Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1991

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 11/03/1991 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, nono

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 9 agosto 1990 dal Pretore di Grosseto nel procedimento penale a

carico di Cazzarotto Stefano, iscritta al n. 682 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Nel corso del procedimento penale a carico di Cazzarotto Stefano,

il Pretore di Grosseto ha sollevato, con ordinanza del 9 agosto 1990,

questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione - dell'art. 566, nono comma, del codice di

procedura penale (secondo cui "fuori dei casi previsti dai commi

precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo II del

presente libro"), in quanto esclude l'applicabilità al procedimento

pretorile della disciplina del rito direttissimo di cui all'art. 449

del codice di procedura penale, con particolare riferimento

all'ipotesi di cui al quinto comma di quest'ultimo articolo

(confessione dell'imputato).

Osserva preliminarmente il giudice a quo che la presunta ragione

della limitazione del giudizio direttissimo nel processo pretorile al

solo caso di cui alla lettera a) della direttiva n. 43 della legge-delega (giudizio contestuale alla convalida dell'arresto in

flagranza) - ragione individuata nella peculiarità del processo

pretorile stesso - non appare fondata, in quanto essa manterrebbe la

sua valenza solo ove fosse consentita la facoltà di scelta tra il

procedimento direttissimo di cui all'art. 566 del codice di procedura

penale e quello direttissimo cosiddetto ordinario regolato dall'art.

449 dello stesso codice: ma ciò è escluso dalla disposizione in

questione.

Ciò posto, la norma impugnata violerebbe, ad avviso del

remittente, i sopra indicati parametri costituzionali, in quanto

l'imputato di reato di competenza pretorile, in caso di identico

comportamento, quale l'avere reso piena confessione, verrebbe a

soffrire una ingiustificata disparità di trattamento rispetto

all'imputato di reato di competenza del tribunale, sia per la

maggiore durata del giudizio in sé, da instaurare con rito ordinario

e quindi con termini più lunghi, sia per il protrarsi della custodia

cautelare, come avviene nel caso di specie.

Quanto alla rilevanza, il Pretore osserva che dalla decisione

della proposta questione dipende la natura del giudizio con il quale

definire il procedimento. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Grosseto dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura

penale, in quanto esclude l'applicabilità, nel procedimento

pretorile, del giudizio direttissimo nella ipotesi - prevista

nell'art. 449, quinto comma, dello stesso codice in ordine al

procedimento davanti al tribunale - di confessione resa dall'imputato

nel corso dell'interrogatorio; la norma violerebbe, ad avviso del

remittente, gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per irrazionale

disparità di trattamento tra imputati confessi, a seconda che il

reato sia di competenza del tribunale o del pretore, in quanto in

quest'ultima ipotesi, dovendosi procedere col rito ordinario,

l'imputato verrebbe a soffrire tempi di durata maggiore del processo.

2. - La questione è fondata.

L'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, prevede -

con disposizione specifica che esclude l'applicabilità della

generale norma di rinvio di cui all'art. 549 - che "Fuori dei casi

previsti dai commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma

del titolo II del presente libro" (cioè nei modi ordinari).

L'instaurazione del giudizio direttissimo dinanzi al pretore viene,

perciò, circoscritta alle sole ipotesi disciplinate nel medesimo

art. 566: vale a dire quella del giudizio contestuale alla convalida

dell'arresto in flagranza e quella (quinto comma) del giudizio su

consenso dell'imputato e del pubblico ministero in caso di mancata

convalida.

Rispetto alla disciplina dettata dall'art. 449 del codice di

procedura penale per il procedimento davanti al tribunale, restano

pertanto esclusi, nel processo pretorile, i casi di giudizio

direttissimo previsti dai commi quarto e quinto di detto articolo,

già contemplati rispettivamente nelle lettere b) e c) della

direttiva n. 43 della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81: cioè

quello del giudizio separato (entro quindici giorni dall'arresto in

flagranza) dalla convalida dell'arresto e quello, che qui

particolarmente interessa, al quale il pubblico ministero può

procedere - per una udienza non successiva al quindicesimo giorno

dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato - "nei confronti

della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione".

