Corte costituzionale

Sentenza n. 58/1960

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1960 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 449 del Cod.

proc. penale, promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1959 dal

Pretore di Vicenza nel procedimento penale a carico di Morellato Gino,

iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 316 del 31 dicembre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 giugno 1960 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La questione di legittimità costituzionale, oggetto del presente

giudizio, promosso con ordinanza del 27 novembre 1959 del Pretore di

Vicenza, è stata sollevata nel corso del procedimento penale a carico

di Morellato Gino, imputato del delitto preveduto dall'art. 366,

secondo e terzo comma, del Codice penale, perché, chiamato a deporre

come testimone dinanzi all'Autorità giudiziaria, si rifiutò di

prestare il richiesto giuramento.

II Morellato, condannato con decreto del 16 settembre 1959 del

Pretore di Vicenza alla pena della multa di lire diecimila, proponeva

rituale opposizione, eccependo che il testimone che non professa alcuna

religione è libero di astenersi dal prestare un giuramento articolato

con formula religiosa: l'art. 19 della Costituzione garantisce la

libertà religiosa del cittadino in qualsiasi forma esercitata.

Nel dibattimento seguito all'opposizione, il Morellato ribadiva

tale assunto ed il Pretore, su conforme richiesta del P. M., sospendeva

il giudizio e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte,

ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale relativa all'art. 449 del Codice di procedura penale in

riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Nell'ordinanza si premette che la prestazione del giuramento con la

formula contenuta nell'art. 449 del Codice di procedura penale può

ledere, per quanto attiene all'ateo, la libertà di coscienza (art. 21

della Costituzione), ma non la libertà religiosa (art. 19 della

Costituzione); poiché questa presuppone una libera scelta tra diverse

dottrine religiose fondate su dogmi, mentre quella concerne

esclusivamente una scelta di carattere razionale.

Si rileva, poi, che la risposta data dal giurante con le parole "lo

giuro" riguarda tutto il contenuto della formula pronunciata dal

magistrato (art. 449 Cod. proc. pen.) e non soltanto quella parte di

essa relativa all'obbligo di dire la verità, altrimenti si dovrebbe

configurare una duplicazione di ammonimento (art. 142 Cod. proc. pen.)

circa il vincolo che il giurante, compiendo l'atto, assume davanti a

Dio e davanti agli uomini. Si soggiunge, tuttavia, che la formula "lo

giuro" permette al giurante, che sia o si professi ateo, di escludere,

in coscienza, la propria adesione alla responsabilità che essa

comporta davanti a Dio, senza peraltro imporgli di operare una riserva

mentale, in quanto chi non ha fede nell'esistenza di un Ente

soprannaturale, non può essere indotto a riferirvisi nel prestare il

giuramento.

L'ordinanza, regolarmente notificata ai sensi di legge e dopo le

prescritte comunicazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 316 del 31 dicembre 1959.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso come per legge dall'avvocato generale

dello Stato, depositando in cancelleria il 29 dicembre 1959 le proprie

deduzioni.

In queste deduzioni si premette che il problema viene sottoposto

alla Corte sotto un profilo diverso da quello rispetto al quale il

magistrato ordinario ha avuto occasione di pronunciarsi.

Nella specie, infatti, non si tratta di stabilire se l'obbligo di

prestare il giuramento da parte di chi professa culti acattolici sia in

contrasto con il principio della libertà religiosa costituzionalmente

sancito (art. 19 Cost.); giacché, in tale caso, la libertà religiosa,

che presuppone l'appartenenza alla confessione cattolica ovvero a

religioni diverse, non viene violata. Si tratta, invece, di accertare

se l'obbligo di prestare il giuramento comporti, per chi sia ateo, una

coartazione della libertà di manifestare la propria opinione. Se cioè

per l'ateo si determini offesa al diritto riconosciuto dall'art. 21,

primo comma, della Costituzione in una delle due forme nelle quali tale

offesa trova in pratica concretezza: divieto di esprimere liberamente

il proprio pensiero; obbligo di esprimere un pensiero diverso da quello

che effettivamente si ha.

Rileva, poi, l'Avvocatura che l'art. 449 Cod. proc. pen. indica la

formula con la quale il Presidente o il Pretore invita il testimone a

giurare: "consapevole della responsabilità che col giuramento assumete

davanti a Dio e agli uomini, giurate di dire tutta la verità e

null'altro che la verità", e che l'art. 142 dello stesso Codice, primo

comma, ultima parte, prescrive che il giuramento si presta pronunciando

le parole: "lo giuro".

