Art. 159 c.p. — Sospensione del corso della prescrizione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 dicembre 2005 al 17 maggio 2014. Leggi il testo vigente →

[1]((Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare e' imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

  • 1)autorizzazione a procedere;
  • 2)deferimento della questione ad altro giudizio;
  • 3)sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta' previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

[2]Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta.

[3]La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa della sospensione)). 199 208a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 dicembre 2005, n. 251

199

La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2 e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".

Successivamente la Corte Costituzionale

208a

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche'".

Testo in vigore dal 8 dicembre 2005 al 17 maggio 2014

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 159 c.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. interl. n. 25643/2025

    17 settembre 2025

    La Sezione Terza civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per valutare l’opportunità dell’assegnazione alle Sezioni Unite della questione, oggetto di pronunce contrastanti, relativa al “se l’esercizio dell’azione civile risarcitoria nel processo penale, che produce l’effetto sospensivo/interruttivo permanente proprio della proposizione di ogni domanda giudiziale, sia sottoposto non solo alle cause civilistiche di sospensione e di interruzione del termine di prescrizione, ma anche alle cause di interruzione e di sospensione di cui agli artt. 159 e 160 cod. pen. che si siano verificate prima della costituzione di parte civile”.

    Art. 159 c.p. · Art. 160 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 20989/2025

    5 giugno 2025

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

    Art. 159 c.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. Un., sent. n. 5847/2025

    13 febbraio 2025

    Le Sezioni Unite penali hanno affermato che la sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater cod. proc. pen. può essere impugnata da tutte le parti con ricorso per cassazione, proponibile per tutti i motivi di cui all’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., anche prima della scadenza del termine previsto dall’art. 159, ultimo comma, cod. pen.

    Art. 159 c.p. · Art. 420-quater c.p.p. · Art. 606 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 45/2015

    Ha colpito questo articolo
    25 marzo 2015

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., «nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibile incapacità derivante da infermità mentale dell'imputat[o] di partecipare coscientemente al processo». Infatti, la mancata indicazione delle ragioni per le quali il remittente non ha pronunciato l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, rende carente la motivazione sul necessario requisito della rilevanza.

    Art. 159 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 65/2023

    Illegittimità dichiarata
    7 aprile 2023

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 70…

    Art. 70 c.p.p. · Art. 71 c.p.p. · Art. 72 c.p.p. · Art. 72-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 4/2016

    Questione inammissibile
    14 gennaio 2016

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 27, primo comma, 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 cod. proc. pen., laddove sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo; 150 cod. pen., nella parte in cui non prevede l'assoluta ed irreversibile incapacità di intendere e di volere sopravvenuta al fatto derivante da una lesione cerebrale ingravescente quale causa di estinzione del reato. In particolare, l'ordinanza di rimessione prospetta il petitum in forma ancipite, proponendo quesiti collegati da un nesso di irrisolta alternatività. Infatti, entrambe le questioni mirano a rimediare al medesimo vulnus denunciato, determinato dal fatto che, in caso di incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, si origina una situazione di sospensione sine die . Tuttavia, porterebbero a risultati diversi, in quanto l'una mira a far decorrere la prescrizione nonostante la sospensione del processo per l'incapacità dell'imputato di parteciparvi, l'altra a definire immediatamente il processo, mediante una pronuncia di estinzione del reato. Le due soluzioni, non prospettate in un rapporto di subordinazione, sono tra loro alternative, in quanto, se si accogliesse la questione di legittimità costituzionale dell'art. 150 cod. pen. mediante un pronuncia additiva che equipari alla morte del reo l'incapacità sopravvenuta ed irreversibile dello stesso, diventerebbe priva di rilevanza la questione relativa all'art. 159 cod. pen. Indipendentemente dal suo carattere ancipite, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen. è manifestamente inammissibile, anche perché, con la sentenza n. 45 del 2015, è stata già dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, «nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile». Per il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le questioni concernenti norme medio tempore dichiarate illegittime sono manifestamente inammissibili, v., ex multis , ordinanza n. 129/2015.

    Art. 150 c.p. · Art. 159 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1930

1930oggi
  1. 30 dicembre 2022 — oggiin vigoreper 4 anni
  2. 19 ottobre 2021 — 30 dicembre 2022per un anno
  3. 1 gennaio 2020 — 19 ottobre 2021per un anno
  4. 3 agosto 2017 — 1 gennaio 2020per 2 anni
  5. 2 aprile 2015 — 3 agosto 2017per 2 anni
  6. 22 agosto 2014 — 2 aprile 2015per 7 mesi
  7. 17 maggio 2014 — 22 agosto 2014per 3 mesi
  8. 8 dicembre 2005 — 17 maggio 2014per 8 anni
  9. 23 agosto 1995 — 8 dicembre 2005per 10 anni
  10. 30 ottobre 1991 — 23 agosto 1995per 4 anni
  11. 26 ottobre 1930 — 30 ottobre 1991testo originarioper 61 anni

Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 23 agosto 1995 al 8 dicembre 2005. 48 parole tolte, 124 parole aggiunte in 7 capoversi.

Il corso della prescrizione rimane sospeso tolto: nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento aggiunto: o del processo penale o dei termini di custodia cautelare e' imposta da una particolare disposizione di leggetolto: .

tolto: La sospensione del corso della prescrizione,aggiunto: , oltre che nei casi diaggiunto: :

aggiunto: 1) autorizzazione a procedere tolto: di cui al primo comma,aggiunto: ;

aggiunto: 2) deferimento della questione ad altro giudizio;

aggiunto: 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non puo' essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta' previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

aggiunto: Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero tolto: effettua la relativa aggiunto: presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa della sospensionetolto: . In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie la richiesta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 5 dicembre 2005, n. 251

    La L. 5 dicembre 2005, n. 251, ha disposto (con l'art. 10, commmi 2 e 3) che "Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti. Se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano piu' brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione".

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 23 ottobre - 23 novembre 2006, n. 393 (in G.U. 1ª s.s. 29/11/2006, n. 47), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3 della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (che ha modificato il presente articolo) "limitatamente alle parole "dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche'".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art159 · fonte del testo

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