Corte costituzionale

Sentenza n. 2/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/02/1973 · relatore Nicola Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 106, 366,

408, 441 e 449 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 15 maggio 1970 dal pretore di Mogoro nel procedimento penale

a carico di Frau Giulia ed altri, iscritta al n. 236 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 235 del 16 settembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza emessa il 15 maggio 1970 nel corso del procedimento

penale a carico di Frau Giulia ed altri, il pretore di Mogoro, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, ha sollevato la

questione di legittimità degli artt. 106, 408 e 449 del codice di

procedura penale, concernenti il regime della deposizione testimoniale

della parte civile, nonché degli articoli 366 e 441, riguardanti la

disciplina dell'interrogatorio dell'imputato.

Il pretore ha osservato che tale normativa altererebbe l'equilibrio

processuale delle parti nel giudizio conseguente alla costituzione di

parte civile nel processo penale.

Nel giudizio instaurato al fine di perseguire, nel corso del

processo penale, pretese di restituzione o di riparazione, infatti,

mentre all'imputato convenuto è consentito di avvalersi della facoltà

di non rispondere all'interrogatorio o di rispondere senza obbligo di

verità, alla parte civile, invece, con l'obbligo della testimonianza

è imposto anche di porsi come fonte di prova, sia in proprio favore,

sia in contrasto col proprio interesse. La sola deposizione della parte

civile, inoltre, può essere avvalorata dal giuramento e a darle

credito contribuisce di fatto anche la previsione di sanzioni penali

per il caso di accertata falsità.

Nei reati perseguibili, come nella specie, a querela dell'offeso,

in particolare dipenderebbe da questo atto l'instaurazione del processo

penale ed all'offeso stesso sarebbe data possibilità di scegliere fra

l'esercizio dell'azione giudiziaria davanti al giudice penale, mediante

costituzione di parte civile, ovvero con domanda giudiziale proposta ai

sensi del codice di procedura civile.

Davanti a questa Corte, in rappresentanza del Presidente del

Consiglio dei ministri, è intervenuta l'Avvocatura generale dello

Stato.

Con deduzioni 21 luglio 1970, questa ha chiesto che le questioni

siano dichiarate infondate, escludendo che le norme impugnate

configurino nei confronti della parte civile una disparità di

trattamento che non risulti giustificata dalla sua peculiare posizione

processuale o che possano pregiudicare il diritto di agire.

Con la costituzione di parte civile questo diritto non viene

sacrificato, ma adattato alle prevalenti esigenze del processo penale.

E dalla disciplina dell'azione civile nel processo penale non

deriva neppure lesione del diritto di difesa dell'imputato. La mancata

parificazione dell'interrogatorio di questo alla testimonianza, si

assume, valorizza il diritto di difesa, non lo sacrifica, ed il punto

di equilibrio fra l'uno e l'altro strumento probatorio sarebbe

rappresentato dal principio del libero convincimento del giudice. Considerato in diritto :

1. - Nel corso della fase dibattimentale di un procedimento per il

reato di ingiurie, il pretore di Mogoro, dopo aver interrogato gli

imputati e prima di esaminare quale testimone l'offeso dal reato e

querelante, costituitosi parte civile, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità

degli artt. 106, 408 e 449 del codice di procedura penale concernenti

l'obbligo e le modalità della testimonianza della parte civile,

nonché degli artt. 366 e 441 dello stesso codice, recanti la

disciplina dell'interrogatorio dell'imputato.

Il pretore assume che nei confronti dell'imputato sono violati il

principio di uguaglianza e quello di difesa, perché soltanto alla

parte civile è concesso di porsi come fonte di prova con la

credibilità conseguente al prestato giuramento ed al fatto che la

falsa testimonianza trova remora nella comminatoria di sanzioni penali.

Il che, oltre tutto, nei reati perseguibili a querela di parte, ai

fini dell'esercizio di detta azione civile, consentirebbe all'offeso di

optare, mediante la proposizione della querela, per la sede penale, ivi

perseguendo le pretese civili e così esimendosi dall'agire davanti al

giudice civile, di fronte al quale, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., gli

sarebbe vietata la testimonianza in proprio favore.

E ciò mentre all'imputato non è dato di fare dichiarazioni aventi

valore di testimonianza.

Analoga violazione dei detti principi di uguaglianza e di difesa si

avrebbe altresì nei confronti della parte civile, giacché, ancorché

attrice, essa è costretta a deporre, secondo verità, anche contro il

proprio interesse, mentre l'imputato, interrogato sui fatti del

processo, può non rispondere alle domande del giudice o comunque

preordinare le proprie dichiarazioni alla difesa, senza incorrere in

sanzioni di sorta.

2. - Le questioni sono chiaramente infondate.

Esse non differiscono da quelle già prospettate sotto gli stessi

profili degli artt. 3 e 24 Cost. con le ordinanze 21/1970 del pretore

di Iseo e n. 57/1971 del tribunale di Bergamo, impugnanti formalmente i

soli artt. 106, 408 e 449 c.p.p. ma sostanzialmente, come in modo

esplicito emergeva dalla loro motivazione, anche gli artt. 366 e 441

dello stesso codice.

Tali questioni furono ritenute infondate da questa Corte con la

sentenza n. 190 del 21 novembre 1971, il cui contenuto va integralmente

confermato.

In detta sentenza è stato precisato, in particolare, che, per

effetto di una scelta legislativa non irrazionale, la subordinazione

della disciplina dell'azione civile alle esigenze connesse

all'accertamento dei reati è riconosciuta, nel nostro ordinamento,

quale corollario dell'interesse pubblico a tale accertamento,

interesse, preminente su quello collegato alla risoluzione delle liti

civili, in ispecie quando lo stesso fatto risulti configurabile, nel

contempo, come illecito penale ed illecito civile e si prospetti,

quindi, l'opportunità che siano evitati contrasti di giudicati.

Tale considerazione vale ad inficiare anche il nuovo argomento

addotto dal pretore di Mogoro circa la scelta della via giudiziaria

lasciata alla discrezione dell'offeso nei reati perseguibili a querela;

giacché, a parte la eventuale responsabilità specifica dell'offeso

querelante per il reato di calunnia (articolo 368 c.p.), lo svolgimento

del procedimento penale nei casi di cui sopra non rimane sottratto alle

valutazioni degli organi giudiziari.

Nella stessa sentenza si è posto, altresì, in rilievo

l'essenziale ruolo rivestito dal soggetto offeso dal reato,

costituitosi parte civile, ai fini della prova nel processo penale,

risultando sovente egli il principale e talora l'unico testimone per la

ricostruzione storica dei fatti dedotti in giudizio.

Il che, d'altra parte, non implica disparità di trattamento fra

l'imputato, a vantaggio del quale deve essere assicurata la difesa

anche in sede di interrogatorio, e la parte civile, soggetta invece

all'obbligo del giuramento e alla possibile incriminazione per falsa

testimonianza. E ciò considerandosi sia la diversità delle rispettive

posizioni sostanziali e processuali, sia i temperamenti che apporta al

riguardo l'integrale applicazione, nel giudizio penale, del principio

del libero convincimento del giudice. Donde consegue la potestà di

valutazione critica della attendibilità delle prove, in riferimento

tanto all'interesse che possa aver mosso la parte civile a fare

dichiarazioni volte al trionfo dell'accusa, quanto, per converso, alla

credibilità che possono meritare anche le difese dell'imputato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,

sollevate con l'ordinanza di cui in epigrafe, degli artt. 106, 366,

408, 441 e 449 del codice di procedura penale in riferimento agli artt.

3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1973.

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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