Art. 449 c.p.p. — Casi e modi del giudizio direttissimo

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Quando una persona e' stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, puo' presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. Se l'arresto e' convalidato, si procede immediatamente al giudizio. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al giudizio direttissimo quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato. In tal caso l'imputato e' presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto. Il pubblico ministero puo', inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero e' citato a comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede e' presentato all'udienza entro il medesimo termine. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 187/1992

    Questione inammissibile
    22 aprile 1992

    Come più volte è stato affermato e ribadito, quando dalla stessa prospettazione dei giudici 'a quibus' risulta che ai quesiti sottoposti alla Corte costituzionale possono essere date diverse soluzioni e nessuna di esse è costituzionalmente obbligata, deve dichiararsi l'inammissibilità delle questioni, in quanto vertenti in materia di scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore. Ciò si verifica per la questione sollevata nei confronti degli artt. 449 e 452 cod. proc. pen., in cui si contesta che l'instaurazione del giudizio abbreviato atipico (v. massima B) derivante da trasformazione del giudizio direttissimo, e che perciò consente, a differenza del giudizio abbreviato ordinario, una piena integrazione probatoria, possa essere preclusa da un dissenso del pubblico ministero, in quanto, potendo il pubblico ministero determinarsi a consentire o dissentire a seconda che confidi o meno nella successiva integrazione ad opera del giudice, l'instaurazione del giudizio abbreviato e la fruizione della diminuzione di pena per esso prevista, verrebbero a dipendere da una scelta discrezionale, dell'organo dell'accusa, come tale lesiva dei principi di parità di trattamento e legalità della pena. In aggiunta alle possibili soluzioni per evitare che questo accada, prospettate nelle ordinanze di rimessione (instaurazione del giudizio abbreviato in base alla sola richiesta dell'imputato; imposizione al pubblico ministero di compiere prima dell'instaurazione del giudizio direttissimo gli accertamenti necessari ad integrare il requisito della decidibilità allo stato degli atti, ecc.) altre infatti potrebbero ipotizzarsene, cosicché, pur non negandosi rilievo, in linea di principio, al problema, è chiaro che esso è risolubile solo attraverso un intervento del legislatore. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 449 e 452, secondo comma, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli art. 3 e 101 Cost.). - Riguardo ad altra questione - anch'essa dichiarata inammissibile - in cui si è pure constestata l'incidenza sull'instaurazione del giudizio abbreviato di scelte discrezionali del pubblico ministero: S. n. 92/1992.

    Art. 452 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 449 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 278/1985

    Questione inammissibile
    8 novembre 1985

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 142 e 449 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19, 21 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Torino con ordinanza del 18 settembre 1984. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…

    Art. 142 c.p.p. · Art. 449 c.p.p. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 234/1984

    Questione inammissibile
    30 luglio 1984

    a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, dal Pretore di Ragusa con l'ordinanza emessa il 27 marzo 1980 (reg. ord. n. 463/1980); b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p.…

    Art. 366 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 8 cost. · Art. 19 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Se ne mostrano 10 su 12, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art449 · fonte del testo

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