Corte costituzionale

Sentenza n. 234/1984

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/07/1984 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 366

codice penale, degli artt. 142 e 449 codice di procedura penale e

dell'art. 251 codice di procedura civile, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 marzo 1980 dal Pretore di Ragusa nel

procedimento penale a carico di Di Grazia Lorenzo, iscritta al n. 463

del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 194 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 19 maggio 1980 dal Pretore di Torino nei

procedimenti penali a carico di Conversano Francesco e Fuiano Rosa,

iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 249 dell'anno 1980;

3) ordinanza emessa il 23 gennaio 1981 dal Pretore di Torino nel

procedimento civile vertente tra Riba Giuseppina e Weruska Paplowa,

iscritta al n. 281 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 dell'anno 1981.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Pretore di Ragusa, con ordinanza del 27 marzo 1980 emessa

nel corso del procedimento penale a carico di Di Grazia Lorenzo, ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione,

questione di legittimità degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p. "nella

parte in cui impongono l'obbligo della prestazione del giuramento anche

al testimone tenuto ad astenersi dal giurare a causa della sua

religione".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 16 luglio 1980.

La parte privata non si è costituita né ha spiegato intervento la

Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. - Nel corso del procedimento penale pendente avanti al Pretore

di Torino a carico di Conversano Francesco, veniva citata quale teste

Fuiano Rosa, la quale, invitata a prestare il giuramento prescritto

dagli artt. 142 e 449 c.p.p., secondo la formula risultante dalle

modifiche apportate dalla sentenza n. 117 del 1979 di questa Corte,

rifiutava di pronunciare le parole "lo giuro" dichiarando che la sua

fede religiosa le proibiva di prestare qualsiasi forma di giuramento;

la teste aggiungeva di essere consapevole del dovere di dire la verità

e della responsabilità che, nel dire il falso, si sarebbe assunta

davanti agli uomini, riferendo di condividere l'obbligo di dire la

verità ma di poterlo adempiere soltanto impegnandosi sulla sua

persona. Concludeva le sue dichiarazioni con le seguenti parole:

"sono disposta ad accogliere tutta la formula del giuramento che mi è

stata letta, sostituendo la parola "giurate" con un'altra, quale

"assicurate", vi "impegnate" ed altre simili".

Il Pretore, rilevato che dalla decisione di non ammettere la Fuiano

a deporre sarebbero potute derivare gravi conseguenze sia in ordine

all'accertamento della penale responsabilità della Conversano, sia con

riguardo al diritto della parte civile al risarcimento dei danni,

sospendeva il giudizio sull'ammissibilità della deposizione "per

preventivamente esaminare la rilevanza e fondatezza del contrasto tra

gli artt. 142 e 449 c.p.p. e 24 e 112 Cost."; di nuovo vanamente

ammonita la teste, procedeva a suo carico, con il rito di cui all'art.

435 c.p.p., per il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti

previsto dall'art. 366 c.p.

La Fuiano, interrogata nella sua nuova qualità di imputata,

confermava di essersi rifiutata di prestare giuramento in quanto la

confessione religiosa alla quale appartiene le vieta in maniera

tassativa di pronunciare le parole "lo giuro".

Con ordinanza emessa il 19 maggio 1980 il Pretore ha sollevato, su

eccezione del pubblico ministero e della difesa, questione di

legittimità - in riferimento agli artt. 2, parte prima, 8, 19 e 21,

3, primo e secondo comma, seconda parte, 24, primo e secondo comma,

Cost., alle "disposizioni contenute nell'intero titolo IV della parte

seconda Cost. ed in ispecie dell'art. 112 e dei valori costituzionali

alla cui tutela sono preordinate le garanzie costituzionali della

funzione giurisdizionale" - degli artt. 142 e 449 c.p.p., nella parte

in cui non prevedono forme equipollenti al giuramento per i testi

appartenenti a confessioni religiose le quali, dando rilevanza

religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai le

parole "lo giuro".

