Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/03/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 159, primo

comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 2 giugno

1993 dal Pretore di Potenza nel procedimento penale a carico di

Parrella Francesco ed altri, iscritta al n. 449 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Potenza, dopo aver premesso che nel giudizio a

quo dovrebbe essere dichiarata l'estinzione del reato per

prescrizione, il cui decorso è stato fra l'altro cagionato dalla

sospensione con rinvio del dibattimento dal 30 gennaio al 15 ottobre

1992 a causa dell'astensione dalle udienze dei difensori proclamata

dalla assemblea del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati e

procuratori, rileva che la mancata previsione, tra le cause di

sospensione della prescrizione di "fatti genericamente riconducibili

all'imputato o al suo difensore" e non sintomatici, quindi, di una

inerzia dello Stato nell'esercizio della sua potestà punitiva, si

giustifica solo con l'esigenza di assegnare certezza alle situazioni

giuridiche. Tale giustificazione viene peraltro a cadere, secondo il

giudice a quo, nelle ipotesi in cui la sospensione o il rinvio del

procedimento non dipenda da esigenze processuali, ma da condotte

dell'imputato e del difensore che, per quanto "apprezzabili", non si

raccordano strettamente all'esercizio del diritto di difesa. In tali

situazioni, il confronto tra la disciplina dettata dall'art. 159 del

codice penale e le disposizioni che vengono coinvolte evidenzia

contraddittorietà di scelte normative non giustificate sul piano dei

valori costituzionali, generando disparità di trattamento che

vulnera l'art. 3 della Costituzione. Tale disparità emergerebbe,

secondo il rimettente, in relazione all'ipotesi descritta dall'art.

16, lett. c), della legge 22 maggio 1975, n. 152, considerato che i

delitti cui questa norma si riferisce richiedono con minore evidenza

la disciplina sospensiva che la norma stessa prevede in quanto

caratterizzati da termini di prescrizione assai lunghi, mentre una

simile scelta può apparire necessaria in relazione ai reati che

presentino termini di prescrizione molto brevi e che attengono ad

interessi costituzionalmente tutelati, quale è quello all'ambiente.

Altra disposizione che viene evocata è l'art. 304, primo comma,

lett. b), del codice di procedura penale, in quanto - sostiene il

giudice a quo - sarebbe priva di razionalità la scelta del

legislatore di essersi fatto carico di impedire in determinati casi

la perenzione della custodia cautelare, istituto di carattere

meramente processuale, senza preoccuparsi "invece di assicurare,

nelle stesse situazioni, l'interesse sostanziale alla punizione del

colpevole impedendo la prescrizione dei reati".

Da tutto ciò, quindi, il rimettente trae fondamento per

sollevare, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 159, primo comma, del codice penale, nella

parte in cui non prevede l'ipotesi di specie tra le cause di

sospensione del corso della prescrizione ovvero, in subordine, non

consente l'adozione di un provvedimento analogo a quello previsto

dall'art. 304, primo comma, lett. b), del codice di procedura penale.

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Deduce

anzitutto l'Avvocatura che il caso prospettato dal giudice a quo deve

qualificarsi come rinvio e non come sospensione, sicché diverrebbe

irrilevante l'art. 159 del codice penale, che si riferisce, invece,

ai casi di sospensione del procedimento penale. Scandagliata, poi, la

problematica relativa alla disciplina dettata in tema di impedimento

del difensore, l'Avvocatura osserva che l'art. 486, quinto comma, del

codice di procedura penale, sembra demandare al giudice una scelta

tra sospensione e rinvio. Per i casi in cui la soluzione obbligata

sia la sospensione, non è escluso - afferma l'Avvocatura - che la

Corte ravvisi per tali ipotesi un caso di sospensione "disposta da

una particolare disposizione di legge" che, a norma dell'art. 159,

primo comma, del codice penale, condurrebbe a conseguenze opposte a

quelle che il giudice a quo presuppone, in quanto il periodo

intercorso tra le due udienze del giudizio principale citate

nell'ordinanza di rimessione non dovrebbe essere computato a fini di

prescrizione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Potenza, nel rilevare che il reato in ordine al

