Corte costituzionale

Sentenza n. 175/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 15/04/1992 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, comma

nono, del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il

26 giugno 1991 dal Pretore di Taranto - Sezione distaccata di

Manduria, nel procedimento penale a carico di Giuliano Luciano

iscritta al n. 643 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 prima serie speciale

dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Giuliano

Luciano, nel quale era stato disposto il giudizio direttissimo ai

sensi dell'art. 449, quarto comma, del codice di procedura penale, il

Pretore di Taranto - Sezione distaccata di Manduria, con ordinanza

del 26 giugno 1991 (R.O. n. 643 del 1991), ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dell'art. 566, nono comma, del codice di procedura

penale - dove risulta stabilito che "fuori dei casi previsti dai

commi precedenti, il pubblico ministero procede a norma del titolo II

del presente libro" - in quanto esclude l'applicabilità al

procedimento pretorile della disciplina del rito direttissimo

prevista per i giudizi dinanzi al tribunale dal citato art. 449,

quarto comma, che consente la celebrazione del rito direttissimo dopo

la convalida dell'arresto in flagranza, mediante presentazione

dell'imputato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno

dall'arresto.

Ad avviso del giudice a quo, questa esclusione creerebbe una

disparità di trattamento in quanto l'imputato nel procedimento

pretorile "non potrebbe usufruire di una ulteriore scelta del

pubblico ministero che lo conducesse a giudizio nel termine massimo

di quindici giorni" come è invece possibile, ai sensi dell'art. 449,

quarto comma, del codice di procedura penale, per gli imputati di

reati di competenza del tribunale. Tale disparità verrebbe a ledere

gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per le conseguenze negative

connesse alla maggior durata del processo, da instaurarsi con rito

ordinario (con il protrarsi della custodia cautelare), nonché per

l'assenza di una ratio in grado di giustificare l'esclusione.

Il giudice remittente, richiamando la sentenza della Corte

costituzionale n. 102 del 1991, osserva che la giustificazione

contenuta nella relazione al progetto definitivo del nuovo codice di

procedura penale - secondo la quale la procedura prevista nell'art.

449, quarto comma, di tale codice sarebbe poco congeniale alla

celerità ed alla snellezza del rito pretorile, dove la regola è la

contestualità tra convalida e giudizio direttissimo - appare

inadeguata, dal momento che non tiene conto della discrezionalità

del pubblico ministero nella scelta del rito dinanzi al pretore.

Infatti, dopo l'arresto in flagranza, il pubblico ministero può

liberamente procedere o per la convalida dell'arresto ed il

contestuale giudizio direttissimo o per la sola convalida

dell'arresto, avviando poi il rito ordinario. Ma l'esclusione della

possibilità di procedere con giudizio direttissimo entro quindici

giorni dall'arresto in flagranza avrebbe - secondo il giudice a quo -

un effetto di "complicazione" del procedimento, dal momento che

impedirebbe al pubblico ministero di valutare nuove circostanze che

lo inducano a procedere con rito direttissimo entro quindici giorni

dalla convalida dell'arresto in flagranza, pur non avendo chiesto lo

stesso rito contestualmente a tale convalida.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere che la questione

sollevata sia dichiarata infondata. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Taranto - Sezione distaccata di Manduria,

dubita della legittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude

l'applicabilità al processo pretorile del giudizio direttissimo

previsto, per i procedimenti innanzi al tribunale, dall'art. 449,

quarto comma, dello stesso codice, nell'ipotesi in cui il pubblico

ministero, dopo la convalida dell'arresto in flagranza, presenti

l'imputato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'arresto.

2. - La questione è fondata.

L'art. 566, nono comma, del codice di procedura penale, nella sua

stesura originaria, escludendo l'applicabilità della disposizione di

rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale di

cui all'art. 549 dello stesso codice, limitava l'instaurazione del

giudizio direttissimo davanti al pretore alle sole due ipotesi

regolate nel medesimo art. 566, commi quinto e sesto, relative al

giudizio contestuale alla convalida dell'arresto in flagranza ed al

giudizio su consenso dell'imputato e del pubblico ministero in caso

di mancata convalida.

Questa Corte, con sentenza n. 102 del 1991, ha, peraltro,

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma,

nella parte in cui escludeva l'applicabilità nel procedimento

davanti al pretore della ipotesi di giudizio direttissimo previsto,

per i procedimenti innanzi al tribunale, dall'art. 449, quinto comma,

nei confronti della persona che abbia reso confessione nel corso

dell'interrogatorio.

