Corte costituzionale

Sentenza n. 311/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/07/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 566, secondo

comma, del codice di procedura penale del 1930, promosso con

ordinanza emessa il 22 dicembre 1990 dalla Corte di Assise di appello

di Venezia nel procedimento penale a carico di Carlotto Massimo,

iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Carlotto Massimo, Magello Carlo,

Rossi Maria Giuseppina, nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore

Giuliano Vassalli;

Uditi gli avvocati Rodolfo Bettiol e Giorgio Tosi per Carlotto

Massimo, Piero Longo per Magello Carlo, Franco Antonelli per Rossi

Maria Giuseppina e l'Avvocato dello Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte

per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Corte di Assise di appello di Venezia, chiamata a

giudicare in sede di rinvio sulla istanza di revisione proposta dai

difensori di Massimo Carlotto, ha sollevato, con ordinanza del 22

dicembre 1990, questione di legittimità costituzionale "dell'art.

566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui la

norma denunciata impone al giudice della revisione di confermare la

sentenza di condanna, anche nel caso in cui gli elementi (o alcuni di

essi), per i quali fu ammessa la revisione, siano risultati fondati o

pienamente provati ed essi, valutati unitariamente agli elementi

raccolti nel corso del processo, realizzino la situazione probatoria,

non sufficiente per una condanna, di cui all'art. 479, comma 3°

c.p.p. 1930".

La Corte rimettente ha così sintetizzato la vicenda processuale

dalla quale ha tratto origine il giudizio a quo.

A seguito dell'omicidio aggravato consumato in Padova ai danni di

Margherita Magello, Massimo Carlotto veniva tratto a giudizio, quale

autore materiale del crimine, davanti alla Corte di assise di Padova

e da questa assolto per insufficienza di prove con sentenza del 5

maggio 1978. Interposto gravame da parte del pubblico ministero, la

Corte di assise di appello di Venezia riformava la sentenza di primo

grado e, riconosciuta la responsabilità del Carlotto in ordine al

delitto ascrittogli, lo condannava alla pena di anni 18 di

reclusione.

La sentenza diveniva irrevocabile il 19 dicembre 1982, essendo

stato rigettato dalla Corte di cassazione il ricorso proposto

dall'imputato avverso la sentenza del giudice di appello.

Il 20 giugno 1988, la difesa del condannato ha proposto istanza di

revisione davanti alla Suprema Corte, deducendo tre elementi di

prova. Delibata favorevolmente "l'evidenza" e la "novità" delle

prove, con sentenza del 30 gennaio 1989, la Corte di cassazione ha

annullato la sentenza di condanna e ha rinviato per nuovo giudizio

alla Corte di assise di appello di Venezia, odierna rimettente.

Instaurato il giudizio rescissorio (la cui prima udienza è stata

celebrata il 20 ottobre 1989) e all'esito di copiosa attività svolta

in sede di rinnovazione del dibattimento, la Corte rimettente è

pervenuta alla conclusione di ritenere che dei tre elementi di prova

dedotti a fondamento della istanza di revisione, solo il primo sia

rimasto pienamente provato; ma tale circostanza, valutata

congiuntamente agli altri elementi favorevoli al condannato emersi

nel corso del processo, ha indotto la Corte a ritenere,

conclusivamente, che il complessivo quadro probatorio determina una

"condizione di insuperabile incertezza obiettiva che legittimerebbe

una lettura della prospettazione accusatoria in termini di

insufficienti prove per condannare". Tenuto conto, quindi, dei limiti

posti dal legislatore del 1930 all'istituto della revisione, l'unica

statuizione possibile dovrebbe essere la conferma nella sentenza di

condanna, posto che l'art. 566, secondo comma, del codice abrogato

non prevede la formula dubitativa tra le ipotesi di assoluzione.

