Corte costituzionale

Ordinanza n. 267/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/07/1996 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma

secondo, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze

emesse il 1 dicembre 1995 dal pretore di Prato, il 2 dicembre 1995

dal pretore di Ascoli Piceno ed il 20 gennaio 1996 dal pretore di

Saluzzo, rispettivamente iscritte ai nn. 156, 271 e 344 del registro

ordinanze del 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 9, 13 e 17, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che il pretore di Prato, dopo avere convalidato l'arresto

e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei

confronti degli imputati condotti a giudizio direttissimo, con

ordinanza emessa il 1 dicembre 1995 (reg. ord. n. 156 del 1996) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo

comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio direttissimo il giudice che, all'esito del

giudizio di convalida o comunque prima della fase dibattimentale,

abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti

dell'imputato;

che il pretore di Prato richiama i principi enunciati dalla

giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 432 del 1995), secondo cui

la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, necessaria per

applicare misure cautelari restrittive della libertà personale,

costituirebbe una anticipazione del giudizio idonea ad incidere

sull'imparzialità del giudice;

che il pretore di Ascoli Piceno, dopo aver convalidato l'arresto

dell'imputato, con ordinanza emessa il 2 dicembre 1995 (reg. ord. n.

271 del 1996) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 34, comma secondo, del cod. proc. pen., nella parte in cui

non prevede l'incompatibilità a partecipare alla successiva fase

dibattimentale del giudice che ha convalidato l'arresto dell'imputato

prima di procedere a giudizio direttissimo;

che, ad avviso del giudice rimettente, la mancata previsione di

questa causa di incompatibilità contrasterebbe con il principio del

giusto processo e con le garanzie di indipendenza del giudice,

giacché con la pronuncia sulla legittimità dell'arresto si avrebbe

un approfondito giudizio di colpevolezza dell'indagato, che può

compromettere la genuinità e correttezza del processo formativo del

libero convincimento del giudice;

che anche il pretore di Saluzzo, con ordinanza emessa il 20

gennaio 1996 (reg. ord. n. 344 del 1996), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non

possa celebrare il giudizio direttissimo il pretore che all'esito del

giudizio di convalida dell'arresto abbia adottato una misura

cautelare nei confronti dell'imputato;

che nell'ordinanza di rimessione specifico sviluppo argomentativo

è dato al profilo della pratica identità tra la situazione dedotta

e quella oggetto della sentenza n. 432 del 1995;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente

infondate;

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale

riguardano la stessa disposizione e sono poste da tutte le ordinanze

di rimessione in termini e con argomenti identici o analoghi; i

relativi giudizi possono pertanto essere riuniti per essere decisi

con la medesima pronuncia;

che con la sentenza n. 177 del 1996 è stata già dichiarata non

fondata, in riferimento agli artt. 24 e 101 della Costituzione, la

questione di legittimità costituzionale dell'omessa previsione

dell'incompatibilità per il giudizio di merito del pretore che,

investito del giudizio direttissimo, abbia convalidato l'arresto e

disposto una misura cautelare nei confronti dell'imputato;

che nel giudizio direttissimo dinanzi al pretore, configurato

dall'art. 566 del cod. proc. pen., il giudice, al quale è presentato

l'imputato per il giudizio, si pronuncia pregiudizialmente, con la

convalida dell'arresto, sull'esistenza dei presupposti che gli

consentono di procedere immediatamente al giudizio ed è competente

ad adottare incidentalmente misure cautelari, attratte nella

competenza per la cognizione del merito;

che la convalida dell'arresto, pur implicando una valutazione

sulla riferibilità del reato all'imputato, non comporta la

formulazione di un giudizio di merito, neppure prognostico, sulla sua

colpevolezza, essendo volta a verificare la legittimità o meno

dell'arresto (e pertanto se questo è avvenuto nei casi o fuori dei

casi in cui è permesso, nonché se sussiste o meno lo stato di

flagranza);

che non può essere, dunque, configurata una menomazione

dell'imparzialità del giudice che adotta decisioni preordinate al

proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso, né una violazione

del principio di eguaglianza, essendo tale situazione diversa da

quella, presa in considerazione dalla sentenza di questa Corte n. 432

del 1995, del giudice del dibattimento che in precedenza, quale

giudice per le indagini preliminari, abbia adottato una misura

restrittiva della libertà personale;

che le questioni vanno quindi dichiarate manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma secondo,

del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.

3, 24, 25 e 101 della Costituzione, dai pretori di Prato, Ascoli

Piceno e Saluzzo con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 luglio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:267 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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