Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/04/1990 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 452, 438,

primo comma, e 440, primo comma, del codice di procedura penale del

1988, in relazione all'art. 442, secondo comma, dello stesso codice,

promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 novembre 1989 dal Tribunale di Roma

nel procedimento penale a carico di De Angelis Viviardo, iscritta al

n. 18 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno

1990;

2) ordinanza emessa il 23 novembre 1989 dal Tribunale di Roma

nel procedimento penale a carico di Montaruli Davide, iscritta al n.

19 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Roma, ottava sezione penale, con ordinanza

del 20 novembre 1989 - premesso che l'imputato citato a giudizio

direttissimo aveva richiesto l'abbreviazione del rito e che il

pubblico ministero aveva negato il consenso - ha sollevato, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questioni

di legittimità dell'articolo 452 del codice di procedura penale del

1988, "in quanto non prevede la possibilità che l'organo giudicante

possa valutare la trasformazione in rito abbreviato proposta dalla

difesa nel caso di mancato consenso del pubblico ministero", con

violazione "del diritto della difesa a veder comunque valutata e

decisa dal giudice la sua istanza dalla quale possono discendere

conseguenze non solo processuali ma anche sostanziali di notevole

rilievo", rimesse, invece, all'"insindacabile valutazione" del

pubblico ministero.

2. - Prima dell'apertura di altro dibattimento con rito

direttissimo, un diverso collegio dell'ottava sezione del Tribunale

di Roma, rilevato che l'imputato aveva richiesto l'abbreviazione del

rito senza ottenere il consenso del pubblico ministero, ha, con

ordinanza del 23 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt.

3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità

degli artt. 452, secondo comma, 438, primo comma, e 440, primo comma,

del codice di procedura penale del 1988, "nella parte in cui i

menzionati articoli del C.P.P. non prevedono che il P.M., nel negare

il proprio consenso alla definizione del processo con rito abbreviato

allo stato degli atti, sia tenuto a motivarlo, e nella parte in cui

non è consentito al giudice di valutare le motivazioni addotte a

giustificazione del dissenso stesso al fine di applicare la riduzione

di pena prevista dall'art. 442, 2° co. c.p.p.".

Il principio di eguaglianza risulterebbe vulnerato sia per la

disparità di trattamento rispetto all'istituto dell'applicazione

della pena su richiesta, nel quale il dissenso è sindacabile dal

giudice, sia perché verrebbe riconosciuta al pubblico ministero una

"posizione di supremazia sull'imputato, tale da condizionare

irrimediabilmente l'esercizio della funzione giurisdizionale prevista

e configurata (artt. 3, 25, 101, 2° co. Cost.)".

Sussisterebbe, inoltre, violazione del diritto di difesa

dell'imputato "a vedere in ogni caso valutata e decisa dal giudice"

un'"istanza" dalla quale possono discendere anche conseguenze di

carattere sostanziale (riduzione della pena di un terzo).

Infine, l'insindacabilità del dissenso attribuirebbe al pubblico

ministero "quel diritto potestativo alla scelta del rito che in

quanto tale è stato già dichiarato contrario alla Costituzione

dalla Corte costituzionale con sentenza 28 novembre 1969, n. 117".

3. - Le due ordinanze, ritualmente notificate e comunicate, sono

state entrambe pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 4, prima serie

speciale, del 1990.

In nessuno dei due giudizi si sono costituite le parti private,

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

1. - Con la prima delle due ordinanze in epigrafe il Tribunale di

Roma, ottava sezione penale, sottopone al vaglio di questa Corte

l'"art. 452 CPP., in relazione all'art. 24 II comma della

Costituzione, in quanto non prevede la possibilità che l'organo

giudicante possa valutare la trasformazione in rito abbreviato

proposta dalla difesa nel caso di mancato consenso del P.M.".

La seconda ordinanza, emessa tre giorni dopo da altro collegio

della stessa sezione del Tribunale di Roma, denuncia gli "artt. 452,

2° co., 438, 1° co. e 440, 1° co. C.P.P., per violazione degli artt.

3, 24, 2° co. della Costituzione, nelle parti in cui i menzionati

articoli del c.p.p. non prevedono che il P.M., nel negare il proprio

consenso alla definizione del processo con il rito abbreviato allo

stato degli atti, sia tenuto a motivarlo, e nelle parti in cui non è

consentito al giudice di valutare le motivazioni addotte a

giustificazione del dissenso stesso al fine di applicare la riduzione

di pena prevista dall'art. 442, 2° c. c.p.p.".