Ciò posto, poiché il testimone si limita a dire "lo giuro" e

l'ammonimento del vincolo religioso che con il giuramento si contrae

dinanzi a Dio e delle responsabilità che si assumono dinanzi agli

uomini proviene dal giudice, si potrebbe rilevare come dal testimone

non si pretende alcuna manifestazione coartata del pensiero.

Pronunciando le parole "lo giuro" il testimone si impegna a dire tutta

la verità e null'altro che la verità, ma non manifesta la

consapevolezza della responsabilità che con il giuramento assume

davanti a Dio, un'opinione cioè eventualmente in contrasto con quello

che è il suo effettivo pensiero.

Peraltro, prosegue l'Avvocatura, è da rilevare che le parole "lo

giuro" non sono che la sintesi della formula proposta dal giudice al

testimone e da questi non ripetuta per intero soltanto per ragioni di

celerità e comodità di espressione.

Ciò comporta una indagine intesa a precisare il significato, per

quanto si riferisce alla manifestazione del proprio pensiero, della

formula alla quale, in sintesi, il giurante, potrebbe sostenersi,

intende riferirsi. Indagine consigliata sia dal fatto che l'art. 142

Cod. proc. pen. ritiene quale formula del giuramento quella pronunziata

dall'autorità che lo riceve, sia dalla considerazione che il problema

in termini non equivoci è destinato a presentarsi in futuro, qualora

si prenda in esame il giuramento decisorio preveduto dagli artt. 233 e

seguenti del Cod. proc. civ. In questo caso, infatti, il giurante

pronuncia le parole: "consapevole della responsabilità che col

giuramento assumo davanti a Dio e davanti agli uomini".

La ripetuta indagine porterebbe a concludere che il testimone che

giura, anche se si richiama implicitamente all'intera formula del

giuramento, non va oltre l'attestazione dell'apprezzamento della

rilevanza, per il credente, dell'ammonimento sulle responsabilità che

con il giuramento si assumono davanti a Dio. Conseguentemente nessuna

coartazione verrebbe esercitata sulla libertà di manifestazione del

pensiero del testimone, sia questo ateo o credente nell'esistenza di

Dio. Il testimone si limiterebbe a dare atto della consapevolezza che

avrebbe, se credesse, della responsabilità sopra indicata e non

sarebbe costretto a manifestare un pensiero (fede nell'esistenza di

Dio), che in effetti non ha.

Aggiunge ancora l'Avvocatura che il testimone, ove ritenga che, per

la situazione venutasi a determinare, permangano dubbi sull'effettiva

consistenza del suo pensiero, può pur confermare che la formula con la

quale è invitato a prestare giuramento sta a significare che la

consapevolezza della responsabilità che con quell'atto si assume

davanti a Dio è propria, e non potrebbe essere altrimenti, di colui il

quale crede nell'esistenza di Dio.

Un siffatto chiarimento cui il testimone intendesse affidare la non

equivoca proiezione all'esterno delle sue opinioni in materia, non

comporterebbe alcuna responsabilità, ove il giuramento venisse

prestato; né agli effetti dell'art. 366, secondo comma, del Codice

penale, né ad altro titolo delittuoso; sempre che, s'intende, tale

manifestazione del proprio pensiero non si concreti in una offesa a

beni tutelati dalla legge nell'ambito dell'osservanza dei principi

deducibili dall'art. 21 della Costituzione.

Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia

dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale

proposta dall'ordinanza innanzi riportata.

Nell'udienza del 22 giugno 1960 la difesa ha illustrato le

deduzioni prodotte, insistendo nelle dette conclusioni. Considerato in diritto :

La questione sottoposta all'esame della Corte è la seguente: se la

formula contenuta nell'art. 449 del Cod. proc. pen. sia in contrasto

con la norma dell'art. 21, primo comma, della Costituzione nei

confronti della persona che, chiamata a deporre come testimone, si

rifiuti di giurare dichiarandosi ateo.

Il testimone davanti al Pretore di Vicenza ha reso la seguente

dichiarazione: "mi rifiuto di giurare sulla formula che la S. V. mi

dice, perché in essa vi è un accenno a Dio e, quindi, per le idee

religiose che non professo è in contrasto con la mia coscienza".

