causa d'estinzione della pena (così,

almeno, il vigente codice penale lo qualifica, includendo l'art. 174

c.p. nel Capo II, intitolato "dell'estinzione della pena") è lo

stesso art. 174 c.p. che, dando per scontato che l'indulto produce, per

sé, l'estinzione delle sole pene principali (e cioè che la scelta dei

reati, alle pene principali dei quali l'indulto si riferisce, non

riguarda le pene accessorie e gli effetti penali della condanna)

prescrive che le pene accessorie non s'estinguono, non seguono cioè

l'estinzione delle pene principali (salvo che il decreto disponga

diversamente) e che neppure s'estinguono gli effetti penali della

condanna.

Sono, dunque, leggi ordinarie che prescrivono gli effetti che,

normalmente, si verificano a seguito dell'emanazione del decreto di cui

all'art. 79 Cost., quest'ultimo attenendo essenzialmente al processo

formativo dello stesso decreto e non agli effetti che leggi ordinarie

prescrivono si verifichino con l'emanazione dell'atto in parola.

Ove si chiarisse che le formule "causa d'estinzione del reato" e

"causa d'estinzione della pena" (a parte le molteplici e gravi

questioni dommatiche che le stesse formule sollevano: non si può,

invero, incidere sul reato o sulla pena senza prima incidere sulle

norme o sugli effetti tipici che queste producono) si manifestano

generiche ed improprie quando non si distinguano le diverse specie di

conseguenze, penali "e non", del reato (pene principali, accessorie,

effetti penali ecc.); ove si precisasse, convenientemente, che

l'amnistia impropria estingue le pene principali ed accessorie ma non

gli effetti penali della condanna e che l'indulto estingue o commuta le

sole pene principali, non le pene accessorie (salvo che il decreto di

concessione disponga diversamente) e neppure gli altri effetti penali

della condanna; ed ove si sottolineasse che ciò è determinato dal

complesso delle leggi ordinarie attualmente vigenti, e non dall'art. 79

Cost.; s'intenderebbe appieno che quest'ultimo articolo vincola Camere

legislative e Presidente della Repubblica, allorché intendano emanare

i benefici in parola, a scegliere, attraverso la realizzazione del

procedimento di cui allo stesso articolo, i reati da amnistiare ed i

reati alle cui pene principali applicare l'indulto; e s'intenderebbe

altresì appieno che tutte le conseguenze (anche quelle relative alle

stesse pene principali) del decreto di concessione rimangono definite,

almeno di regola, da leggi ordinarie.

L'esame del dibattito svoltosi in sede d'Assemblea costituente,

dibattito durante il quale si è ampiamente discusso sull'opportunità

d'affidare al Governo od al Presidente della Repubblica ed alle Camere,

riunite o meno, il potere d'amnistia ed indulto (cfr., ad es., i

verbali delle sedute conclusive dell'Assemblea plenaria del 20 e 21

ottobre 1947) ma non certo sulle questioni relative agli effetti dei

benefici stessi, nonché l'esame delle dispute dottrinali

sull'interpretazione dell'art. 79 Cost., inducono a concludere, in

maniera sicura, che il primo comma dell'art. 79 mira a garantire la

più oculata, ampiamente discussa ed istituzionalmente autorevole

scelta così del tempo d'emanazione dei benefici come dei reati da

beneficiare e non altro. Lontane certamente dai dibattiti indicati e

dalle determinazioni di cui all'art. 79 Cost. sono, pertanto, finalità

relative a mutamenti delle consolidate norme che disciplinano gli

istituti più volte citati. Nessuno ha mai pensato di vincolare Camere

legislative e Presidente della Repubblica a provvedere, di volta in

volta, oltreché alla scelta dei reati da beneficiare anche

all'analitica precisazione delle conseguenze che il decreto determina

sulle singole e diverse vicende (esecutive e non) dei reati

beneficiati.