Poiché da entrambe le ordinanze viene denunciato l'art. 452,

secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, i relativi

giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica sentenza.

2. - Le due ordinanze di rimessione risultano emanate

anteriormente all'apertura di dibattimenti promossi dal pubblico

ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma,

del nuovo codice di procedura penale: a seguito, cioè, di arresti in

flagranza convalidati. Nell'uno e nell'altro caso, pur essendosi

l'imputato avvalso della facoltà di chiedere la trasformazione del

giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, espressamente

conferitagli dall'art. 452, secondo comma, primo inciso, il

Tribunale, di fronte al mancato consenso del pubblico ministero,

avrebbe dovuto dichiarare aperto il dibattimento così da far luogo

al giudizio direttissimo. Ma proprio l'essere precluso al giudice di

"valutare e decidere l'istanza dell'imputato", rendendo il pubblico

ministero arbitro delle conseguenze anche di carattere sostanziale

(riduzione della pena di un terzo) collegate al giudizio abbreviato,

ha indotto in entrambi i casi a dubitare della legittimità

costituzionale della norma che rende comunque insuperabile il

dissenso immotivato del pubblico ministero alla trasformazione del

giudizio direttissimo in giudizio abbreviato: norma ravvisata

dall'una ordinanza nell'art. 452 e dall'altra nel combinato disposto

degli artt. 452, secondo comma, 438, primo comma, e 440, primo comma,

del nuovo codice.

La parziale differenza - che viene così ad emergere tra le due

ordinanze quanto all'oggetto, prima ancora che quanto al petitum

rispettivamente perseguito ed ai parametri rispettivamente invocati -

trova il suo fondamento nel diverso modo di intendere i rapporti tra

la disciplina "tipica" del giudizio abbreviato, quale dettata dagli

artt. 438- 442, e la disciplina "atipica" prevista per l'ipotesi di

cui all'art. 452, secondo comma. La prima ordinanza, considerando

tale ipotesi alla stregua di una forma processuale a sé stante,

prescinde da qualsiasi richiamo alla disciplina-base, mentre la

seconda, incline a ravvisare in quella una specificazione di questa,

coinvolge nel giudizio di legittimità anche gli articoli 438, primo

comma, e 440, primo comma.

3. - Pur non potendosi negare che la disciplina prevista dall'art.

452, secondo comma, sia sotto più aspetti una specificazione della

disciplina delineata dagli artt. 438-442, tanto da renderla oggetto

di molteplici rinvii ("Si applicano le disposizioni previste dagli

articoli 441 comma 2, 442 e 443", conclude il dettato dell'art. 452,

secondo comma), è altrettanto innegabile che, contrariamente a

quanto parrebbe sottintendere la seconda ordinanza, i rinvii non si

estendono né all'art. 438, primo comma, né all'art. 440, primo

comma.

Il silenzio serbato a tale duplice proposito dall'art. 452,

secondo comma, non è che il risultato dell'apposita regolamentazione

cui quest'ultimo assoggetta la richiesta di giudizio abbreviato da

parte dell'imputato nei confronti del quale si procede a giudizio

direttissimo, il necessario consenso del pubblico ministero ed il

conseguente provvedimento del giudice. Vi trovano, infatti, posto non

la richiesta, accompagnata dal consenso del pubblico ministero, "che

il processo sia definito nell'udienza preliminare" (art. 438, primo

comma), né l'alternativa per il giudice dell'udienza preliminare di

disporre "il giudizio abbreviato se ritiene che il processo possa

essere definito allo stato degli atti" (art. 440, primo comma) o,

altrimenti, di rigettarla, salva la possibilità di una

riproposizione successiva (art. 440, terzo comma), bensì la semplice

richiesta di "giudizio abbreviato", in seguito alla quale, se "il

pubblico ministero vi consente", sempre "il giudice, prima che sia

dichiarato aperto il dibattimento, dispone con ordinanza la

prosecuzione del giudizio osservando le disposizioni previste per

l'udienza preliminare, in quanto applicabili" (art. 452, secondo

comma, primo periodo), con gli ulteriori, eventuali, poteri

specificati dall'art. 452, secondo comma, secondo periodo.

