Corte costituzionale

Sentenza n. 56/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1993 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 452, secondo

comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 2, n.

53, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al

Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di

procedura penale), 440, primo comma e 441, primo comma, del codice di

procedura penale, promossi con n. 2 ordinanze emesse il 7 aprile ed

il 19 maggio 1992 dal Tribunale di Piacenza nei procedimenti penali a

carico di Conti Alberto ed altro e Henchi Ajmi Ben Mohamed, iscritte

ai nn. 324 e 423 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e 37, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio instaurato con rito direttissimo nel

quale l'imputato aveva chiesto il giudizio abbreviato, ottenendo il

consenso del pubblico ministero, ed il difensore aveva poi eccepito

la non acquisibilità, ai fini di detto giudizio, degli atti

contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, il Tribunale di

Piacenza - dopo aver rilevato che il potere del giudice di ordinare

l'esibizione di tali atti è previsto dall'art. 135 disp. att. cod.

proc. pen. solo nel procedimento speciale di cui all'art. 444 cod.

proc. pen. , e non anche in quello di cui all'art. 452, secondo

comma, cod. proc. pen. , restando così precluso al giudice di

valutare l'ammissibilità di questo sotto il profilo della

decidibilità allo stato degli atti - ha sollevato d'ufficio, con

ordinanza del 7 aprile 1992 (r.o. n. 324/1992), una questione di

legittimità costituzionale del citato art. 452, secondo comma,

assumendone il contrasto con gli artt. 76 e 3 della Costituzione;

Premesso, in punto di rilevanza, che l'eventuale accoglimento

della suddetta eccezione incide sulla natura del rito e, in caso di

condanna, sulla misura della pena, il Tribunale rimettente sostiene,

sotto il primo profilo, che sarebbe violata la direttiva n. 53 (art.

2) della legge delega n. 81 del 1987, dato che questa prevede che il

giudizio abbreviato può essere celebrato solo nell'udienza

preliminare e pone come condizione di ammissibilità che il giudice

ritenga di poter decidere allo stato degli atti;

La circostanza, poi, che nel giudizio abbreviato in questione, a

differenza di quello ordinario (artt. 438 ss.), non sia prevista tale

condizione e che per esso sia stabilito che il giudice, ove non possa

decidere allo stato degli atti, svolga d'ufficio "un'anomala

attività istruttoria" nelle forme previste dall'art. 422 cod. proc.

pen. (la cui applicabilità è invece espressamente esclusa nel

giudizio ordinario: art. 441), concreterebbe, ad avviso del

rimettente, una irrazionale disparità di trattamento (art. 3 della

Costituzione);

Sotto altro profilo, analoga disparità sarebbe ravvisabile se il

giudizio in questione "si dovesse risolvere, come è stato già

osservato dalla dottrina, in un giudizio dibattimentale con

istruttoria, caratterizzato da una riduzione obbligatoria della pena

senza corrispettivo processuale";

1.1. - La medesima questione è stata sollevata dallo stesso

Tribunale di Piacenza con altra ordinanza del 19 maggio 1992, recante

motivazione identica.

2. - Intervenendo nel primo dei suddetti giudizi, il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, sostiene che la prima censura non è

correttamente proposta, perché il punto della legge delega sul quale

trova fondamento la disciplina relativa alla trasformazione del rito

nel giudizio direttissimo non è il n. 53, che riguarda il potere del

giudice di pronunciare anche nell'udienza preliminare sentenza di

merito, ma il n. 43, che conferisce per l'appunto al pubblico

ministero il potere di presentare l'imputato direttamente in

giudizio;

La differenza, poi, tra giudizio abbreviato ordinario e giudizio

abbreviato atipico derivante dalla conversione del rito direttissimo,

consistente nel fatto che solo nel primo vi è obbligo di decidere

allo stato degli atti, si giustifica considerando che quest'ultimo si

celebra a brevissima distanza di tempo dalla ricezione della notizia

di reato, ciò che giustifica sia una carenza d'indagine da parte del

pubblico ministero che l'esigenza di far ricorso ad un correttivo

idoneo ad integrare il materiale probatorio esistente. D'altra parte,

risponde a criteri di razionalità che, ove appaia impossibile la

decisione allo stato degli atti, si eviti la retrocessione del

procedimento dalla fase dibattimentale a quella dell'udienza

preliminare - certamente antieconomica - e la ancor più gravosa

retrocessione alla fase delle indagini preliminari;

Del resto, osserva l'Avvocatura, la differenza di disciplina

appare "destinata ad attenuarsi se non ad annullarsi alla luce delle

indicazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale" n.

92 del 1992. Considerato in diritto

1. - Con le ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale di

Piacenza dubita che l'art. 452, secondo comma, cod. proc. pen. , in

quanto stabilisce che il giudizio abbreviato derivante da conversione

del giudizio direttissimo - a differenza di quello ordinario (artt.

438 ss. cod. proc. pen.) - si celebri in dibattimento e non sia

condizionato alla sua decidibilità allo stato degli atti, ma conosca

anzi lo svolgimento d'ufficio di "un'anomala attività istruttoria",

contrasti:

con l'art. 76 della Costituzione, dato che la direttiva n. 53

della legge delega prevede che il giudizio abbreviato si svolga solo

all'udienza preliminare e solo se il processo risulti decidibile allo

stato degli atti;

con l'art. 3 della Costituzione, perché le suddette differenze

rispetto al giudizio abbreviato ordinario concreterebbero

un'irrazionale disparità di trattamento sia tra i due riti, sia tra

situazioni processuali omogenee, dato che il rito in questione si

risolverebbe in un giudizio dibattimentale con istruttoria,

caratterizzato da una riduzione obbligatoria della pena senza

corrispettivo processuale.

