(( (Effetti della richiesta). In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione il giudice puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione puo' sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione e' stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non e' fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra gia' rigettata o dichiarata inammissibile. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgenti. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta e' stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304.))

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale, con la sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 353

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La Corte costituzionale, con la sentenza 14-22 ottobre 1996, n. 353 (in G.U. 1a s.s. 30/10/1996, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione".

Testo vigente dal 8 novembre 2002

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 68/2008

    Questione inammissibile
    14 marzo 2008

    È manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, ultima parte, come sostituito dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevede che - nel caso di riproposizione di una richiesta di rimessione già dichiarata inammissibile o rigettata dalla Corte di Cassazione - il giudice che procede non sia tenuto a sospendere il processo solo quando la richiesta non risulti fondata su elementi nuovi. Invero, a prescindere da ogni rilievo circa la validità dell'assunto del rimettente, stando al quale la novità anche solo «formale» dei motivi basterebbe ad imporre la sospensione del processo, ai sensi della norma denunciata, il giudice a quo non risulta comunque chiamato, allo stato, a fare applicazione di detta norma. - In merito al fatto che, nella parallela ipotesi di reiterazione dell'istanza di ricusazione del giudice, l'identità dei motivi deve essere apprezzata «sia in senso formale che materiale», vedi, citate, ordinanze n. 285/2002, n. 366/1999 e n. 466/1998. - In merito alle circostanze, cui l'art. 47 cod. proc. pen. subordina l'obbligo di sospensione del processo, vedi, citata, ordinanza n. 268/2004.

    Art. 45 c.p.p. · Art. 47 c.p.p. · Art. 48 c.p.p. · Art. 49 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 268/2004

    Questione inammissibile
    23 luglio 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 47, comma 2, come modificato dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, nella parte in cui prevede la sospensione obbligatoria del processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e, comunque, prima della pronuncia della sentenza, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111 e 112 della Costituzione. L’operatività della sospensione obbligatoria del processo è subordinata, infatti, ad una duplice condizione: che il processo stia per entrare in una fase processuale “qualificata” e che il giudice stesso abbia avuto notizia che la richiesta di rimessione sia stata assegnata alle sezioni unite o, comunque, ad una sezione competente a decidere nel merito. Nella specie, di contro, i giudici 'a quibus' hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale subito dopo che la richiesta di rimessione è stata depositata in cancelleria e, quindi, prima che essa sia stata trasmessa alla Corte di cassazione.

    Art. 45 c.p.p. · Art. 47 c.p.p. · Art. 48 c.p.p. · Art. 49 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 376/1996

    Questione inammissibile
    2 novembre 1996

    Manifesta inammissibilità della questione concernente una norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 353/1996. red.: G. Leo

    Art. 47 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 1996 al 8 novembre 2002. 16 parole tolte, 221 parole aggiunte.

tolto: Laaggiunto: (Effetti della richiesta). In seguito alla presentazione della richiesta di rimessione tolto: non sospende il processo, ma il giudice non puo' pronunciare sentenza aggiunto: il giudice puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La tolto: corte aggiunto: Corte di cassazione puo' aggiunto: sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo. tolto: La sospensione non aggiunto: Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione e' stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non e' fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra gia' rigettata o dichiarata inammissibile. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti urgentiaggiunto: . In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta e' stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art47 · fonte del testo

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