L'amnistia, a prescindere dal disposto di cui all'art. 79 Cost.,

rimane causa d'estinzione del reato (ossia della punibilità astratta o

concreta) nel senso che travolge le pene principali e le pene

accessorie (ai sensi dell'art. 151 c.p.) dei reati beneficiati (se vi

è stata condanna non estingue gli effetti penali della medesima)

mentre l'indulto rimane causa d'estinzione della pena, con le

conseguenze, in ordine ai reati coperti dal beneficio, di cui all'art.

174 c.p.. Né l'art. 79 Cost. ha mai preteso che i decreti di

concessione dei benefici in esame risolvano le dibattute questioni

attinenti, ad es., agli effetti, penali e non, dei reati di volta in

volta beneficiati.

In conseguenza di tutto quanto osservato, quale che sia la

qualificazione penale che si attribuisca alla sospensione della patente

di guida, disposta con sentenza di condanna, non può ravvisarsi alcun

vincolo, costituzionalmente determinato, di provvedere soltanto

attraverso il procedimento di cui all'articolo 79 Cost., alla revoca o

riduzione, a seguito di concessione d'amnistia ed indulto, della

sospensione della patente di guida (disposta con la sentenza di

condanna) per i reati beneficiati.

Non è chiamata la Corte, in questa sede, a stabilire la

legittimità costituzionale d'un singolo decreto d'amnistia ed indulto,

che eventualmente provveda a specificare quanto stabilito dall'art. 11

della legge n. 405 del 1978: quand'anche si ritenesse

costituzionalmente legittima tale specificazione, certo è che i

soggetti competenti a concedere i benefici in discussione non sono, in

alcun modo, costituzionalmente vincolati ad includere nel decreto di

cui all'art. 79 Cost., (ai fini della loro validità) revoca o

riduzione, a seguito d'amnistia od indulto, della precitata sospensione

della patente di guida.

Correttamente, pertanto, da questi profili, l'art.11 della legge n.

405 del 1978 ha provveduto a modificare gli artt. 151 e 174 c.p..

Conferma ulteriore dei risultati raggiunti si ha ricordando che in

dottrina sono state prospettate tesi diverse in ordine alla natura

giuridica della sospensione e della revoca giudiziali della patente di

guida: è noto, infatti, che è stato sostenuto che le predette

sospensioni e revoca costituiscano pene principali, misure di

sicurezza, provvedimenti formalmente giurisdizionali ma sostanzialmente

amministrativi (al pari degli analoghi provvedimenti del prefetto),

pene accessorie ovvero sanzioni criminali atipiche rientranti nella

categoria generale degli effetti penali della condanna. Ed è

altrettanto noto che quest'ultima è la tesi assolutamente prevalente

nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: questa, infatti (ad

eccezione di alcune rarissime adesioni alle tesi della pena accessoria

o della sanzione amministrativa) ha costantemente affermato che le

dette misure non vanno considerate pene principali, accessorie, misure

di sicurezza o sanzioni amministrative ma vanno appunto assegnate, come

sanzioni penali atipiche, alla vasta categoria degli effetti penali

della condanna. Da tale qualificazione alcune pronunzie della

Cassazione hanno fatto derivare che alle sanzioni stesse non è

applicabile l'indulto in forza del chiaro enunciato della seconda parte

del primo comma del più volte citato art. 174 cod. pen., per il quale

l'indulto "non estingue ... neppure gli altri effetti penali della

condanna".

Non ha gran rilievo in questa sede discutere e decidere sulla

natura giuridica della sospensione della patente di guida disposta

dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 91 cod. strad.: qui è da

rilevare esclusivamente che il legislatore ordinario del 1978 ha

evidentemente tenuto conto dell'indirizzo da sempre adottato dalla

giurisprudenza quasi unanime e che, di conseguenza, intendendo

estendere la portata del provvedimento di clemenza del 1978 e di tutti

gli emanandi provvedimenti di clemenza ad una misura generalmente

inquadrata fra gli effetti penali della condanna, ha correttamente, con

l'art. 11 della legge n. 405 del 1978, provveduto alla modifica degli

artt. 151 e 174 c.p..