In sintesi, secondo il giudice a quo, che più volte richiama la

sentenza n. 117 del 1979 di questa Corte, per adeguare gli artt. 142 e

449 c.p.p. ai precetti costituzionali "appare necessario aggiungere

dopo le parole "giuramento" - "giurate", altri termini equipollenti

(quali "promessa-promettete", "impegno- vi impegnate"), dando facoltà

al teste di rispondere, oltre che con le parole "lo giuro", con altre

(quali: "lo prometto", "mi impegno", "lo assicuro" etc.), ovvero, se si

vuole conservare l'unicità della formula, sostituire la parola

"giuramento" con altre, quali " promessa", "impegno" etc. "dato che"

per i credenti uguale effetto vincolante morale ha sia il giuramento

verso la Divinità e sia una solenne promessa nella quale si chiami

quale testimone e garante la stessa Divinità".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 10 settembre 1980.

Nel giudizio non si è costituita la parte privata, né ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. - Nel corso del procedimento civile promosso da Riba Giuseppina

nei confronti di Weruska Paplowa avanti al Pretore di Torino, veniva

citato quale teste, sul capitolo della parte convenuta, Carotenuto

Mario; invitato a prestare il giuramento prescritto dall'art. 251

c.p.c., con la formula come modificata dalla sentenza n. 117 del 1979

di questa Corte, il Carotenuto rifiutava di pronunciare le parole "lo

giuro" dichiarando di non poter giurare a causa della sua condizione di

religioso appartenente ai testimoni di Geova, aggiungendo che poteva

soltanto impegnarsi a dire la verità.

Il Pretore, premesso che la formula "lo giuro" è richiesta

dall'art. 251 c.p.c. a pena di nullità, rilevava che, in mancanza

della prestazione del giuramento, la deposizione sarebbe stata viziata

da nullità insanabile; disposta, quindi, la trasmissione del verbale

di udienza al pubblico ministero ex art. 3 c.p.p., con ordinanza in

data 23 gennaio 1981 ha sollevato, in riferimento agli stessi parametri

invocati sub 2, questione di legittimità dell'art. 251 c.p.c., nella

parte in cui non prevede formule equipollenti al giuramento per i testi

appartenenti a confessioni religiose le quali, dando rilevanza

religiosa ad ogni giuramento, prescrivono di non pronunciare mai la

parola "lo giuro".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 9 settembre 1981.

Nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze in epigrafe portano all'esame della Corte

questioni di legittimità costituzionale in parte coincidenti, in

parte strettamente connesse: ciò giustifica la riunione dei relativi

giudizi, onde deciderli con un'unica sentenza.

2. - Oggetto di censura sono le norme che nel processo civile (art.

251 c.p.c.) e nel processo penale (artt. 142 e 449 c.p.p.), tramite

soprattutto la comminatoria di una sanzione penale (art. 366 c.p.),

impongono di prestare giuramento anche al testimone la cui religione

di appartenenza faccia divieto di pronunciare le parole "lo giuro".

3. - Dai numerosi parametri costituzionali invocati e dal concorde

richiamo della sentenza n. 117 del 1979, con cui questa Corte ebbe a

dichiarare illegittimi gli stessi artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p.

nelle rispettive parti in cui non limitavano al testimone "credente"

"l'assunzione con il giuramento di una responsabilità davanti a Dio",

oltreché "davanti agli uomini", viene dato di ricavare il nucleo

centrale dei dubbi manifestati dai giudici a quibus: prima ancora di

dolersi del fatto che il giuramento sia imposto ad un teste obbligato

dalla sua religione a non prestare giuramento, le ordinanze di

rimessione si dolgono del fatto che tale teste sia assoggettato ad una

formula che, proprio per i credenti, contiene tuttora un esplicito

riferimento a Dio.

4. - Così individuati, nelle loro grandi linee, i termini

fondamentali delle questioni dedotte, la Corte non può procedere ad

analizzarle nel merito senza averne previamente verificata

l'ammissibilità.

5. - Per quanto riguarda l'ordinanza del Pretore di Ragusa, emerge

con evidenza come essa non contenga cenno alcuno né alla rilevanza

della questione proposta né alle circostanze concrete del caso di

specie, così da tradursi nella prospettazione di una questione di

legittimità costituzionale meramente astratta, in elusione del

precetto di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87.

La questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile

per assoluto difetto di motivazione sulla rilevanza.

6. - Benché puntualmente motivate in ordine alla rilevanza,

nemmeno le due ordinanze del Pretore di Torino consentono alla Corte di

passare al merito delle relative questioni per vagliarne la fondatezza.