quale procede in fase dibattimentale è estinto per intervenuta

prescrizione e che il verificarsi di tale causa estintiva è in parte

dovuto alla "forzata sospensione con rinvio del dibattimento"

cagionato dalla assenza di tutti i difensori degli imputati, avendo

questi aderito alla astensione dalle udienze proclamata dal locale

Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

dell'art. 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui non

prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo

della durata della sospensione e del rinvio del dibattimento

conseguenti a mancata presentazione, allontanamento o mancata

partecipazione del difensore dell'imputato, dovuti alla astensione

dalle udienze deliberata dalla categoria professionale, che rendono

l'imputato stesso privo di assistenza. In subordine - prosegue

l'ordinanza di rimessione - l'illegittimità stessa potrebbe

profilarsi per la parte in cui l'art. 159, primo comma, del codice

penale non prevede, per le suddette ipotesi, l'adozione di un

provvedimento giudiziale impugnabile di sospensione dei termini di

prescrizione del reato per il tempo corrispondente alla durata della

sospensione e del rinvio del dibattimento. Al nucleo della dedotta

violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza starebbe,

secondo il giudice a quo, un duplice profilo di contraddittorietà

delle scelte operate dal legislatore: da un lato, infatti, la

disciplina della sospensione della prescrizione dettata dall'art. 16,

lett. c), della legge 22 maggio 1975, n. 152, dovrebbe estendersi

anche ad altre fattispecie che, prevedendo termini di prescrizione

assai brevi, offendono valori di risalto costituzionale; sotto altro

aspetto, il rimettente censura come non rispondente "a canoni di

razionalità" l'opzione legislativa di impedire la "perenzione" della

custodia cautelare attraverso l'istituto disciplinato dall'art. 304,

primo comma, lett. b), del codice di procedura penale, senza che una

omologa previsione sia invece dettata al fine di "assicurare, nelle

stesse situazioni, l'interesse sostanziale alla punizione del

colpevole impedendo la prescrizione dei reati".

2. - L'Avvocatura Generale dello Stato, nel sollecitare

declaratoria di non fondatezza della questione, conclusivamente

rileva come l'art. 486, quinto comma, del codice di procedura penale,

sembra riservare al giudice una scelta tra la sospensione o il rinvio

del dibattimento, sicché, osserva la difesa dello Stato, "ove la

soluzione tecnicamente obbligata fosse quella della sospensione", non

sarebbe escluso che questa Corte ravvisasse una ipotesi di

sospensione del procedimento "imposta da una particolare disposizione

di legge" che, a norma dell'art. 159, primo comma, del codice penale,

determinerebbe l'effetto di sospendere il corso della prescrizione

con conseguenze antitetiche rispetto a quelle che il giudice a quo

pone a base delle proprie doglianze.

La soluzione interpretativa che l'Avvocatura, seppur

dubitativamente, rimette a questa Corte, non può essere accolta. A

prescindere, infatti, dalla mancata puntualizzazione di quali

sarebbero le ipotesi in cui la sospensione del dibattimento

integrerebbe "soluzione tecnicamente obbligata" e dalla quanto mai

discutibile tesi secondo la quale l'art. 486, quinto comma, del

codice di procedura penale, riserverebbe al giudice un potere di

scelta - e non è dato comprendere in base a quali parametri - tra il

provvedimento di sospensione e quello di rinvio, resta il fatto che,

né sotto la vigenza del codice abrogato né con riferimento al nuovo

codice di rito, risulta essersi affermata in dottrina o in

giurisprudenza una tesi interpretativa che abbia ricondotto le

ipotesi di stasi dibattimentale dovute all'impedimento dell'imputato

o del suo difensore nell'alveo del concetto di sospensione del

procedimento penale imposto da una particolare disposizione di legge,

sospensione che, a mente della norma oggetto di impugnativa, opera

anche sul corso della prescrizione.

