Codice penale

Art. 167 c.p. — Estinzione del reato

[1]Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obblighi impostigli, il reato e' estinto.

[2]((In tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene)).

Testo vigente dal 28 febbraio 1990

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 167 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27928/2025

    20 ottobre 2025
    • Cittadinanza

    In tema di acquisto della cittadinanza italiana iure matrimonii, l'effetto preclusivo dell'acquisto della cittadinanza che l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 91 del 1992 ricollega alla condanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevede una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione, è un "effetto penale" che cessa a seguito della riabilitazione, cui la parte può accedere ai sensi dell'art. 178 c.p.; non è invece sufficiente, allo stesso fine, il solo positivo decorso del tempo conseguente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, previsto dagli artt. 163 e 167 c.p..

    Art. 167 c.p. · Art. 6 Nuove norme sulla cittadinanza · Art. 178 c.p. · Art. 163 c.p.

  • Cass. pen., Sez. I, sent. n. 21603/2024

    30 maggio 2024

    La Prima Sezione penale ha affermato che il giudice dell’esecuzione non può disporre, nei casi previsti dall’art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice di cognizione in violazione del disposto di cui all’art. 164, comma quarto, cod. pen. per l’esistenza di cause ostative a lui non documentalmente note allorquando il beneficio si è ormai consolidato in ragione del decorso del termine e dell’avvenuta maturazione delle condizioni in presenza delle quali si determina, ex art. 167 cod. pen., l’estinzione del reato e non ha luogo l’esecuzione della pena.

    Art. 167 c.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 244/2022

    Ha colpito questo articolo
    2 dicembre 2022

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare ten…

    Art. 167 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 210/2020

    Questione inammissibile
    9 ottobre 2020

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 167 cod. pen., nella parte in cui non prevede la revoca della declaratoria di estinzione del reato nel caso in cui sopravvenga a tale pronuncia l'accertamento dell'avvenuta commissione, da parte del condannato con pena condizionalmente sospesa e nei termini stabiliti, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole. L'ordinanza di rimessione ha omesso sia di descrivere adeguatamente la fattispecie del giudizio a quo, sia di indicare se l'istanza di declaratoria di estinzione del reato sia stata suffragata da adeguata certificazione, relativa al casellario giudiziale. Così facendo, il giudice a quo ha mancato di confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, secondo cui la commissione di un nuovo reato che si pone come ostativa alla dichiarazione di estinzione del reato deve essere accertata con sentenza passata in giudicato, in ragione della presunzione di non colpevolezza. Inoltre, il dubbio sollevato è relativo a una mera eventualità (che il condannato, richiesta l'estinzione del reato, abbia compiuto, nel termine quinquennale, reati non ancora oggetto di accertamento, dei quali tuttavia l'ordinanza non offre alcun elemento dimostrativo) ed è attinente a questioni premature e puramente astratte, essendo il rimettente chiamato a pronunciarsi sull'estinzione del reato e non sulla revoca della medesima. ( Precedenti citati: ordinanze n. 147 del 2020, n. 108 del 2020, n. 92 del 2020, n. 203 del 2019, n. 101 del 2019, n. 64 del 2019 e n. 107 del 1998 ). Per costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la questione incidentale è inammissibile, in quanto ipotetica o prematura, se l'applicazione della norma censurata è solo eventuale e successiva, ciò che esclude la rilevanza attuale della stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2020 e n. 217 del 2019; ordinanze n. 259 del 2016 e n. 161 del 2015 ).

    Art. 167 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 676 c.p.p.

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  • Sentenza n. 131/1986

    Questione infondata
    9 giugno 1986

    Secondo la giurisprudenza della Cassazione riguardo all'art. 11 della legge 3 agosto 1978, n. 405, anche i soggetti che beneficiano della sospensione condizionale della pena principale possono, in concreto, comunque godere dell'eliminazione o della riduzione della sospensione della patente di guida ivi previste a seguito di concessione di amnistia o indulto. Va perciò esclusa la violazione del principio di eguaglianza prospettata in base all'inesatto assunto interpretativo che tali soggetti, pur essendo più meritevoli, non potessero goderne. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 3 agosto 1978, n. 405, in parte qua).

    Art. 163 c.p. · Art. 166 c.p. · Art. 167 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 28 febbraio 1990. 9 parole tolte, 4 parole aggiunte.

In tal caso non ha luogo tolto: l'esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie aggiunto: la esecuzione delle pene.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art167 · fonte del testo

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