In ordine alla descritta disciplina del rito direttissimo nel

procedimento davanti al pretore, dai lavori preparatori risulta che

le ragioni della mancata previsione in tale sede delle ipotesi da

ultimo indicate risiedono, in generale, nella peculiarità del

procedimento pretorile, informato a criteri di snellezza e

speditezza, con conseguente tendenza alla massima disincentivazione

del dibattimento. In particolare, per il caso del giudizio entro

quindici giorni dall'arresto si è ritenuto che esso sarebbe finito

col diventare l'ipotesi normale, con conseguente arretramento

rispetto alla normativa del codice di procedura penale abrogato (art.

505) e mancato rispetto del principio della massima semplificazione

del procedimento di pretura (direttiva n. 103 della legge-delega),

nel quale la regola è invece la contestualità tra convalida e

giudizio direttissimo. Quanto al caso di confessione, si è osservato

che tale forma di giudizio direttissimo rimaneva "assorbita - se

così si può dire - dalle forme di definizione anticipata del

procedimento, che nel processo di pretura saranno il rito ordinario

in caso appunto di evidenza della prova o di confessione

dell'imputato", e la sua adozione è parsa "non praticabile" poiché

"il procedimento pretorile - celere e snello - consente di

raggiungere risultati sostanzialmente analoghi" (cfr., in tal senso,

rispettivamente, le relazioni al progetto preliminare e al testo

definitivo).

3. - Premesso che il nuovo codice di procedura penale è

caratterizzato da un evidente favor nei confronti dei procedimenti

differenziati, nell'ambito dei quali, in particolare, le possibilità

di ricorso al giudizio direttissimo sono state ampliate rispetto al

codice abrogato, anche in considerazione della "accentuata

caratterizzazione (di tale giudizio) sugli schemi del processo

accusatorio" (v. relazione al progetto preliminare), va osservato che

l'esclusione nel processo di pretura del rito direttissimo in alcune

ipotesi andrebbe sorretta, onde evitare ingiuste discriminazioni, da

una adeguata ratio, strettamente connessa con la struttura e le

caratteristiche del processo pretorile volute dal legislatore

delegante. Ora, le motivazioni sopra riportate che hanno indotto il

legislatore delegato ad escludere in tale processo il ricorso al rito

direttissimo nel caso di confessione (che è la sola ipotesi qui in

discussione, anche sotto il profilo della rilevanza nel giudizio a

quo) si rivelano inadeguate allo scopo, anche perché basate in gran

parte su considerazioni meramente empiriche.

In realtà, non sono rinvenibili nel sistema valide ragioni

giustificative della disciplina impugnata. Il giudizio direttissimo

assomma in sé i vantaggi (che tali sono innanzitutto per lo stesso

imputato) della estrema celerità, dovendosi l'udienza dibattimentale

tenere - nel caso in esame - entro quindici giorni dall'iscrizione

della notizia di reato nell'apposito registro, e della pubblicità:

l'aver precluso al pubblico ministero presso la pretura, nel caso di

particolare evidenza della prova qual è quello dell'avvenuta

confessione dell'imputato, la possibilità di ottenere un tale

rapidissimo sbocco dibattimentale del processo, nonché all'imputato

stesso di usufruirne, è una scelta che non può ritenersi

razionalmente sorretta dalla considerazione (addotta nella relazione

al progetto preliminare) secondo cui il rito in questione verrebbe

assorbito dalle forme di definizione anticipata del procedimento, le

quali presentano, invece, caratteristiche del tutto differenti. La

norma impugnata si rivela, dunque, irragionevole ed

ingiustificatamente discriminatoria di identiche situazioni

processuali, e pertanto, pur prescindendo dalla sua dubbia

compatibilità con le direttive nn. 43 e 103 della legge-delega

(questione non prospettata dal giudice remittente), ne va dichiarata

l'illegittimità costituzionale in parte qua per violazione dell'art.

3 della Costituzione, con conseguente assorbimento del profilo di

censura relativo all'art. 24 della Costituzione stessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude

l'applicabilità dell'art. 449, quinto comma, dello stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 marzo 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:102 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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