Sotto questi profili - i soli qui ad interessare, mettendosi in

discussione da parte di entrambe le ordinanze i rapporti tra pubblico

ministero e giudice preposto al dibattimento nell'eventualità di un

mancato consenso del primo alla richiesta dell'imputato l'atipicità

della forma di giudizio abbreviato prevista dall'art. 452, secondo

comma, rispetto alla sua forma ordinaria appare incontestabile. In

particolare, ai fini del requisito della rilevanza, da commisurare

sempre alla concreta applicabilità nel procedimento a quo delle

norme denunciate, assume un peso decisivo il fatto che il ruolo

esplicato dal consenso del pubblico ministero risulta oggetto di

autonoma previsione nell'art. 452, secondo comma. Anche se ciò

avviene sul modello di quanto contemplato dall'art. 438, primo

comma, questa disposizione non è necessariamente coinvolta nella

decisione dei giudizi a quibus, e lo stesso si deve, a maggior

ragione, dire per la disposizione di cui all'art. 440, primo comma:

le questioni relative ad esse vanno, pertanto, dichiarate

inammissibili.

4. - Così circoscritta - e proprio in coincidenza con il solo

testo denunciato da entrambe le ordinanze, appunto l'art. 452,

secondo comma, del nuovo codice di procedura penale l'individuazione

delle norme oggetto delle questioni da affrontare nel merito, con

riferimento ai vari parametri costituzionali invocati, non si può

non ripetere l'osservazione da cui questa Corte ha preso le mosse

nella sentenza n. 66 del 1990 (n. 4 del Considerato in diritto),

relativa ad altre norme incentrate sul mancato consenso del pubblico

ministero al giudizio abbreviato: e cioè che i dubbi sollevati

vengono a collocarsi idealmente lungo tre linee.

Stando all'ordinanza dalla motivazione più articolata, la prima

di tali linee ha per oggetto l'art. 452, secondo comma, nella parte

in cui non prevede che "il P.M., nel negare il proprio consenso alla

definizione del processo con il rito abbreviato allo stato degli

atti, sia tenuto a motivarlo"; la seconda ha per oggetto lo stesso

comma nella parte in cui "non è consentito al giudice di valutare le

motivazioni addotte a giustificazione del dissenso stesso"; la terza

ha per oggetto ancora quel comma nella parte in cui, "quando

all'esito dell'esame degli atti la richiesta (dell'imputato) risulti

fondata", non è consentito al giudice "di applicare la riduzione di

pena prevista dall'art. 442, 2° co. c.p.p.".

La progressione logica che caratterizza il passaggio dall'una

all'altra delle tre linee così individuate, la prima finalizzata al

raggiungimento della seconda e, di qui, al raggiungimento della

terza, emerge con particolare chiarezza dall'ordinanza or ora

richiamata, con la quale si richiede alla Corte di dichiarare

illegittimo l'art. 438, secondo comma - oltreché "nella parte in cui

non prevede che il P.M., nel negare il proprio consenso alla

definizione del processo con il rito abbreviato allo stato degli

atti, sia tenuto a motivarlo" - "nella parte in cui non è consentito

al giudice di valutare le motivazioni addotte a giustificazione del

dissenso stesso", e ciò "al fine di applicare la riduzione di pena

prevista dall'art. 442, 2° co. c.p.p.".

Altrettanto coerentemente, i parametri invocati riguardano allo

stesso modo tutte le norme denunciate. Come sottolinea la stessa

ordinanza, "la insindacabilità del dissenso del P.M. da parte del

giudice non consente a quest'ultimo di applicare la riduzione di pena

di cui all'art. 442, secondo co. c.p.p. anche quando, all'esito

dell'esame degli atti, la richiesta" dell'imputato "risulti fondata".

Pretendere che il dissenso venga motivato e non renderlo suscettibile

di alcuna forma di controllo ad opera del giudice significherebbe

negare alla prescrizione avuta di mira ogni reale portata giuridica.

Le questioni vanno, perciò, esaminate congiuntamente.

5. - Parametro di riferimento comune alle due ordinanze è l'art.

