Art. 449 c.p.p. — Casi e modi del giudizio direttissimo

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Quando una persona e' stata arrestata in flagranza di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, puo' presentare direttamente l'imputato in stato di arresto davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili. Se l'arresto non e' convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono. Se l'arresto e' convalidato, si procede immediatamente al giudizio. Il pubblico ministero puo', altresi', procedere al giudizio direttissimo quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato. In tal caso l'imputato e' presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto. Il pubblico ministero puo', inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione. L'imputato libero e' citato a comparire a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede e' presentato all'udienza entro il medesimo termine. Quando il reato per cui e' richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini. Se la riunione risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario. 39

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356

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Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che " Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini."

Testo in vigore dal 8 agosto 1992 al 26 luglio 2008

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 353/2010

    Questione infondata
    3 dicembre 2010

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 449, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero. Identica questione, infatti, è stata già decisa con la sentenza n. 229 del 2010 ed rimettente non adduce elementi nuovi, idonei a superare il precedente convincimento. Questione identica è stata decisa con la citata sentenza n. 229 del 2010.

    Art. 449 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 229/2010

    Questione infondata
    24 giugno 2010

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 449, comma 4, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice, investito del giudizio direttissimo, constatata la non flagranza del reato, possa restituire gli atti al pubblico ministero. L'art. 449 cod. proc. pen. contempla differenti fattispecie di giudizio direttissimo, non irragionevolmente assoggettate dal legislatore ad un diverso regime processuale. Il censurato comma 4 prevede che il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, nel qual caso la legittimità dell'arresto deve già essere stata valutata da un giudice, nella specie dal giudice per le indagini preliminari, e il sindacato del giudice del dibattimento è limitato alla verifica della sussistenza dei presupposti di ammissibilità del rito speciale (il rispetto dei termini di presentazione dell'imputato e l'intervenuta convalida dell'arresto). Nell'ipotesi, disciplinata dai commi 1 e 2, in cui l'imputato arrestato in flagranza è presentato direttamente al giudice che celebrerà il dibattimento nelle forme del rito direttissimo, il controllo sulla legittimità dell'arresto è, invece, riservato al medesimo giudice, con la conseguenza che solo in tal caso la mancata convalida determina la trasmissione degli atti al pubblico ministero, essendo venuto meno uno dei presupposti di ammissibilità del rito (ad eccezione del caso in cui le parti comunque consentano che si proceda con rito direttissimo). Pertanto, la procedura delineata dall'art. 449, comma 4, cod. proc. pen. non presenta l'evidente anomalia denunciata dal rimettente, dovendosi, piuttosto, ritenere che la scelta legislativa, di demandare al rimedio impugnatorio del ricorso per cassazione (previsto dall'art. 391, comma 4, del medesimo codice) il sindacato sul merito dell'ordinanza di convalida dell'arresto, sia in armonia con la tratteggiata disciplina e con l'art. 111, settimo comma, Cost. nella parte in cui prevede che avverso i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso il ricorso per cassazione. In questo quadro le dedotte argomentazioni in ordine all'asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost. non possono essere condivise. L'assetto processuale predisposto dall'art. 449 cod. proc. pen. non comporta la violazione del diritto di difesa dell'imputato, non potendo tale vulnus consistere - come ritiene il rimettente - nella privazione del diritto per l'imputato «di vedere accertata la propria responsabilità con regolari indagini e, occorrendo, con il vaglio dell'udienza preliminare, che, quindi, gli sarebbe arbitrariamente sottratta». Infatti, l'assenza della fase delle indagini preliminari, tipica del giudizio direttissimo, non confligge con il diritto di difesa, atteso che non sussiste un interesse dell'imputato, costituzionalmente protetto, a che il riconoscimento della sua innocenza avvenga in una fase anteriore al dibattimento. Inoltre, la garanzia del diritto di difesa in ogni stato del procedimento non significa che sia costituzionalmente imposta l'articolazione del procedimento in più stati, ma solo che, quando più fasi processuali siano stabilite dalla legge, non ve ne sia alcuna nella quale la difesa sia preclusa. Infine, anche la doglianza sollevata con riferimento alla violazione dell'art. 111 Cost. non è fondata, poiché la disposizione censurata non reca alcun vulnus al principio del giusto processo. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 50/2010, n. 221/2008 e n. 379/2005; ordinanze n. 134/2009 e n. 67/2007. Sull'insussistenza di un interesse dell'imputato, costituzionalmente protetto, a che il riconoscimento della sua innocenza avvenga in una fase anteriore al dibattimento, v. la citata sentenza n. 164/1983. Sulla portata della garanzia del diritto di difesa e sull'insussitenza di un obbligo costituzionalmente imposto di articolare il procedimento in una pluralità di stati, v. la citata sentenza n. 172/1972. Nel senso che «la scelta della struttura del processo si risolve comunque in un problema di scelta legislativa, come tale rimesso al legislatore ordinario, il quale può razionalmente prescindere dallo schema tradizionale sulla base di specifiche valutazioni di politica criminale, senza che ciò incida affatto sul diritto di difesa che ben potrà essere esercitato nel dibattimento in tutta la sua pienezza», v. la citata sentenza n. 164/1983.

    Art. 449 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 187/1992

    Questione inammissibile
    22 aprile 1992

    Come più volte è stato affermato e ribadito, quando dalla stessa prospettazione dei giudici 'a quibus' risulta che ai quesiti sottoposti alla Corte costituzionale possono essere date diverse soluzioni e nessuna di esse è costituzionalmente obbligata, deve dichiararsi l'inammissibilità delle questioni, in quanto vertenti in materia di scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore. Ciò si verifica per la questione sollevata nei confronti degli artt. 449 e 452 cod. proc. pen., in cui si contesta che l'instaurazione del giudizio abbreviato atipico (v. massima B) derivante da trasformazione del giudizio direttissimo, e che perciò consente, a differenza del giudizio abbreviato ordinario, una piena integrazione probatoria, possa essere preclusa da un dissenso del pubblico ministero, in quanto, potendo il pubblico ministero determinarsi a consentire o dissentire a seconda che confidi o meno nella successiva integrazione ad opera del giudice, l'instaurazione del giudizio abbreviato e la fruizione della diminuzione di pena per esso prevista, verrebbero a dipendere da una scelta discrezionale, dell'organo dell'accusa, come tale lesiva dei principi di parità di trattamento e legalità della pena. In aggiunta alle possibili soluzioni per evitare che questo accada, prospettate nelle ordinanze di rimessione (instaurazione del giudizio abbreviato in base alla sola richiesta dell'imputato; imposizione al pubblico ministero di compiere prima dell'instaurazione del giudizio direttissimo gli accertamenti necessari ad integrare il requisito della decidibilità allo stato degli atti, ecc.) altre infatti potrebbero ipotizzarsene, cosicché, pur non negandosi rilievo, in linea di principio, al problema, è chiaro che esso è risolubile solo attraverso un intervento del legislatore. (Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 449 e 452, secondo comma, cod. proc. pen., sollevate in riferimento agli art. 3 e 101 Cost.). - Riguardo ad altra questione - anch'essa dichiarata inammissibile - in cui si è pure constestata l'incidenza sull'instaurazione del giudizio abbreviato di scelte discrezionali del pubblico ministero: S. n. 92/1992.

    Art. 452 c.p.p. · Art. 247 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (16)

Se ne mostrano 12 su 16, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1992

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 agosto 1992.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356

    Il D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 ha disposto (con l'art. 12-bis, comma 1) che " Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art449 · fonte del testo

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