Art. 452 c.p.p. — Trasformazione del rito

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Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dei casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato e il pubblico ministero vi consente, il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per l'udienza preliminare, in quanto applicabili. Quando il giudice non ritiene di poter decidere allo stato degli atti, indica alle parti temi nuovi o incompleti e provvede ad assumere gli elementi necessari ai fini della decisione, nelle forme previste dall'articolo 422. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 441 comma 2, 442 e 443. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

4

La Corte costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990, n. 183 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990, n. 16) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 452, comma 2, del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice."

Testo in vigore dal 19 aprile 1990 al 2 gennaio 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 183/1990

    Ha colpito questo articolo
    12 aprile 1990

    Posto che i riti che possono subentrare al giudizio direttissimo (rispettivamente disciplinati dall'art. 452, secondo comma, e dal combinato disposto degli artt. 444 e 451, quinto comma, cod. proc. pen. del 1988) si trovano a corrispondere tra loro per ciò che concerne il giudice (sempre quello competente per il dibattimento), il momento ultimo per la richiesta (prima dell'apertura del dibattimento) e la sede (fase predibattimentale), non si giustifica che il pubblico ministero, di fronte ad una richiesta di giudizio abbreviato, possa sacrificare, oltre al rito, anche l'effetto sulla pena, senza neppure dover enunciare le ragioni del proprio dissenso, a differenza di quanto avviene di fronte ad una richiesta di applicazione della pena da parte dell'imputato (art. 448 st. cod.): richiesta che il pubblico ministero può legittimamente sacrificare, in ordine al rito, solo enunciando le ragioni del suo dissenso e, in ordine alla pena richiesta, solo se il suo dissenso non verrà ritenuto ingiustificato dal giudice dopo la chiusura del dibattimento di primo grado. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo l'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen. del 1988 - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. (restando assorbiti gli altri profili di illegittimità prospettati con riguardo ancora al principio di parità di tutti i cittadini di fronte alla legge ed alla garanzia del diritto di difesa) - nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del proprio dissenso. - S. n. 66/1990.

    Art. 452 c.p.p. · Art. 442 c.p.p. · Art. 438 c.p.p. · Art. 440 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 159/1998

    Questione inammissibile
    8 maggio 1998

    È manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale proposta, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost., nei confronti dell'art. 452, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina l'adozione del giudizio abbreviato, nell'ambito e in prosecuzione del giudizio direttissimo, al consenso del pubblico ministero. La questione è stata infatti sollevata esclusivamente in base all'assunto che il legislatore non ha dato seguito all'invito a provvedere alla riforma del giudizio abbreviato, contenuto nella sentenza n. 442 del 1994, e senza che, nell'ordinanza di rimessione - che si limita a richiamare i parametri costituzionali - venga indicata alcuna ragione di dubbio sulla costituzionalità della norma impugnata, e pertanto, nel caso, il requisito posto al riguardo dagli artt. 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non può ritenersi assolto. red.: S. Pomodoro

    Art. 452 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 442/1994

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1994

    La questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento ai principi di eguaglianza e di stretta legalità, nei confronti delle disposizioni dell'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen., (sulla trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato) e dell'art. 247, secondo comma, d.lgs. n. 271, (che regola l'innesto del giudizio abbreviato nei dibattimenti a cui continuano ad applicarsi le norme del codice abrogato), nelle parti in cui fanno dipendente l'ammissibilità del giudizio abbreviato (anche) dal consenso del pubblico ministero, non è suscettibile di accoglimento. Infatti, pur non negandosi il peso dei problemi posti, anche in tali ipotesi, dalla possibile incidenza - da tempo in evidenza nelle pronunce della Corte in materia - sulla esperibilità del rito abbreviato e del più favorevole trattamento sanzionatorio che questo comporta, di scelte discrezionali e insindacabili del pubblico ministero, le conseguenze della eliminazione - su cui si appunta il 'petitum' - del consenso del pubblico ministero quale presupposto del giudizio abbreviato, (quali le ripercussioni sulla disciplina degli altri tipi di giudizio abbreviato e le ulteriori censure di incostituzionalità che ne deriverebbero, e sui limiti di appellabilità della sentenza da parte del pubblico ministero, stabiliti dall'art. 443, richiamato dall'art. 452) e la pluralità di scelte implicita nei necessari interventi manipolativi (tra cui la disciplina del diritto del pubblico ministero alla prova e della parte privata alla controprova, che, divenuto il giudice arbitro della formazione del materiale probatorio, dovrebbe essere elaborata) dimostrano che la via per superare i non ingiustificati dubbi di incostituzionalità della disciplina in questione, non può essere che quella legislativa, nel quadro di una organica e generale riforma del giudizio abbreviato, secondo le linee e i principi già indicati dalla Corte. Va pertanto rinnovato il pressante invito già espresso al riguardo, con l'avvertenza che, perdurando, da parte degli organi costituzionali competenti, l'attuale stato di inerzia, la Corte, ove investita di ulteriori questioni sul tema, non potrebbe esimersi dall'adottare decisioni più drastiche. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., degli artt. 452, secondo comma, cod. proc. pen., e 247, secondo comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - Cfr. S. nn. 92/1992, 187/1992, 56/1993 e 129/1993. red.: S.P.

    Art. 452 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 247 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 1990

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 19 aprile 1990.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale con sentenza 4-12 aprile 1990, n. 183 (in G.U. 1a s.s. 18/04/1990, n. 16) ha dichiarato "l' illegittimita' costituzionale dell'art. 452, comma 2, del codice di procedura penale del 1988, nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, comma 2, dello stesso codice."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art452 · fonte del testo

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