Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 102). Fonte: art. 102, comma 1, d.lgs. 5 novembre 2024, n. 173, come modificato dal d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Pene accessorie
[2](articolo 12 del decreto legislativo n. 74 del 2000)
[3]1. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 importa:
- a)l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
- b)l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
- c)l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
- d)l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di corte di giustizia tributaria;
- e)la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale. 2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 79 importa, altresi', l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. 3. Per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- a)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;
- b)l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a 3 milioni di euro.
Testo vigente dal 28 novembre 2024