La difesa del condannato, si precisa nella ordinanza, nel

sollevare eccezione di illegittimità costituzionale della norma

impugnata, ha sostenuto che l'art. 254 del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione, di coordinamento

e transitorie del nuovo codice di rito, avrebbe abrogato nella sua

interezza l'art. 479 del codice di procedura penale del 1930, sicché

la formula del dubbio non potrebbe essere utilizzata neppure in

negativo agli effetti di quanto previsto dall'art. 566, secondo

comma, dello stesso codice. Ma una simile tesi è stata disattesa dal

giudice a quo in quanto, avendo le Sezioni unite della Corte di

cassazione affermato, con sentenza del 3 febbraio 1990, che le

disposizioni transitorie del nuovo codice non si applicano al

procedimento di revisione, ne consegue che anche l'art. 254 del

citato decreto legislativo n. 271 del 1989 non può incidere sul

precetto sancito dall'art. 566, secondo comma, c.p.p. 1930.

Delibando la "fondatezza" della eccezione di costituzionalità, la

Corte rimettente ha osservato che, alla luce della ricordata sentenza

delle Sezioni unite, se ne deve concludere che, nel caso in cui

l'istanza di revisione sia stata presentata alla Corte di cassazione

prima della entrata in vigore del nuovo codice e, sempre prima di

tale data, la Corte non ne abbia iniziato la trattazione, vanno

applicate le norme del nuovo codice. Sicché - osserva la Corte

rimettente - se il Carlotto avesse presentato l'istanza di revisione

dopo l'entrata in vigore del codice ovvero la Corte di cassazione

avesse trattato l'istanza successivamente a quella data, il Carlotto

dovrebbe essere in base alle nuove norme assolto, tenendo conto della

insufficienza di prove risultata all'esito del giudizio rescissorio.

Tutto ciò premesso, il giudice a quo osserva che, se il

legislatore è libero di calibrare ipotesi specifiche in presenza

delle quali può essere rimossa l'intangibilità del giudicato, non

gli è consentito, però, travalicare dalla discrezionalità nel mero

arbitrio e, quindi, determinare una ingiustificata disparità di

trattamento. Analogamente, sempre al legislatore è riservato il

potere di dettare la disciplina transitoria nel caso di successione

nel tempo di norme processuali; tuttavia, rileva l'ordinanza, poiché

è assente qualsiasi norma che regoli il regime transitorio nel

procedimento di revisione e dovendosi, pertanto, fare appello alla

disciplina generale sancita dall'art. 245 del decreto legislativo 28

luglio 1989, n. 271, si genera una irragionevole disparità di

trattamento tra condannati ammessi alla revisione, nel senso che "a

parità di condizioni temporali (sentenza di condanna pronunciata

prima dell'entrata in vigore del nuovo codice) e situazioni

probatorie caratterizzate da incertezza, l'assoluzione del condannato

è fatta dipendere, non già da una situazione rigorosamente

predeterminata dalla legge, bensì dalla circostanza, meramente

estrinseca e contingente, che la Corte di cassazione abbia iniziato

la concreta trattazione del procedimento di revisione della sentenza

(pronunciata prima della entrata in vigore del nuovo codice di rito)

prima o dopo la data del 24 ottobre 1989".

Si deduce, quindi, oltre che la violazione del principio di

uguaglianza, anche la violazione del principio di inviolabilità del

diritto di difesa, apparendo quest'ultimo "del tutto impedito e

frustrato.. .. .. con riferimento alla giuridica impossibilità di

provare, nel giudizio di revisione, l'insufficienza o la

contraddittorietà della prova".

2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Nell'atto di intervento, l'Avvocatura osserva che la sentenza delle

Sezioni unite della Corte di cassazione del 3 febbraio-16 marzo 1990,

alla quale, pure, il rimettente ha fatto riferimento, chiarisce in

modo assolutamente inequivoco che al procedimento di revisione non si

applica la disciplina transitoria prevista dal titolo III del decreto

legislativo n. 271 del 1989, con la conseguenza che gli atti da

compiere al momento della entrata in vigore del nuovo codice, sono

disciplinati dalla nuova legge in base al principio tempus regit

actum. Tuttavia, e limitatamente alla individuazione del giudice

competente, tale principio soffre un temperamento in ossequio

all'altro della perpetuatio iurisdictionis, per il quale la

competenza resta radicata davanti al giudice indicato dalla normativa

abrogata se lo stesso, al momento della successione delle norme,

abbia già concretamente iniziato la trattazione del procedimento.