2. - La questione non è fondata.

La censura di violazione della legge delega si fonda su un

meccanico raffronto tra la disciplina posta dalla norma impugnata e

lo schema del giudizio abbreviato desumibile dal tenore letterale

della direttiva n. 53 dell'art. 2 della legge delega. Tale direttiva,

peraltro, proprio perché contiene la disciplina fondamentale per

l'ipotesi tipica di giudizio abbreviato che si innesti nel rito

ordinario, non può ritenersi preclusiva di variazioni ed adattamenti

che valgano a meglio inserirlo nei vari riti speciali che lo stesso

legislatore delegante ha previsto;

D'altra parte se il legislatore delegato si fosse attenuto alla

lettura della direttiva, ed in particolare alla previsione

concernente lo svolgimento del giudizio abbreviato nell'udienza

preliminare, ne sarebbe derivato che tale giudizio non avrebbe potuto

aver luogo nel processo pretorile e nei procedimenti speciali - tra i

quali il rito direttissimo - caratterizzati dall'assenza dell'udienza

preliminare. Essendo il giudizio abbreviato un rito particolarmente

semplificato, ciò avrebbe comportato una sostanziale pretermissione

del criterio generale della massima semplificazione posto dalla

direttiva n. 1 della legge delega; e, per altro verso, ne sarebbe

derivata la sottrazione agli imputati nei cui confronti si instaura

un procedimento speciale della possibilità di beneficiare della

riduzione di pena collegata al giudizio abbreviato, ciò che non

avrebbe potuto dirsi conforme al canone generale di rispetto dei

principi della Costituzione - tra i quali quello dell'eguaglianza -

posto dal primo comma dell'art. 2 della medesima legge delega;

Quanto poi all'attribuzione al giudice dibattimentale investito

del giudizio direttissimo della competenza a celebrare il giudizio

abbreviato, è noto che nel progetto preliminare (art. 446, secondo

comma) era previsto che, di fronte alla richiesta di giudizio

abbreviato, il giudice dibattimentale avrebbe dovuto trasmettere gli

atti al giudice dell'udienza preliminare.

Ma poiché una tale retrocessione avrebbe evidentemente comportato

un allungamento dei tempi per l'introduzione di detto giudizio, la

scelta definitiva del legislatore delegato deve ritenersi coerente al

già citato criterio della massima semplificazione;

Nemmeno merita censura la previsione che non a'ncora

l'ammissibilità del giudizio abbreviato derivante da conversione del

giudizio direttissimo ad una previa valutazione giudiziale di

decidibilità allo stato degli atti e che consente in tale giudizio

lo svolgimento, nelle forme previste dall'articolo 422, di

un'attività di integrazione probatoria: ciò che, secondo il giudice

a quo, darebbe luogo a violazione tanto dell'art. 76 che dell'art. 3

della Costituzione;

Al riguardo, deve ricordarsi che questa Corte, occupandosi del

giudizio abbreviato ordinario sotto il profilo dell'incidenza sulla

sua introduzione di scelte discrezionali del pubblico ministero circa

le indagini da esperire o comunque connesse alla sua strategia

processuale, ha già affermato - nella sentenza n. 92 del 1992 - la

necessità, "al fine di ricondurre l'istituto a piena sintonia con i

principi costituzionali, che il vincolo derivante dalle scelte del

pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un

meccanismo di integrazione probatoria", che spetta al legislatore

concretizzare. "La configurazione del giudizio abbreviato come

giudizio "a prova contratta", rigorosamente delimitato dallo "stato

degli atti", invero, "non è affatto un connotato ineliminabile di

tale giudizio": tant'è che nella sua configurazione originaria era

previsto - sulla falsariga di analoghi istituti stranieri - che il

giudice potesse integrare lo stato degli atti disponendo quelli

ulteriori indispensabili per la decisione (cfr. il testo delle

direttive nn. 47 e 48 della legge delega del 1982, approvato dalla

Commissione giustizia della Camera il 15 luglio 1982: atti Camera, IX

legislatura, Rel. min. , doc. 691, 19). Del resto, la stessa

Relazione al progetto preliminare del codice riferisce (p. 282) che

"ampia parte" della Commissione redigente sostenne che occorreva

ammettere nel giudizio abbreviato un'integrazione probatoria;

In questa prospettiva, il raffronto proposto dal giudice a quo non

può essere preso in considerazione, dato che è proprio il dato

normativo assunto come termine di comparazione a rivelarsi caduco. Ed

è anzi da aggiungere che i problemi di conformità ai principi

costituzionali già esaminati nella citata sentenza n. 92 del 1992 si

ripresenterebbero a maggior ragione nel giudizio abbreviato derivante

da conversione del giudizio direttissimo, dato che questo viene

instaurato sulla base di una scelta esclusiva del pubblico ministero

e delle indagini da lui ritenute necessarie, senza che queste possano

essere integrate nell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 422 cod.

proc. pen.;

Né può, infine, condividersi il rilievo del giudice a quo

secondo cui il giudizio in questione si risolverebbe in un giudizio

dibattimentale con istruttoria, caratterizzato da una riduzione

obbligatoria della pena senza corrispettivo processuale. Si è invero

già osservato, nella predetta sentenza, che la rinuncia al diritto

ad eventuali allegazioni difensive non è un connotato ineliminabile

del giudizio abbreviato, dato che a giustificare la riduzione della

pena è sufficiente la realizzazione dell'interesse dell'ordinamento

alla semplificazione attraverso la rinuncia dell'imputato al

dibattimento ed il riconoscimento del valore di prova agli elementi

acquisiti dal pubblico ministero.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale

sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione dal

Tribunale di Piacenza con ordinanze del 7 aprile

e 19 maggio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 8 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:56 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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