Reati tributari

Art. 12 — Pene accessorie

La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:

  • a)l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
  • b)l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
  • c)l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
  • d)l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
  • e)la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresi' l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3. ((2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
  • a)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;
  • b)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro)) 4
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

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Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo in vigore dal 17 settembre 2011 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 95/2015

    Questione infondata
    28 maggio 2015

    È inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2- bis , del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [aggiunto dall'art. 2, comma 36- vicies semel , lett. h ), del d.l. n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, in legge n. 148 del 2011], il quale stabilisce il divieto di concessione della sospensione condizionale della pena per i delitti di cui agli artt. 2-10 del medesimo decreto legislativo, quando l'ammontare dell'imposta evasa superi congiuntamente il trenta per cento del volume d'affari e tre milioni di euro. L'eventuale accoglimento della questione non produrrebbe alcun effetto nel giudizio a quo , nell'ambito del quale i difensori degli imputati hanno richiesto il patteggiamento, subordinandolo alla concessione della sospensione condizionale: il rito alternativo, infatti, non può trovare applicazione, per effetto della riscontrata infondatezza dell'altra questione sollevata dal medesimo rimettente.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 17 settembre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 2000 al 17 settembre 2011. 64 parole aggiunte in 3 capoversi.

… che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3. aggiunto: 2-bis. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

aggiunto: a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;

aggiunto: b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 36-vicies bis) che "Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art12 · fonte del testo

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