L'unica eccezione, dunque, alla immediata applicazione della nuova

disciplina, è rappresentata dalla competenza, sicché - afferma

l'Avvocatura - nel caso di specie trova applicazione non l'art. 566

del codice abrogato, ma l'art. 631 del nuovo codice, con tutto quel

che ne consegue sul piano della rilevabilità del dubbio ai fini

della revoca della sentenza di condanna.

La questione, pertanto, conclude l'Avvocatura, è, prima che

infondata, irrilevante, in quanto la norma denunciata non troverebbe

applicazione nel giudizio a quo.

3. - Costituitasi in giudizio, la difesa del condannato ha

sostenuto che la più volte richiamata sentenza delle Sezioni unite

prende essenzialmente in considerazione il punto della competenza

avendo riguardo alla fase rescindente, mentre alla fase rescissoria,

tenuto conto della sua natura di procedimento di cognizione, devono

applicarsi - come in effetti è avvenuto, salvo che per la formula di

assoluzione - le norme transitorie del nuovo codice. Poiché l'art.

245 di tali norme stabilisce che nei procedimenti in corso alla data

di entrata in vigore del nuovo codice, che proseguono con

l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, si osserva, fra le

altre, la disposizione dell'art. 254, e considerato che in tale

articolo si stabilisce che le sentenze di proscioglimento possono

essere pronunciate solo con le formule previste dal codice (tra le

quali, come è noto, non compare più la formula dubitativa), se ne

desume l'abrogazione dell'art. 479, terzo comma, del codice del 1930

e la modifica, quanto al suo contenuto sostanziale, dell'art. 566,

secondo comma, dello stesso codice.

In via principale, quindi, la difesa del condannato chiede

dichiararsi che nei procedimenti della specie trovino applicazione la

regola di giudizio e la formula assolutoria prevista dagli artt. 631

e 530 del nuovo codice di rito, stante la lettura che deve farsi

dell'art. 566, secondo comma, del codice abrogato; in via gradata,

sollecita l'accoglimento della eccezione di illegittimità

costituzionale sollevata nel giudizio a quo.

Con una diffusa memoria depositata il 21 maggio 1991, i medesimi

difensori hanno poi sviluppato analiticamente l'assunto secondo il

quale non è possibile distinguere tra formula della sentenza e

regola di giudizio, giacché altrimenti il giudice si troverebbe a

dover utilizzare una regola di cui manca la formula terminativa, e da

ciò hanno desunto che la modifica o la eliminazione della formula

comporta la modifica o la eliminazione della regola. Dal fatto che

non può darsi formula senza regola e viceversa, consegue

necessariamente - si afferma nella memoria - che anche alla

"revisione transitoria" si applica l'art. 254 del decreto legislativo

n. 271 del 1989. In conclusione, l'art. 245 dello stesso decreto,

nell'elencare una serie di norme indistintamente applicabili ai

"procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice"

(compresi, quindi, quelli pendenti davanti alla Corte di cassazione o

in sede di rinvio anche a seguito di revisione), indica

esplicitamente l'art. 254, la cui operatività deve ritenersi estesa

a tutto l'arco della vicenda processuale e a tutti i processi

pendenti. Sicché la regola stabilita dal codice del 1930, secondo la

quale l'insufficienza di prove precludeva la revisione, è stata

sostituita da quella opposta, in virtù della quale il giudicato può

essere travolto anche da una prova insufficiente e contraddittoria.

4. - Nel giudizio di costituzionalità si sono costituite anche le

parti civili Maria Giuseppina Rossi e Carlo Magello. Nei rispettivi

atti di costituzione, identici nel contenuto, è stata anzitutto

dedotta l'inammissibilità della questione, sul presupposto che le

norme eventualmente da denunciare dovevano essere gli artt. 245 e 254

del decreto legislativo n. 271 del 1989; in subordine, è stato

chiesto che la questione venga dichiarata infondata. Si è osservato,

in proposito, che l'art. 566 del codice abrogato non viola gli artt.