24, secondo comma, della Costituzione, perché, come osserva la prima

ordinanza, sembra violato "il diritto della difesa a veder comunque

valutata e decisa dal giudice la sua istanza dalla quale possono

discendere conseguenze non solo processuali ma anche sostanziali di

notevole rilievo" o, per usare le parole dell'altra ordinanza, "in

quanto viola il diritto della difesa a vedere in ogni caso valutata e

decisa dal giudice la istanza del richiedente: istanza dalla quale

possono discendere anche le conseguenze di carattere sostanziale

sopra indicate (riduzione della pena di un terzo)". In questa seconda

circostanza, però, la violazione dell'art. 24 viene addotta in

aggiunta ("inoltre") alla violazione dell'art. 3 della Costituzione,

a sua volta ravvisata sotto due ordini di profili. Anzitutto, per

l'"ingiustificata disparità di trattamento" rispetto a "quanto

accade nel caso di applicazione della pena a norma dell'art. 448

c.p.p."; e, poi, per il "contrasto col principio costituzionale di

parità di tutti i cittadini di fronte alla legge, non potendosi più

riconoscere al P.M., in nessun stato e grado del procedimento, alcuna

posizione di supremazia sull'imputato, tale da condizionare

irrimediabilmente l'esercizio della funzione giurisdizionale come

costituzionalmente prevista e configurata" dagli "artt. 3, 25, 102,

2° co. Cost.", gli ultimi due dei quali, peraltro, non più indicati

nel dispositivo, a differenza degli artt. 3 e 24, secondo comma.

Già sotto il primo dei due profili invocati con riferimento

all'art. 3 della Costituzione, cioè quello che chiama in causa i

rapporti tra giudizio abbreviato ed applicazione della pena su

richiesta delle parti, i dubbi di legittimità risultano fondati.

6. - Il giudice a quo sembra dare per scontata l'esistenza di una

forte analogia tra i due procedimenti posti a raffronto. Ed infatti,

solo adottando una prospettiva del genere, la disparità di

trattamento che viene lamentata potrebbe dirsi priva di

giustificazione e, quindi, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, così da comportare la necessità di estendere le

soluzioni, più favorevoli all'imputato, proprie dell'applicazione

della pena su richiesta (motivazione e, quindi, sindacabilità del

dissenso del pubblico ministero; riconoscimento di quanto richiesto

dall'imputato quando il giudice ritenga ingiustificato tale dissenso)

all'altro rito.

Ma un discorso basato sulle analogie tra i due istituti e, quindi,

volto a sottolinearne gli aspetti comuni non sarebbe sufficiente allo

scopo, a causa delle innegabili differenze che, accanto alle

innegabili somiglianze, emergono mettendo a confronto questi due

procedimenti speciali.

D'altra parte, un raffronto completo non varrebbe neppure a far

considerare senz'altro non irragionevoli tutte le differenze

contestate dal giudice a quo: coinvolgendo, per i già evidenziati

motivi di rilevanza, non tanto gli artt. 438 - 442, da un lato, e gli

artt. 444 - 448, dall'altro, quanto gli artt. 451, quinto comma, e

452, secondo comma, tale raffronto viene ad intercorrere tra un

giudizio abbreviato atipico, come quello conseguente alla

trasformazione del giudizio direttissimo, e l'applicazione della pena

su richiesta presentata dall'imputato in sede di instaurazione del

giudizio direttissimo: due discipline, cioè, meno distanti fra loro

delle rispettive discipline tipiche.

Ne discende che soltanto una valutazione estesa pure alle altre

differenze e, insieme, alle analogie ravvisabili tra la fattispecie

prevista dall'art. 452, secondo comma, e l'applicazione della pena su

richiesta dell'imputato citato per il giudizio direttissimo può

consentire di verificare se, visto l'intero quadro, l'aspetto

concernente il dissenso del pubblico ministero giustifichi

l'adozione, quanto a sindacabilità o no, di soluzioni differenziate

tra le due discipline.

In termini più specificamente normativi, la differenza lamentata

si sostanzia nel fatto che la prescrizione di cui all'art. 446, sesto

comma ("Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne

le ragioni"), ed il conseguente dettato dell'art. 448, primo comma,

seconda parte ("...il giudice provvede dopo la chiusura del

dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione, quando

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero..." - ai

quali l'art. 451, quinto comma, fa globale rinvio per il caso di

applicazione della pena richiesta dall'imputato citato a giudizio

direttissimo - non trovano riscontro nella disciplina relativa alla

richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio

abbreviato.

Nell'ottica del profilo costituzionale in esame, il dubbio di

legittimità si traduce nel domandarsi, anzitutto, se sia razionale o

no che l'enunciazione delle ragioni del dissenso opposto dal pubblico

ministero alla richiesta dell'imputato, enunciazione ritenuta

necessaria nell'ambito della disciplina prevista per l'applicazione

della pena su richiesta avanzata in sede di giudizio direttissimo,

venga ritenuta non necessaria nell'ambito della disciplina prevista

per la trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio

abbreviato.

