Art. 390 c.p.p. — Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo

Entro quarantotto ore dall'arresto o dal fermo il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato, richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. Il giudice fissa l'udienza di convalida al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1. (( Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla liberta' personale con gli elementi su cui le stesse si fondano. ))

Testo vigente dal 15 febbraio 1991

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 424/2001

    Questione infondata
    21 dicembre 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 390, comma 3-bis, e 391 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il giudice possa acquisire e utilizzare ai fini della convalida dell’arresto soltanto gli elementi su cui si fonda la richiesta del pubblico ministero e quelli derivanti dall’interrogatorio dell’arrestato. Infatti, tenuto conto della struttura e della funzione dell’udienza di convalida, volta esclusivamente a verificare le condizioni di legittimità dell’arresto, non contrasta con il principio di ragionevolezza che al giudice non sia consentito procedere all’assunzione di ulteriori elementi ai fini della decisione, quali l’esame di testimoni; né la garanzia del giusto processo impone di modellare ogni procedimento incidentale 'de libertatè sullo schema del processo di merito. - V. precedente ordinanza n. 412/1999. - In tema di attuazione del principio del giusto processo, v. ordinanza n. 321/2001. M.F.

    Art. 390 c.p.p. · Art. 391 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 515/1990

    Questione infondata
    2 novembre 1990

    Un controllo del giudice sulla legittimità dei provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dall'autorità di pubblica sicurezza di propria iniziativa non è imposto, dall'art. 13, terzo comma, della Costituzione, "sempre e comunque". Una pronuncia sulla convalida da parte dell'autorità giudiziaria è necessaria quando si tratti di protrarre nel tempo, oltre i termini tassativamente indicati dal precetto costituzionale, gli effetti del provvedimento restrittivo, ma non quando tali effetti, per vizi inerenti al procedimento, siano destinati automaticamente a cessare. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 13, terzo comma, Cost., dell'art. 390 cod. proc. pen., nella parte in cui esclude che il pubblico ministero debba richiedere al giudice delle indagini preliminari la convalida dell'arresto o del fermo, ove, divenuti questi inefficaci ai sensi dell'art. 386, settimo comma, o dell'art. 390, terzo comma, stesso codice, per decorso dei termini, sia stata ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato).

    Art. 390 c.p.p. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991. 31 parole aggiunte.

… fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1. aggiunto: Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla liberta' personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art390 · fonte del testo

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