3 e 24 della Costituzione, anche se posto a raffronto con la diversa

disciplina dettata dal nuovo codice; e ciò "in ragione delle

profonde, ma non irragionevoli, diversità di struttura del processo

inquisitorio rispetto a quello accusatorio e della diversa valenza

nell'uno e nell'altro caso del valore attribuito al giudicato". Considerato in diritto

1. - La Corte di assise d'appello di Venezia dubita che l'art.

566, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930 sia

compatibile con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in

cui impone al giudice della revisione la conferma della sentenza di

condanna, anche quando gli elementi (o alcuni di essi), per i quali

fu ammessa la revisione, siano risultati fondati o pienamente provati

e gli stessi, valutati unitariamente agli altri elementi raccolti nel

processo, realizzino la situazione probatoria, non sufficiente per

una condanna, a norma dell'art. 479, terzo comma, del codice di

procedura penale del 1930.

2. - Sia il rimettente che l'Avvocatura Generale dello Stato hanno

posto in risalto, per sostenere la rispettiva ed antitetica

ricostruzione del quadro normativo applicabile nel giudizio a quo,

singole affermazioni contenute in una recente sentenza delle Sezioni

unite della Corte di cassazione (Cass., Sez. un., 3 febbraio 1990, n.

1), così isolando fra loro, all'interno del tessuto argomentativo in

cui si articola quella pronuncia, aspetti parziali, che, al

contrario, si sostengono solo nell'alveo di una lettura unitaria.

L'eccezione di inammissibilità per irrilevanza sollevata dalla

Avvocatura Generale dello Stato si fonda, infatti, sull'assunto,

paradigmaticamente enucleato dalla sentenza della Corte di cassazione

ora ricordata, secondo il quale nel procedimento di revisione non si

applica la disciplina transitoria prevista dal titolo terzo del

decreto legislativo n. 271 del 1989, con la conseguenza che gli atti

da compiere al momento della entrata in vigore del nuovo codice sono

disciplinati dalla nuova legge in base al principio tempus regit

actum. Tale principio - sostiene l'Avvocatura - soffre un

temperamento in ossequio all'altro della perpetuatio iurisdictionis,

per il quale la competenza resta radicata davanti al giudice indicato

dalla normativa abrogata se lo stesso, al momento della successione

delle norme, abbia già concretamente iniziato la trattazione del

procedimento. L'unica eccezione, dunque, alla immediata applicazione

della nuova disciplina - conclude l'Avvocatura - è rappresentata

dalla competenza, sicché, nel caso di specie, trova applicazione non

l'art. 566 del codice abrogato, ma l'art. 631 del nuovo codice, con

l'ovvio epilogo di rendere rilevante la situazione del dubbio ai fini

della revoca della sentenza di condanna.

3. - La tesi della Avvocatura non può essere condivisa, giacché

essa, non dando sufficiente risalto alle conclusioni cui è pervenuta

la Corte regolatrice, omette di trarne le necessarie conseguenze sul

piano logico-sistematico. Chiamata infatti a dirimere un contrasto

giurisprudenziale insorto proprio su tale aspetto, la Corte a Sezioni

unite ha statuito che per ritenere operante il principio della

perpetuatio iurisdictionis non può farsi riferimento alla semplice

presentazione di un'istanza, "ma è necessario che il giudice al

quale l'istanza è rivolta ne abbia iniziato concretamente la

trattazione prima dell'entrata in vigore delle nuove norme", sicché,

ove "l'istanza di revisione sia stata presentata alla Corte di

cassazione in data anteriore alla entrata in vigore del nuovo codice

di procedura penale, ma la Corte non ne abbia, prima di tale data,

iniziato la trattazione, si rendono applicabili le norme del nuovo

codice di rito". La conclusione inversa, dunque, si impone ove sia

data l'ipotesi reciproca: vale a dire che se la Corte di cassazione

ha iniziato a trattare l'istanza di revisione prima dell'entrata in

vigore del nuovo codice di rito, ibi et finem accipere debet, sicché

il giudizio, ormai iniziato, resta radicato sino al suo esaurirsi

davanti al giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti.