7. - Questa Corte ha già richiamato (sentenza n. 66 del 1990)

quel brano della Relazione al progetto preliminare, dove - con

riguardo al giudizio abbreviato ed all'applicazione della pena su

richiesta delle parti, entrambi considerati nella loro fisionomia

ordinaria - si precisa come venga ad essi "affidata la funzione di

evitare il passaggio alla fase dibattimentale di un gran numero di

procedimenti, secondo uno schema di deflazione comune a tutti i

sistemi processuali che si ispirano al modello accusatorio" e come

sia l'uno sia l'altro si fondino "sull'accordo tra accusa e difesa",

quest'ultima variamente "incentivata" ad avvalersene.

Le differenziazioni tra i due riti muovono proprio di qui. Al di

là degli impliciti vantaggi comuni (costi ridotti e pubblicità del

dibattimento evitata), diverse sono le soluzioni premiali e diversi

gli strumenti di approdo: un approdo cui si giunge "sulla base degli

atti acquisiti al momento della formulazione della richiesta, ma con

una notevole differenza di ordine temporale: nel giudizio abbreviato

ordinario la richiesta può aver luogo fino a cinque giorni prima

dell'udienza preliminare o nel corso di questa (sentenza n. 66 del

1990), mentre la richiesta di applicazione della pena può essere

formulata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di

primo grado.

Anche per il giudizio abbreviato cui l'imputato chiede che si

addivenga attraverso la trasformazione del giudizio direttissimo

promosso dal pubblico ministero in uno dei casi previsti dall'art.

449, la richiesta è proponibile fino a che non siano state compiute

le formalità di apertura del dibattimento - e, quindi, sempre

durante la sola brevissima fase predibattimentale propria del

giudizio direttissimo - allo stesso modo di quanto avviene per

l'applicazione della pena su richiesta, allorché quest'ultima venga

formulata dall'imputato alla stregua dell'art. 451, quinto comma, e,

perciò, allo stato degli atti nella fase predibattimentale.

Tale ulteriore accostamento del giudizio abbreviato ex art. 452,

secondo comma, all'applicazione della pena su richiesta dell'imputato

è sottolineato con particolare incisività dallo stesso art. 451,

quinto comma, che impone al presidente del tribunale o della corte di

assise di avvisare "l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio

abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'art. 444" e,

quindi, anche a norma dell'art. 446, primo comma ("fino alla

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado").

Il fatto che dalla Relazione al progetto preliminare il giudizio

abbreviato venga contrapposto, in via generale, al "patteggiamento

sulla pena o sul merito del processo" come "patteggiamento sul rito"

non equivale a disconoscerne la realtà, invero più complessa, che

è quella di un accordo delle parti sul rito avente pure un effetto,

certo non lieve, sul merito. L'essere la diminuzione di un terzo

della pena (o, se del caso, la sostituzione della reclusione di anni

trenta all'ergastolo: art. 442, secondo comma) un effetto soltanto

"indiretto" ed "eventuale" non toglie che pure essa, come l'adozione

del rito semplificato, sia condizionata al consenso del pubblico

ministero, proprio come al consenso di quest'ultimo risulta

condizionata, nel caso di applicazione della pena su richiesta

dell'imputato, non solamente l'intesa sulla pena, ma anche l'adozione

del rito semplificato.

Allorché - ed è quanto accade nelle ipotesi disciplinate

rispettivamente dall'art. 452, secondo comma, e dal combinato

disposto degli artt. 444 e 451, quinto comma - i riti che possono

rispettivamente subentrare al giudizio direttissimo si trovano a

corrispondere tra loro per ciò che concerne il giudice (sempre

quello competente per il dibattimento), il momento ultimo per la

richiesta (prima dell'apertura del dibattimento) e la sede (fase

predibattimentale), non si giustifica, come già osservato in altra

occasione (sentenza n.66 del 1990), che "il pubblico ministero, di

fronte ad una richiesta di giudizio abbreviato, possa sacrificare,

oltre al rito, anche l'effetto sulla pena, senza neppure dover

enunciare le ragioni del proprio dissenso, a differenza di quanto

avviene di fronte ad una richiesta di applicazione della pena" da

parte dell'imputato: una richiesta che il pubblico ministero può

"sacrificare", in ordine al rito, "solo enunciando le ragioni" del

suo dissenso e, in ordine alla pena richiesta, solo se il suo

dissenso non verrà ritenuto ingiustificato dal giudice dopo la

chiusura del dibattimento di primo grado.