Pertanto, nell'attuale assetto normativo che disciplina il

giudizio direttissimo davanti al pretore, risulta ancora esclusa la

possibilità di procedere con tale rito in relazione all'ipotesi

contemplata, per i procedimenti innanzi al tribunale, dall'art. 449,

quarto comma, ove si prevede che il pubblico ministero possa

procedere al giudizio direttissimo anche dopo la convalida

dell'arresto in flagranza, ma a condizione che l'imputato venga

presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto.

E proprio a tale residua ipotesi si riferisce la questione di

legittimità costituzionale di cui al presente giudizio.

3. - Nella richiamata sentenza n. 102 del 1991, pur con

riferimento alla sola ipotesi di giudizio direttissimo di cui al

quinto comma dell'art. 449, è stato rilevato, in generale, che

"l'esclusione nel processo di pretura del rito direttissimo in alcune

ipotesi andrebbe sorretta, onde evitare ingiuste discriminazioni, da

una adeguata ratio, strettamente connessa con la struttura e le

caratteristiche del processo pretorile volute dal legislatore

delegante". Sulla scorta di questo principio, occorre, dunque,

verificare, anche in riferimento all'esclusione dal rito pretorile

dell'ipotesi di giudizio direttissimo di cui al quarto comma

dell'art. 449, la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore

delegato attraverso la norma impugnata.

4. - Come risulta dalla direttiva n. 103 della legge di delega, la

disciplina del giudizio avanti al pretore deve rispettare il

principio della "massima semplificazione" al fine di assicurare la

celerità e la snellezza del processo. Dai lavori preparatori

relativi al giudizio direttissimo davanti al pretore si evince,

altresì, che l'ipotesi di cui all'art. 449, quarto comma, è stata

esclusa per il rito pretorile nella convinzione che detta ipotesi,

ove consentita, sarebbe potuta divenire "normale", comportando "un

arretramento" rispetto alla stessa disciplina del codice di procedura

penale abrogato (art. 505) (cfr. la Relazione al progetto

preliminare, in G.U. 24 novembre 1988, supplemento ordinario n. 2, p.

124 e la Relazione al testo definitivo del codice di procedura

penale, ivi, p. 197).

Pertanto - ad avviso del legislatore delegato - l'estensione di

tale ipotesi anche al giudizio pretorile non avrebbe favorito la

speditezza del processo, ma bensì disincentivato il ricorso al

procedimento direttissimo con contestuale convalida e giudizio.

Senonché - come già rilevato da questa Corte, nella sentenza n.

102/1991, in riferimento alla ratio che aveva inteso giustificare

l'esclusione dal rito pretorile del giudizio direttissimo di cui

all'art. 449, quinto comma, in caso di confessione resa al pubblico

ministero - le motivazioni addotte dal legislatore delegato si

presentano, pure in relazione al profilo in esame, "inadeguate allo

scopo anche perché basate in gran parte su considerazioni meramente

empiriche".

E invero, l'attribuzione al pubblico ministero della facoltà di

procedere, anche davanti al pretore, con giudizio direttissimo entro

quindici giorni dall'arresto già convalidato può consentire la

celebrazione del dibattimento con il massimo di celerità, mentre a

tale risultato non può pervenirsi quando si proceda nel rispetto

delle forme ordinarie, dove devono comunque osservarsi i termini

previsti nell'art. 555, ultimo comma, del codice di procedura penale,

ai fini della notifica del decreto di citazione. Inoltre,

l'estensione al rito pretorile della disciplina prevista dall'art.

449, quarto comma, mentre non altera il carattere normale

dell'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 566 (giudizio

direttissimo contestuale alla convalida dell'arresto), consente di

recuperare alla forma più celere del giudizio quelle particolari

situazioni nelle quali il pubblico ministero, rilevando - solo dopo

la convalida dell'arresto in flagranza - la completezza delle

indagini svolte, ritenga che sia possibile procedere senza ulteriori

ritardi alla celebrazione del dibattimento.

La disparità prevista nella norma impugnata in relazione al

giudizio direttissimo davanti al tribunale appare, pertanto,

irragionevole, dal momento che la preclusione di una forma di

definizione più celere del processo discrimina, senza

giustificazione adeguata, tra identiche situazioni processuali. Di

conseguenza, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, della disposizione impugnata

nella parte in cui esclude l'applicabilità al rito pretorile

dell'art. 449, quarto comma, del codice di procedura penale,

dovendosi considerare assorbito il profilo di censura relativo

all'art. 24 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 566, nono comma,

del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude

l'applicabilità al rito pretorile dell'art. 449, quarto comma, dello

stesso codice.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 15 aprile 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:175 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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