4. - Ma una volta ammessa la validità del principio della

perpetuatio iurisdictionis, ne consegue che il giudice "prorogato"

nella competenza deve applicare il rito proprio di quel tipo di

giudizio che è stato "prorogato": se la competenza, quindi, deve

essere riconosciuta alla Corte di cassazione quando questa ha

"ritenuto" l'istanza prima del 24 ottobre 1989, ne deriva che la

stessa Corte deve procedere al giudizio rescindente secondo le norme

del vecchio codice; e sempre il vecchio codice deve applicare il

giudice di rinvio in fase rescissoria.

Qualora, invece, si volesse aderire alla tesi della Avvocatura

portandola al naturale epilogo, le conseguenze sarebbero davvero

paradossali: se per ipotesi, infatti, la Corte di cassazione avesse

iniziato la trattazione della istanza prima del 24 ottobre 1989 ma

avesse dovuto assumere la decisione dopo tale data, osservando

rigorosamente il principio tempus regit actum non vi sarebbe "un

codice" applicabile in quel momento; non il vecchio, infatti, essendo

lo stesso ormai abrogato, ma neppure il nuovo, visto che per

quest'ultimo la cognizione della revisione è devoluta solo alla

Corte di appello. È proprio la perpetuatio iurisdictionis, quindi,

ad evidenziare come, salvo le deroghe previste dalla disciplina

transitoria, sia assegnata ultravigenza a tutte le norme che

attengono a "quella" giurisdizione (e, quindi, all'intero rito

applicabile) e non solo - riduttivamente - alle regole sulla

competenza.

5. - D'altra parte, che non si tratti solo di un problema di

competenza, è reso evidente dal fatto che la "nuova" revisione

presenta peculiarità che vanno ben oltre la semplice individuazione

di un diverso giudice chiamato a pronunciarsi sulla istanza. Tra le

non poche differenze, infatti, che connotano la disciplina della

revisione dettata dagli artt. 629 e seguenti del nuovo codice

rispetto a quanto prevedevano gli artt. 553 e seguenti del codice

abrogato, la prima, e più appariscente, attiene alla mutata dinamica

del procedimento ed alla soppressione della struttura bifasica che ne

caratterizzava le cadenze sotto la vigenza del codice del 1930. In

luogo, infatti, della precedente dicotomia tra la fase rescindente,

devoluta alla cognizione della Corte di cassazione e la fase

rescissoria attribuita al giudice di merito individuato in ragione

delle varie ipotesi descritte dall'art. 561, secondo comma, del

codice del 1930, il nuovo codice assegna il vaglio sulla

ammissibilità della richiesta e la conseguente cognizione del merito

alla corte di appello nel cui distretto si trova il giudice che ha

pronunciato la sentenza di condanna di primo grado. Muta, quindi,

rispetto al passato sistema, non solo il criterio di determinazione

della competenza, ma la stessa struttura del procedimento, ormai

"unificato" nelle sue cadenze davanti ad un solo giudice (la corte di

appello) individuato ratione loci nei modi di cui si è detto.

Anche per ciò che attiene al rito applicato in sede "rescissoria"

non mancano significative diversità tra il vecchio e il nuovo

impianto codicistico. Mentre, infatti, l'art. 565, ultimo comma, del

codice abrogato stabiliva che "quando il giudizio è stato rinviato

ad un giudice di appello, questi provvede in ogni caso alla

rinnovazione totale del dibattimento", l'art. 636, secondo comma, del

nuovo codice, in luogo della rinnovazione della istruzione

dibattimentale, stabilisce che nel giudizio di revisione si applicano

le disposizioni previste per il giudizio di primo grado "in quanto

siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta

di revisione", giustificandosi tale scelta - precisa la Relazione al

progetto preliminare - con la ritenuta "necessità, nei limiti

dettati dalla richiesta di revisione, di svolgere tutte le attività

istruttorie necessarie, che non sono proprie di un giudice di

appello".

