Corte costituzionale

Ordinanza n. 364/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/2002 · relatore Giovanni Maria Flick

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88,

da 90 a 95, 154, 187, comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451,

comma 3, 491, 505, da 538 a 541, 543 del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 2001 dal Tribunale di Roma

nel procedimento penale a carico di D.M.A. ed altra, iscritta al

n. 883 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 44, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice

relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 13 luglio 2001, il

Tribunale di Roma - chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di

esclusione della parte civile, formulata dal pubblico ministero e

dagli imputati nel corso di un processo penale nei confronti di

persone imputate dei reati di lesioni personali e di detenzione e

porto illecito di armi - ha sollevato, in riferimento agli artt. 2,

3, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154, 187 comma 3,

441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505, da 538 a 541,

e 543 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono

"la possibilità di azione civile delle parti private nel processo

penale";

che ad avviso del rimettente, le norme impugnate

contrasterebbero con i principi del "giusto processo", di cui

all'art. 111 Cost., a fronte dei quali il processo deve tradursi in

un "duello ad armi e forze pari";

che l'intervento nel processo penale di una parte ulteriore,

che mira a realizzare "interessi morali e civilistici",

provocherebbe, infatti, uno "sbilanciamento" a favore dell'accusa,

potendo generare nel giudice una "pressione inconscia" - correlata

all'aspirazione a rendere comunque giustizia alla vittima del reato -

tale da compromettere la serenità e la correttezza della decisione:

e ciò tanto più in un sistema processuale come quello italiano, che

ammette decisioni su base indiziaria e nel quale la valutazione della

convergenza e della forza degli indizi non si fonda "su un criterio

rigorosamente scientifico";

che l'imparzialità e la terzietà del giudice sarebbero

assicurate solo da un sistema rigorosamente "binario" di parti che

contendano in via esclusiva sul tema della responsabilità penale:

tema che, nella cornice della Costituzione, assume un rilievo

prioritario rispetto alla salvaguardia dei diritti delle parti

private, in quanto incidente sulla libertà fisica e morale

dell'individuo;

che, al riguardo, verrebbero segnatamente in rilievo gli

artt. 2 e 13 Cost., e soprattutto l'art. 3 Cost., che impone di

rimuovere gli ostacoli che di fatto limitano la libertà dei

cittadini, tutti avendo poi l'eguale diritto, ove imputati, di

accedere ad un processo rapido e ad armi pari con l'accusa;

che l'inserimento dell'azione civile in un processo di tipo

accusatorio - introducendo un nuovo thema decidendum, ampliando

l'ambito delle prove e rendendo necessari ulteriori adempimenti

processuali (quali notifiche ed avvisi) - comprometterebbe, inoltre,

i principi di economia, concentrazione e celerità del processo

stesso;

che nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la

questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Considerato che il tribunale rimettente sottopone a scrutinio di

costituzionalità trentatré articoli del codice di procedura penale

di contenuto eterogeneo;

che, in prevalenza, si tratta di disposizioni concernenti

l'esercizio dell'azione civile nel processo penale: disposizioni che

peraltro, da un lato, si riferiscono anche a profili privi di

qualsiasi attinenza con la decisione che il rimettente è chiamato ad

assumere nel giudizio a quo; e, dall'altro lato, non coprono l'intero

ventaglio delle disposizioni del codice di rito concernenti la

predetta azione;

che tra le norme impugnate figurano, tuttavia, anche

disposizioni che non riguardano affatto la tematica dianzi indicata,

ma ineriscono in via esclusiva alla persona offesa dal reato e agli

enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato

(artt. da 90 a 95, e 505 cod. proc. pen.): soggetti, questi, ben

distinti, nella sistematica del codice, dalla parte civile;

che, pertanto, non è dato ravvisare, tra le norme impugnate,

quella reciproca, intima connessione che sola consente, secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte, di coinvolgere nello

scrutinio di costituzionalità un intero complesso normativo (cfr.,

ex plurimis, sentenza n. 156 del 2001; ordinanze nn. 81 e 286 del

2001);

che d'altra parte - come correttamente rilevato

dall'Avvocatura dello Stato - il quesito di costituzionalità si

risolve, nella sostanza, in una mera critica, a livello di politica

giudiziaria, di una scelta "di sistema" (quella del possibile cumulo)

operata dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità,

in tema di rapporti fra azione civile e azione penale relative al

medesimo fatto: scelta che il rimettente vorrebbe veder sostituita da

una soluzione di tipo diverso, in assunto preferibile (quella della

separazione assoluta);

che, sotto entrambi i profili, la questione deve essere

dunque dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. da 74 a 88, da 90 a 95, 154,

187 comma 3, 441, commi 2 e 3, 444, comma 2, 451, comma 3, 491, 505,

da 538 a 541, e 543 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, dal

Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:364 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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