Diverso problema è quello dei criteri cui il pubblico ministero

dovrebbe rapportare la motivazione del dissenso. Pure a questo

proposito si è già rilevato (sentenza n.66 del 1990) che

l'argomento addotto dalla Relazione al progetto preliminare circa

l'impossibilità che "i parametri" del dissenso vengano "tipizzati"

sarebbe in grado di valere al massimo per la disciplina del rito

abbreviato tipico, anche perché la sua collocazione nell'udienza

preliminare renderebbe difficilmente ipotizzabile l'esternazione

delle ragioni del mancato consenso del pubblico ministero alla

richiesta di giudizio abbreviato proveniente dall'imputato, peraltro

reiterabile fino a quando non siano formulate le conclusioni ex art.

439, secondo comma. Ma, pure a prescindere da ciò, le argomentazioni

della Relazione "in tanto sono condivisibili in quanto il pubblico

ministero, non tenuto a motivare, possa liberamente determinarsi a

dissentire", situazione che, ovviamente, viene meno allorché l'art.

452, secondo comma, sia dichiarato illegittimo nella parte in cui non

prevede che il pubblico ministero debba enunciare le ragioni del suo

dissenso, così da renderlo sindacabile dal giudice.

Una volta mutati i termini della situazione, la circostanza che la

disciplina del giudizio abbreviato faccia costante richiamo, sia pur

con formule e moduli non sempre coincidenti, al "poter decidere allo

stato degli atti", non autorizza - almeno per il momento, tanto più

nel silenzio dell'"analogo" art. 446, sesto comma, implicitamente

richiamato dall'art. 451, primo comma, terzo periodo -

un'interpretazione diversa da quella (v. già la sentenza n. 66 del

1990) di raccordare la scelta del pubblico ministero alla

definibilità del processo allo stato degli atti.

8. - L'accertata illegittimità costituzionale dell'art. 452,

secondo comma, nella parte in cui non prevede che il pubblico

ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni - con

conseguente assorbimento delle altre censure avanzate allo stesso

fine dalle ordinanze di rimessione - viene a rendere rilevanti anche

le questioni aventi per oggetto il medesimo art. 452, secondo comma,

nelle parti in cui "non è consentito al giudice di valutare le

motivazioni addotte a giustificazione del dissenso stesso" e,

conseguentemente, "di applicare la riduzione di pena prevista

dall'art. 442, 2° comma, c.p.p.".

Dato lo stretto collegamento, già rimarcato nella sentenza n. 66

del 1990, tra questi due aspetti (in tanto il giudice ha motivo di

sindacare le ragioni addotte dal pubblico ministero in quanto, a sua

volta dissentendone, possa far luogo alla diminuzione di pena; e,

viceversa, in tanto il giudice può far luogo alla diminuzione di

pena in quanto sia legittimato a sindacare le ragioni enunciate dal

pubblico ministero), le relative questioni, sollevate con riferimento

agli stessi parametri precedentemente richiamati, danno luogo ad una

sola censura, anch'essa fondata.

La forte analogia fra la disciplina del giudizio abbreviato e la

disciplina dell'applicazione della pena su richiesta quando la

richiesta dell'imputato abbia come obiettivo il superamento del

giudizio direttissimo, è tale da rendere inaccettabile, nell'ottica

del primo dei due profili invocati in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, anche l'omessa previsione da parte dell'art. 452,

secondo comma, di un potere corrispondente a quello che l'art. 451,

primo comma, attraverso il rinvio all'art. 444 e, pertanto, all'art.

448, primo comma, conferisce al giudice, allorché, dopo la chiusura

del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico

ministero nei confronti dell'applicazione della pena richiesta

dall'imputato.

Ciò conduce all'accoglimento della doglianza attraverso cui viene

lamentato che al giudice non sia consentito di "applicare la

riduzione di pena ex 442, 2° comma, c.p.p. anche quando, all'esito

dell'esame degli atti, la richiesta risulti fondata". Ne consegue la

declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo

comma, nella parte in cui non prevede che, svoltosi il giudizio con

il rito direttissimo, il giudice possa applicare, in caso di

condanna, la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, se ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero.

Pure qui sono da intendersi assorbite le altre censure formulate

dalle ordinanze di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 452,

secondo comma, del codice di procedura penale del 1988, nella parte

in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente

alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in

giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e

nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio

direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del

pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena

contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice;

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 438, primo comma, e 440, secondo comma,

del codice di procedura penale del 1988, sollevate, in riferimento

agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale

di Roma con ordinanza 23 novembre 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:183 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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