Ma l'aspetto che maggiormente risalta ai fini del presente

giudizio concerne le "formule" con le quali può essere prosciolto il

condannato in sede di revisione. Stabiliva, infatti, l'art. 566,

secondo comma, del codice abrogato che il giudice poteva assolvere

nel giudizio di rinvio soltanto quando avesse ritenuto la sussistenza

di "una causa di assoluzione ai sensi della prima parte o terzo

capoverso dell'articolo 479", dovendo in ogni altro caso confermare

la sentenza di condanna: sicché quest'ultimo epilogo era imposto,

qualora il giudice fosse pervenuto alla conclusione di ritenere

applicabile nella specie la formula del dubbio, prevista dall'art.

479, secondo capoverso, dello stesso codice. Essendo scomparsa tale

formula dal nuovo codice, coerentemente stabilisce l'art. 631 che gli

elementi in base ai quali si chiede la revisione devono "essere tali

da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto

a norma degli articoli 529, 530 o 531". Poiché l'art. 530, secondo

comma, stabilisce a sua volta che "il giudice pronuncia sentenza di

assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria

la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il

fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona

imputabile", ne consegue che, in presenza di una prova insufficiente

o contraddittoria, la revisione, esclusa dal vecchio codice, viene ad

essere nel nuovo testualmente ammessa.

È, quindi, proprio l'assoluta diversità di regime che connota

l'istituto della revisione nel vecchio e nel nuovo codice a non poter

sopportare la meccanica sovrapposizione di disciplina che verrebbe

ineluttabilmente a scaturire ove fosse rigorosamente osservato il

principio tempus regit actum, dal momento che, al contrario, sono

proprio i parametri costituzionali invocati dal rimettente ad imporre

una lettura delle norme che consenta di ritenere applicabili i

necessari istituti di raccordo intertemporale previsti dal titolo III

del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Sicché, anche per

questa via, deve pervenirsi alla conclusione di ritenere applicabile

la disciplina transitoria.

6. - A questa conclusione, d'altra parte, deve pervenirsi anche

sulla base di argomenti testuali. Occorre infatti rilevare, a tale

riguardo, che se, da un lato, la tipologia degli atti, al cui previo

compimento l'art. 241 delle disposizioni transitorie del nuovo codice

subordina l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, appare

esaurire la rassegna dei diversi epiloghi che definiscono la fase

istruttoria, ciò non toglie che anche il giudizio di revisione

pendente alla data di entrata in vigore del nuovo codice debba essere

a pieno titolo annoverato fra i "procedimenti in corso che si trovano

in una fase diversa da quella istruttoria", ai quali, pure, è

significativamente dedicata la rubrica dell'articolo ora ricordato.

In altri termini, se il compimento di taluni atti tipici costituisce

il presupposto necessario perché il procedimento prosegua con

l'osservanza delle norme anteriormente vigenti e se, ancora, tali

atti valgono a segnalare la conclusione della fase istruttoria, ne

deriva che gli stessi rappresentano il requisito "minimo" - rispetto

agli ulteriori stadi del processo - che determina l'ultravigenza del

vecchio regime, senza peraltro esaurire la portata del principio:

sicché, ove il procedimento in corso alla data di entrata in vigore

del nuovo codice si trovi in una fase diversa da quella istruttoria

perché è la fase stessa a difettare, come nel caso del giudizio di

revisione, il procedimento medesimo deve proseguire con l'osservanza

delle norme anteriormente vigenti, salvo le deroghe espressamente

previste dal titolo III del decreto legislativo n. 271 del 1989.