Se, da un lato, dunque, può riconoscersi che la mancanza di una

chiara definizione normativa della complessa problematica che ruota

attorno alla fenomenologia della sospensione del processo, già

avvertita con riferimento al codice del 1930, non solo non è stata

portata a coerente soluzione dal legislatore del 1988 ma, anzi,

risulterebbe acuita attraverso l'impiego di quella che la stessa

Avvocatura definisce essere una "disarmonica terminologia", è

altrettanto vero che, proprio in virtù di tale ambiguità di fondo,

la linea interpretativa presupposta dal giudice a quo, sin qui priva

di adeguati contrasti, non può essere disattesa da questa Corte.

3. - Entrambe le questioni che il rimettente solleva, in via

principale l'una e in via subordinata l'altra, sono però

inammissibili. Con la prima, infatti, il giudice a quo mira ad

introdurre una nuova ipotesi di sospensione del corso della

prescrizione per i casi in cui il dibattimento non possa essere

celebrato per mancata partecipazione del difensore dell'imputato

dipendente dalla astensione dalle udienze deliberato dalla categoria

professionale; con la seconda, invece, si intende perseguire il

medesimo risultato attraverso un provvedimento del giudice modellato

sulla falsariga di quello previsto dall'art. 304, primo comma, lett.

b), del codice di procedura penale, in tema di sospensione dei

termini di durata massima della custodia cautelare. Già

l'alternativa che il giudice a quo propone, evidenzia, dunque, la

pluralità delle possibili opzioni normative che varrebbero a

soddisfare il petitum che il rimettente mostra di perseguire: scelte,

quindi, che soltanto il legislatore può essere abilitato a compiere,

non potendosi prefigurare una soluzione univoca come la sola

costituzionalmente dovuta. Ma al di là di tale rilievo, che pur

scaturisce dalla stessa articolazione dei quesiti sottoposti

all'esame di questa Corte, resta il dato assorbente e pregiudiziale

rappresentato dal fatto che il giudice a quo sollecita nella specie

una pronuncia additiva in malam partem, volta ad introdurre una nuova

ipotesi di sospensione del corso della prescrizione al di fuori dei

casi previsti dalla legge: una pronuncia, quindi, che palesemente

fuoriesce dai poteri spettanti a questa Corte, ostandovi il principio

di legalità sancito dall'art. 25 della Costituzione (v., da ultimo,

sempre in tema di prescrizione del reato, l'ordinanza n. 489 del 1993

e, per ipotesi analoghe, le ordinanze nn. 188 e 98 del 1983).

Ciò non esclude peraltro l'auspicio che situazioni del tutto

patologiche, come quella descritta nel provvedimento di rimessione,

formino oggetto di attento esame da parte del legislatore. Infatti,

se può ritenersi risolto con equilibrio il problema dell'impedimento

del difensore dovuto a concorrenti impegni professionali, alla luce

dei risultati cui è pervenuta sul punto la giurisprudenza di

legittimità (v., in particolare, la sentenza delle Sezioni Unite

penali del 27 marzo 1992, n. 4708), resta al contrario privo di

qualsiasi adeguato bilanciamento di valori il ben diverso aspetto

dell'assenza, non del singolo difensore, ma di tutti i difensori, in

dipendenza della loro adesione alle manifestazioni di protesta deliberate dagli organismi di categoria. Manifestazioni che, per livello

partecipativo e durata, possono in concreto determinare la paralisi

dell'esercizio della funzione giurisdizionale, con conseguente, grave

compromissione di fondamentali princip/' che il costituente ha inteso

affermare. D'altra parte, se il legislatore ha avvertito la

necessità di dettare, proprio in funzione della salvaguardia di beni

costituzionalmente tutelati, norme sul diritto di sciopero nei

servizi pubblici essenziali, ricomprendendo fra questi anche

l'amministrazione della giustizia (v. art. 1 della legge 12 giugno

1990, n. 146), non v'è ragione per cui debbano restare esenti da

specifiche previsioni forme di protesta collettiva che, al pari dello

sciopero, sono in grado di impedire il pieno esercizio di funzioni

che assumono, come quella giurisdizionale, un risalto primario

nell'ordinamento dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 159, primo comma, del codice penale, sollevate, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Potenza con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 23 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 marzo 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:114 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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