Per il combinato disposto degli artt. 142, primo comma, e 449,

secondo e terzo comma, del Cod. proc. pen., l'autorità che riceve il

giuramento ammonisce preventivamente chi deve prestarlo dell'importanza

morale dell'atto, del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a

Dio e delle pene stabilite per i colpevoli di falsità in giudizio.

Indi la stessa autorità legge la formula: "consapevole della

responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio e agli

uomini, giurate di dire tutta la verità e null'altro che la verità".

Il giuramento si presta pronunciando le parole "lo giuro".

Ciò posto, l'offesa alla libertà di pensiero non potrebbe

ritenersi esclusa dal fatto che il testimone con le parole "lo giuro"

limita il proprio impegno "a dire tutta la verità e null'altro che la

verità", senza manifestare alcun pensiero circa "la consapevolezza

della responsabilità che col giuramento si assume davanti a Dio".

Infatti, pur essendo l'intera formula letta dal giudice, le parole "lo

giuro" si riferiscono a tutto il contenuto dell'art. 449. Il che si

evince dal necessario collegamento tra l'ammonimento del vincolo

religioso e la lettura della formula del giuramento, fatte entrambe dal

giudice, senza intervallo, e seguite immediatamente dal solenne atto

confermativo del giurante. Ove si aderisse alla tesi della

scindibilità della formula, da un lato si disconoscerebbe la natura

del giuramento, come atto formale e solenne da prestarsi con le

modalità legislativamente stabilite, che non possono essere mutate né

dal giudice che lo riceve, né dal giurante; dall'altro si verrebbe ad

apportare una modificazione alla fattispecie del reato preveduto dal

terzo comma dell'art. 366 del Cod. pen., modificazione che potrebbe

farsi soltanto con provvedimento legislativo (art. 1 Cod. pen.).

La libertà di pensiero non potrebbe, inoltre, essere garantita con

una riserva mentale del giurante, nel senso che la invocazione della

Divinità abbia efficacia soltanto per il credente: la riserva

importerebbe un atto interiore imposto, che verrebbe a violare, per

altro verso, la libertà del pensiero del soggetto della prova.

Ad avviso della Corte, il contenuto della formula del giuramento

non viola, nei confronti dell'ateo, la norma del primo comma dell'art.

21 della Costituzione, che garantisce la libera manifestazione del

pensiero. A questa conclusione si perviene in base alla interpretazione

della norma impugnata per precisarne il contenuto ai fini della

legittimità costituzionale.

La su trascritta formula risponde alla coscienza del popolo

italiano, costituito nella quasi totalità di credenti e, quindi,

presupponendo nel giurante la credenza in Dio, è adeguata a qualsiasi

confessione, anche acattolica. La situazione del non credere è fuori

della previsione dell'art. 449, perché la libertà religiosa, pur

costituendo l'aspetto principale della più estesa libertà di

coscienza, non esaurisce tutte le manifestazioni della libertà di

pensiero: l'ateismo comincia dove finisce la vita religiosa.

A bene considerare le finalità della formula, il soggetto della

prova è sostanzialmente invitato ad assumere, mediante il giuramento,

l'impegno di dire "la verità". Ciò discende oltre che dalla ratio

della norma, anche dal fatto che il rifiuto di prestare il giuramento,

punito come rifiuto di un ufficio legalmente dovuto (art. 366, terzo

comma, Cod. pen.), è classificato tra i delitti contro

l'amministrazione della giustizia - e precisamente nel capo primo dei

"delitti contro l'attività giudiziaria" -, la quale potrebbe essere

ostacolata dalla mancanza di una fonte di prova. In tale modo il

legislatore ha inteso assicurare il contributo del cittadino

all'amministrazione della giustizia e, nel contempo, precisare il

prevalente interesse penalmente protetto.

L'impegno, poi, relativo alla veridicità dei fatti, oggetto della

prova, è reso solenne da un triplice ammonimento religioso

morale-giuridico; cioè da un insieme di valori atti a vincolare la

coscienza del testimone.

Ma a differenza del credente, che è consapevole della

responsabilità che col giuramento assume davanti a Dio, l'ateo non

viene ad assumere eguale responsabilità verso un Ente Supremo, la cui

esistenza egli nega.