Nell'un caso come nell'altro, la domanda che vi è insita si presenta

congegnata in termini tali da comportare, qualora dovesse rilevarsi

fondata, un tipo di risposta chiaramente eccedente i poteri di questa

Corte: si richiede, infatti, di apprestare una disciplina dei

preliminari della testimonianza non solo sensibilmente diversa da

quella vigente, ma per giunta suscettibile di soluzioni che, ben lungi

dal risultare necessitate, si presentano nettamente alternative.

È la stessa motivazione delle ordinanze in esame a fornirne una

prima dimostrazione: per adeguare ai precetti costituzionali l'art. 251

c.p.c., da un lato, e gli artt. 142 e 449 c.p.p., dall'altro,

occorrerebbe aggiungere dopo le parole "giuramento", "giurate" altri

termini equipollenti (quali "promessa - promettete", "impegno - vi

impegnate", etc.), dando facoltà al teste di rispondere oltre che con

le parole "lo giuro" con altre (quali: "lo prometto", "mi impegno", "lo

assicuro" etc.), ovvero, se si vuole osservare l'unicità della

formula, sostituire la parola "giuramento" con altre, quali "promessa,

impegno", etc.

La varietà, addirittura maggiore, delle soluzioni ipotizzabili

trova conferma nel panorama delle formule di impegno solenne

rintracciabili all'interno e, più ancora, all'esterno del nostro

ordinamento. Anche a voler prescindere - per seguire l'ottica dei

giudici a quibus nella sua dimensione più precisa - dai numerosi casi

nei quali la formula del giuramento, pur unica, appare totalmente

laicizzata, in quanto depurata da qualsiasi riferimento alla Divinità

(sarebbero da ricordare, al riguardo, le ipotesi di giuramento legate,

oggi in Italia, all'assunzione di obblighi il cui inadempimento è pur

esso penalmente sanzionato, come nel caso dei giudici popolari nel

procedimento penale di assise, o del consulente tecnico d'ufficio o

dell'interprete nel processo civile, e le ipotesi di giuramento legate,

negli ordinamenti francese, belga, sovietico, etc, allo stesso

adempimento dell'obbligo di testimoniare), non si possono ignorare le

non poche esperienze basate su un'opzione tra due o più formule

alternativamente predeterminate demandata personalmente al testimone:

si collocano lungo tale linea, da gran tempo, gli ordinamenti

anglo-americani e, da epoca più recente, ad esempio, il regolamento

della Corte europea dei diritti dell'Uomo, il codice penale svizzero e,

con una gamma particolarmente vasta di opzioni, l'ordinamento della

Repubblica federale tedesca.

A rendere ancora più complessa la situazione contribuisce il fatto

che uno dei tipi di formula prospettati dalle due ordinanze del

Pretore di Torino ("promessa") risulta attualmente contemplato

dall'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

(Testo unico delle disposizioni concernenti la statuto degli impiegati

civili dello Stato), per l'impiegato "all'atto dell'assunzione in

prova", in contrapposizione al "giuramento" prescritto, invece,

dall'art. 11, terzo comma, dello stesso d.P.R. per l'impiegato "prima

di assumere il servizio di ruolo". Analogamente dispongono gli artt.

189 e 190 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della

legge comunale e provinciale), rispettivamente per "il segretario

comunale e il segretario provinciale assunti in servizio in via di

esperimento" e per "il segretario comunale e il segretario provinciale

che abbiano ottenuto la nomina definitiva".

Poiché l'obiettivo perseguito dalle ordinanze di rimessione

sarebbe, dunque, raggiungibile unicamente attraverso integrazioni e

variazioni della normativa in vigore strettamente dipendenti da una

pluralità di scelte discrezionali individuabili dal solo legislatore,

anche le questioni proposte dal Pretore di Torino devono, per detta

ragione, essere dichiarate inammissibili.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale degli artt. 366 c.p. e 449 c.p.p.,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, dal

Pretore di Ragusa con l'ordinanza emessa il 27 marzo 1980 (reg. ord. n.

463/1980);

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 251 c.p.c., 142 e 449 c.p.p., sollevate, in

riferimento agli artt. 2, parte prima, 8, 19, 21; 3, primo e secondo

comma; 24, primo e secondo comma, della Costituzione, e alle

"disposizioni contenute nell'intero titolo IV della parte II della

Costituzione", dal Pretore di Torino con le ordinanze emesse il 19

maggio 1980 (reg. ord. n. 508/1980) ed il 23 gennaio 1981 (reg. ord. n.

281/1981).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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