3. - Anche la questione, posta in via subordinata, che ha per

oggetto l'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, in riferimento

all'art. 104 Cost., sollevata dalle ordinanze di rimessione del

Tribunale di Aosta, va respinta.

Si sostiene nelle predette ordinanze che, ove non si ravvisi nella

sospensione della patente di guida a seguito di condanna, una sanzione

penale bensì una sanzione amministrativa, la medesima, essendo

disposta con provvedimento giurisdizionale, non potrebbe essere

revocata da una legge: questa, infatti, realizzerebbe un'indebita

intromissione del potere legislativo nel giudiziario, in violazione

dell'art. 104 Cost..

Di contro, vale anzitutto osservare che, quand'anche il

legislatore, con l'art. 11 della legge n. 405 del 1978, avesse concesso

un condono (autonomo) di sanzione amministrativa, non sarebbe incorso

in alcuna illegittimità. Il potere di clemenza può concernere

qualunque tipo di sanzione e pertanto anche sanzioni amministrative.

Non dovendosi, peraltro, applicare alle concessioni di condoni per

queste ultime (come, del resto, si riteneva già sotto il vigore dello

Statuto albertino) le procedure previste per l'esplicazione del potere

di clemenza in materia penale (non dovendosi, pertanto, nella specie,

ricorrere alla disciplina dettata dall'art. 79 Cost.) il legislatore

ordinario, anche nell'ipotesi profilata, sarebbe stato competente ad

emanare l'atto di concessione del predetto beneficio, provenendo

quest'ultimo dalla stessa fonte abilitata a disciplinare l'efficacia

dei provvedimenti sanzionatori in materia amministrativa.

Ma l'art. 11 della legge n. 405 del 1978 non costituisce autonomo

condono di sanzione amministrativa. Esso presuppone già attuata la

scelta dei reati da amnistiare e dei reati le cui pene sono da

estinguere a seguito di indulto; suppone, in altre parole, già

validamente realizzato il procedimento di cui all'art. 79 Cost.; e si

limita a disporre che un effetto penale (od una sanzione penale

accessoria, se così dovesse ritenersi) della sentenza di condanna

(appunto la sospensione della patente di guida) per un reato coperto da

uno dei benefici in discussione venga revocato o ridotto nella durata.

Non solo, dunque, non è la legge in esame che sceglie i reati da

beneficiare ma non è neppur essa che dispone concessione alcuna: è il

Presidente della Repubblica, che, su legge di delegazione delle Camere,

concede l'amnistia e l'indulto; la legge qui in esame dispone soltanto

che uno degli effetti (in senso generico) delle condanne per i reati

beneficiati venga meno.

Ne va dimenticato che, essendo i reati, per i quali l'art. 91 del

Codice della strada prevede si disponga la sospensione della patente di

guida, connessi alla circolazione stradale, sarebbe davvero incoerente

che il reato colposo a seguito del quale è stata disposta, con la

condanna, la sospensione della patente di guida venga amnistiato o

coperto da indulto mentre la predetta sospensione rimanga in vita fino

allo spirare del termine determinato in sentenza per l'espiazione

dell'intera pena; ciò significherebbe, peraltro, concentrare in un

effetto penale (od in una pena accessoria) tutto il carico afflittivo

(ed ognun sa quanto sia pesante quest'ultimo, soprattutto nei casi di

necessità, di lavoro ecc., relativamente alla sospensione della

patente di guida) della pena principale che contemporaneamente viene

amnistiata o coperta da indulto. È appunto la natura del mezzo di

circolazione stradale e l'importanza del medesimo, nel tempo presente,

che convincono anche della coerenza del disposto di cui all'art. 11

della legge n. 405 del 1978. Il quale, in ogni caso, non viola l'art.

104 Cost., non riuscendosi a stabilire sotto quale profilo una norma di

deroga ad alcune parti di disposizioni penali (gli artt. 151 e 174

c.p.) possa costituire "intromissione" del potere legislativo nei

confronti del potere giudiziario e, conseguentemente, violare gli

invocati principi d'autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario.