II giuramento non impone all'ateo una confessione religiosa. Le

parole "consapevole della responsabilità che col giuramento assumete

davanti a Dio" nei confronti di chi faccia professione di ateismo vanno

intese nel senso di un richiamo alla responsabilità che il credente, e

soltanto lui, assume col giuramento davanti a Dio. II vincolo, nei

riguardi dell'ateo, di dire la verità è perciò rafforzato

esclusivamente dalla consapevole responsabilità che assume con l'atto

del giuramento davanti agli uomini, responsabilità puramente morale, e

dalla minaccia di una sanzione penale; ma non dal senso della Divinità

che per lui è irrilevante.

Giova, a tale punto, ricordare che la formula del giuramento appare

ispirata ai sentimenti della coscienza comune quale espressione dei

valori morali e religiosi, che possono agire sul testimone per

spronarne il senso del dovere; mentre la varietà delle formule, nel

succedersi delle legislazioni, sta a significare che la scelta degli

elementi che la compongono (morali-religiosi ecc.) è fatta dal

legislatore, in base alla infiuenza che i vari elementi, in un dato

momento storico, possono esercitare sulla collettività per assicurare

la veridicità della prova.

Così alcune legislazioni prescindono dal richiamo ad un Essere

soprannaturale, fondando il giuramento sul senso dell'onore; altre

stabiliscono che quando la legge richiede un giuramento, possa essere

prestato con una semplice "affirmation"; altre, infine, hanno voluto

imporre ai fatti esposti dal testimone una solenne garanzia di

veridicità con la invocatio nonzinis divini in testem veritatis

(Corpus iuris canonici, can. 1316).

Inoltre, l'art. 299 del Cod. proc. pen. del 1865, che pur stabiliva

che il giuramento doveva prestarsi secondo i riti della credenza del

giurante, fu modificato dalla legge 30 giugno 1876, n. 3184, che

limitò l'ammonimento del vincolo religioso ai "credenti". II Codice di

procedura penale del 1913, sciogliendo la formula del giuramento da

ogni ritualità religiosa, ne limitò il contenuto all'"obbligo di dire

la verità, null'altro che, la verità" (artt. 87, 88, per il

testimonio, 90, per il perito, 91, per l'interprete), e rimise al

criterio del magistrato la facoltà di adeguare l'ammonimento della

importanza religiosa dell'atto alla "qualità della persona". (Rel.

ministeriale al primo progetto del Cod. proc. pen., pagg. 140-144).

Lo stesso Codice di procedura civile del 1942, nella formula del

giuramento del consulente tecnico (art. 193) e dell'interprete (art.

122, terzo comma), prescinde da ogni accenno alla Divinità.

Va, infine, rilevato che la Costituzione del 1948 ha accolto

l'istituto del giuramento (artt. 54, 91, 93), ma ne ha rimesso la

regolamentazione al legislatore ordinario, indicandone peraltro le

direttive, nel senso di fare consistere il vincolo dell'atto solenne

"nella fedeltà alla Repubblica e nella osservanza della Costituzione e

delle leggi". Queste direttive sono state tradotte nella legge 11

marzo 1953, n. 87, art. 5; nel D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 11,

ecc.

Dai precedenti storici ora ricordati è dato desumere che, nel

sistema adottato dal legislatore italiano, il giuramento non ha quel

carattere prevalente di religiosità, che si vorrebbe ad esso

attribuire. Se, pertanto, la disposizione dell'art. 449 del Cod. proc.

pen. ora impugnato si consideri, come è necessario, in relazione al

sistema anzidetto, non si può fondatamente disconoscere che la

disposizione stessa non incide né sulla libertà di pensiero, né

sulla libertà di coscienza, perché il monito della responsabilità

davanti a Dio non può essere inteso, ripetesi, se non nel senso che

esso impegna soltanto la coscienza del credente, non già quella

dell'ateo.

Pertanto, la disposizione dell'art. 449 del Cod. proc. pen. non è

in contrasto con la norma dell'art. 21, primo comma, della

Costituzione. Comunque spetta al legislatore ordinario vedere se e come

la formula del giuramento possa essere modificata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nel senso indicato nella motivazione, la

questione proposta con l'ordinanza del Pretore di Vicenza del 27

novembre 1959 sulla legittimità costituzionale dell'art. 449 Cod.

proc. pen., riguardante la formula del giuramento del testimone, in

riferimento all'art. 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1960.

TOMASO PERASSI - GIUSEPPE CAPPI -

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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