Né è possibile far leva, come mostra di fare il rimettente,

sulla considerazione che, inquadrandosi la revisione al di fuori del

procedimento di cognizione propriamente detto, la stessa non potrebbe

iscriversi nel novero dei procedimenti rispetto ai quali può trovare

applicazione l'art. 241 delle disposizioni transitorie, con la

conseguenza di rendere inoperanti le disposizioni del nuovo codice

richiamate dall'art. 245. Isolandosi, infatti, dal contesto, una

affermazione di principio pur contenuta nella più volte richiamata

sentenza delle Sezioni unite, se ne perde il reale significato, che -

come si è già accennato - è solo quello di rimarcare come la

competenza e il rito siano stabiliti in funzione della disciplina

processuale vigente non alla data in cui è stata proposta l'istanza

di revisione, ma a quella in cui il giudice ne ha concretamente

iniziato la trattazione. D'altra parte, neppure va sottaciuta la

circostanza che nel procedimento a quo non solo si è integralmente

esaurita, prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di

rito, l'intera fase rescindente, ma, sempre anteriormente a tale

data, ha avuto inizio lo stesso giudizio rescissorio, la cui prima

udienza si è infatti celebrata il 20 ottobre 1989. Introdotta,

quindi, la fase rescissoria, e poiché questa - come correttamente ha

rilevato la difesa del condannato - "prevede la rinnovazione del

dibattimento con l'assunzione di nuove prove", sicché "durante il

suo svolgimento i giudici 'conoscono' la causa ordinando la

rinnovazione del dibattimento, disponendo perizie, interrogando

testimoni.. .. ..", appare evidente come tale fase si snodi secondo

le regole che disciplinano l'ordinario procedimento di cognizione nel

corrispondente grado di giudizio, rendendo quindi vano qualsiasi

sforzo volto ad escludere, sulla base dei riferiti argomenti,

l'applicazione del regime transitorio.

Posto, dunque, che anteriormente alla data del 24 ottobre 1989 ha

avuto inizio il giudizio di rinvio davanti alla Corte rimettente e

che, quindi, sempre anteriormente a tale data, è stato emesso il

relativo atto introduttivo nella forma del decreto di citazione, e

considerato che proprio il "decreto di citazione a giudizio" è

annoverato fra gli atti al cui compimento l'art. 241 delle

disposizioni transitorie subordina l'applicazione delle norme

anteriormente vigenti, con le deroghe previste dall'art. 245, se ne

può concludere che, anche su di un piano rigorosamente formale,

sussistono nel procedimento a quo tutti i presupposti per ritenere

applicabile l'art. 254 del decreto legislativo n. 271 del 1989, in

quanto espressamente richiamato dall'art. 245.

7. - Le conseguenze che devono trarsi dai rilievi dianzi svolti

sono a questo punto di agevole individuazione, considerato che la

portata dell'art. 254 delle norme transitorie, a tenore del quale "le

sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le

formule previste dal codice", non lascia spazio a dubbi circa gli

effetti che vengono a riverberarsi sulla norma oggetto di denuncia.

Come traspare da una analisi squisitamente lessicale del riprodotto

enunciato normativo e come d'altra parte è fatto palese nella

Relazione al progetto preliminare delle disposizioni transitorie del

nuovo codice, il legislatore delegato ha infatti "inteso escludere la

possibilità, nei procedimenti che proseguono con l'osservanza" del

codice abrogato "che vengano adottate formule di proscioglimento per

insufficienza di prove". Una esclusione, questa, incisivamente

ribadita dalla Corte di cassazione, la quale, in una pronuncia

richiamata dalla difesa del condannato (Sezioni unite, 3 febbraio

1990, n. 3974), ha affermato il principio che "l'unica regola di

decisione applicabile dopo l'entrata in vigore del nuovo codice è

quella che impone l'assoluzione con formula piena 'anche quando.. è

insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste,

che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che

il reato è stato commesso da persona imputabile'".