4. - Il Tribunale di Aosta dubita altresì che la disposizione

impugnata sia in contrasto con l'art. 3 Cost. a causa

dell'ingiustificata disparità di trattamento che essa determinerebbe

in danno di colpevoli di delitti meno gravi rispetto ai colpevoli di

delitti più gravi: la disposizione stessa, infatti, dovrebbe, secondo

il predetto Tribunale, essere interpretata nel senso che, qualora non

si applichi l'amnistia ma l'indulto, la durata della sospensione della

patente di guida vada ridotta nella stessa misura dell'indulto

"applicato in concreto". Da ciò deriverebbe, secondo il giudice "a

quo", che nei casi di maggiore gravità, ossia nei casi in cui la

durata della reclusione sia stata fissata in misura uguale o maggiore

della durata della sospensione della patente di guida, quest'ultima

sanzione sarebbe completamente revocata mentre nei casi di particolare

lievità nei quali la pena principale sia stata determinata in meno di

sei mesi (in misura cioè inferiore alla durata minima della

sospensione della patente) la sanzione atipica sopravviverebbe

parzialmente.

Anche questa questione è infondata.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, infatti,

costantemente disatteso l'interpretazione della disposizione impugnata

sulla quale si fondano le ordinanze di rimessione ed adottato, al

contrario, appunto l'interpretazione adeguatrice che il Tribunale di

Aosta ha ritenuto non poter seguire. È stato invero ripetutamente

sottolineato come il collegamento con la pena irrogata in concreto, al

fine di determinare l'entità della durata della sospensione della

patente di guida, da ridurre in conseguenza dell'applicazione

dell'indulto, si tradurrebbe nell'adozione d'un criterio del tutto

illogico e contrastante con il sistema. Si verrebbe, infatti, a

realizzare l'assurda conseguenza di privilegiare il condannato a pena

principale più lunga, giacché nei confronti del medesimo verrebbe

ridotta, almeno per sei mesi, la sospensione della patente di guida

mentre nei confronti del condannato a pena "ridotta" potrebbe essere

condonato solo lo spezzone di durata della sospensione della patente

correlato alla pena irrogata e quindi condonata. Si premierebbe così

colui che, per la maggiore responsabilità nel fatto delittuoso o per

caratteristiche personali socialmente più allarmanti, ha meritato una

sanzione penale più pesante e si penalizzerebbe invece il soggetto

più meritevole di particolari benefici per la sua minore

responsabilità nel fatto o per meno censurabili caratteristiche di

personalità. Non solo, quindi, si realizzerebbe un'evidente

disparità di trattamento tra situazioni identiche, senza alcuna

giustificazione e contro ogni criterio di ragionevolezza, ma si

verrebbe a sancire un trattamento deteriore per il soggetto più

meritevole del beneficio.

Sulla base di queste considerazioni, la giurisprudenza ha affermato

non esservi dubbio che, nel ricercare il significato della disposizione

impugnata, debba esser privilegiato il criterio logico e sistematico, i

cui risultati peraltro non sono contraddetti dall'elemento puramente

letterale, e che pertanto l'unica interpretazione corretta è appunto

quella secondo la quale la locuzione "si applica l'indulto", contenuta

nella seconda parte dell'art. 11 della più volte citata legge n. 405

del 1978 dev'essere interpretata come equivalente a "è applicabile" o

"può applicarsi". Da ciò consegue che la durata della sospensione

della patente deve essere ridotta nella misura in cui l'indulto è

astrattamente applicabile, tenuto conto delle eventuali limitazioni che

derivano dal titolo del reato o dalle condizioni soggettive del

colpevole, a nulla rilevando che in concreto esso sia stato applicato

in misura più esigua per essere stata inflitta (o addirittura per

essere comminata dalla legge) una pena inferiore al limite

applicabilità dell'indulto. La norma vigente nell'ordinamento,

pertanto, è ben diversa da quella ritenuta dal giudice a quo, e

rispetto ad essa non si prospetta, ovviamente, il vizio di

costituzionalità ipotizzato dal Tribunale di Aosta.