Al fondamento della richiamata disposizione transitoria non vi è,

dunque, per stare alla interpretazione del giudice di legittimità ed

alla stessa ratio legis, una semplice equiparazione tra formule alla

quale fa eco una "combinazione" tra le corrispondenti regole di

giudizio, ma la scelta più radicale di espellere dal sistema la formula di proscioglimento per insufficienza di prove, già prevista,

per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, dall'art. 479,

secondo capoverso, del codice abrogato, la cui regola di giudizio

("Se non risultano sufficienti prove per condannare.. .. ..") è

stata coerentemente riformulata negli innovativi termini che

compaiono nell'art. 530, secondo comma, del codice vigente.

8. - Dovendosi pertanto concludere che, anche nei procedimenti che

proseguono con l'osservanza delle norme del vecchio rito, l'art. 479,

secondo capoverso, del codice abrogato non può trovare applicazione,

dal momento che le sentenze di proscioglimento possono essere

pronunciate solo con le formule previste dal nuovo codice, e tenuto

conto, pertanto, che anche agli effetti della norma denunciata la

sentenza di assoluzione segue le formule e le regole di giudizio

stabilite dall'art. 530 del codice vigente, ne deriva che il dubbio

di legittimità costituzionale avanzato dal rimettente è infondato,

proprio perché la situazione di insufficienza di prove circa la

commissione del fatto, accertata nel giudizio di rinvio, non può che

determinare l'assoluzione con la corrispondente formula prevista

dall'art. 530, non diversamente da ciò che sarebbe avvenuto ove il

procedimento di revisione fosse stato celebrato con l'osservanza

delle norme previste dal nuovo codice di rito.

9. - Le considerazioni dianzi svolte escludono la fondatezza della

eccezione di inammissibilità della questione dedotta dai difensori

delle parti civili sotto il profilo della errata individuazione della

norma da denunciare, giacché il quesito sottoposto all'esame di

questa Corte è stato correttamente enucleato dal giudice rimettente

in base alla prospettata ricostruzione del quadro normativo. A

sostegno della indicata eccezione, d'altra parte, non può neppure

valere il rilievo che, essendo stabilito nell'art. 562, primo comma,

del codice abrogato che l'annullamento della sentenza di condanna da

parte della corte di cassazione "è sottoposto alla condizione che

nel giudizio di rinvio venga accertato che il condannato deve essere

assolto ai sensi della prima parte o terzo capoverso dell'articolo

479", sarebbe questa la fonte normativa che costituisce la regola

imposta al giudice di rinvio (e quindi l'unica disposizione

eventualmente da denunciare), mentre la previsione dettata dall'art.

566, secondo comma, dello stesso codice rappresenterebbe rispetto

alla prima null'altro che una mera specificazione, priva di reale

autonomia precettiva. Ad escludere la fondatezza di un simile rilievo

sta il fatto che, a differenza delle ordinarie ipotesi di

annullamento con rinvio, nel caso della revisione la corte di

cassazione si trova in presenza di una sentenza passata in giudicato,

sicché ben si comprende la ragione per la quale - postulandosi un

rinvio per l'esame del merito, ed essendo questo a devoluzione

circoscritta - l'annullamento non determini la "cancellazione"

automatica della condanna ma sia condizionato all'accertamento da

compiere in sede rescissoria. Ma ciò non toglie che la sentenza del

giudice di rinvio sia concettualmente e strutturalmente autonoma

rispetto a quella della corte di cassazione. Nell'art. 562, dunque,

si individuano i limiti dell'annullamento, mentre nell'art. 566 si

stabiliscono i limiti della assoluzione: e che i due concetti siano

fra loro diversi è dimostrato dal fatto che il giudice di rinvio,

quando non pronuncia assoluzione, "deve confermare la sentenza di

condanna". Conferma, questa, della quale non vi sarebbe alcun bisogno

ove dovesse annettersi rilievo assorbente ed esclusivo

all'annullamento condizionato della corte di cassazione, giacché,

non avverandosi la "condizione", cadrebbe l'annullamento della

condanna che non dovrebbe essere in alcun modo confermata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 566, secondo comma, del

codice di procedura penale del 1930, sollevata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di assise d'appello di

Venezia con ordinanza del 22 dicembre 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:311 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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