5. - Del pari infondate sono le questioni sollevate dal Tribunale

di Padova e dal Tribunale di Monza. Il primo ritiene che gli artt. 163,

166 e 167 codice penale, nelle parti in cui non prevedono che il

beneficio della sospensione condizionale della pena s'estenda anche

alla sospensione della patente di guida (disposta ai sensi dell'art. 91

codice stradale dall'autorità giudiziaria con la sentenza di condanna)

contrastino con l'art. 3 Cost.: i precitati articoli del codice penale

determinerebbero un'ingiustificata discriminazione in danno dei

soggetti che, meritevoli d'usufruire della sospensione condizionale

della pena, non potrebbero beneficiare della riduzione della

sospensione della patente di guida mentre privilegerebbero i soggetti

meno meritevoli, i quali, non potendo fruire della sospensione

condizionale della pena, ma potendo godere dell'indulto, verrebbero, in

concreto, a beneficiare anche dell'eliminazione o della riduzione della

sospensione della predetta patente. Il Tribunale di Monza denuncia

invece, sempre per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 11 della legge

3 agosto 1978, n. 405, rilevando che questa disposizione, prevedendo

la riduzione della durata della sospensione della patente solo

allorché è applicato l'indulto, determinerebbe un'ingiustificata

disparità di trattamento in danno dei soggetti più meritevoli che,

nel beneficiare della sospensione condizionale della pena principale e

non dell'indulto, non possono di conseguenza godere della riduzione

della sospensione della patente.

Senonché, anche in questo caso, l'interpretazione da cui muovono

le ordinanze di rimessione è stata costantemente disattesa dalla

giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur se questa ha oscillato

tra due distinti indirizzi, che tuttavia conducono, per quanto in

questa sede interessa, ad identico risultato. Secondo un primo

orientamento, gli effetti della sospensione condizionale della pena e

quelli del condono sarebbero diversi tra loro e non contrastanti, e

pertanto non vi sarebbe incompatibilità tra l'applicazione dell'una e

dell'altra causa estintiva, nel momento in cui ciascuna di esse

interviene. Di conseguenza, la pena, la cui applicazione sia stata

sospesa, deve essere anche condonata qualora dall'applicazione

dell'indulto derivi al condannato l'ulteriore beneficio

dell'eliminazione della sospensione della patente di guida. Per un

secondo orientamento, invece, per la concessione del beneficio di cui

all'art. 11 della legge n. 405 del 1978, non avrebbe importanza il

fatto che l'indulto non sia applicato, per essere stato concesso il

beneficio più favorevole della sospensione condizionale della pena: la

concreta applicazione dell'indulto alla pena principale

condizionalmente sospesa, infatti, non costituirebbe presupposto

necessario ed indispensabile per l'applicazione dell'eliminazione o

della riduzione della sospensione della patente di guida: a tal fine

sarebbe, al contrario, sufficiente la potenziale ed astratta

applicabilità del condono stesso al reato ritenuto in sentenza.

Entrambi questi indirizzi, pertanto, comportano che anche i

soggetti che beneficiano della sospensione condizionale della pena

principale possano in concreto, comunque, godere dell'eliminazione o

della riduzione della sospensione della patente di guida, di cui

all'art. 11 della legge n. 405 del 1978. Ouest'ultimo articolo, in

conclusione, non viola alcuna delle disposizioni costituzionali

invocate dalle ordinanze di rimessione; né gli artt. 163, 166 e 167

c.p. violano, sotto il profilo prospettato, l'art. 3 Cost..

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405 e

degli artt. 163, 166 e 167 codice penale, sollevate, in riferimento

agli artt. 3, 79 e 104 Cost., dai Tribunali di Aosta, Padova e Monza

con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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