Corte costituzionale

Ordinanza n. 15/1961

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/03/1961 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 449 Cod.

proc. pen., promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1960 dal

Tribunale di Genova nel procedimento penale a carico di Raimondi Carlo,

iscritta al n. 71 del Registro ordinanze 1960 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 216 del 3 settembre 1960.

Ritenuto che il Pretore di Genova, con sentenza 5 dicembre 1959,

dichiarava Raimondi Carlo responsabile del delitto di cui all'art. 366,

terzo comma, Cod. pen. e lo condannava alla pena della reclusione per

mesi sei, perché, invitato a prestare giuramento, come testimone, nel

procedimento penale a carico di Barbaro Vincenzo, si era rifiutato di

giurare ai sensi dell'art. 449 Cod. proc. pen. in quanto "nella sua

qualità di ateo non credeva a nessun Dio";

che la eccezione di incostituzionalità della norma contenuta

nell'art. 449 Cod. proc. pen., disattesa in prima istanza, fu

riprodotta dalla difesa del Raimondi in sede di appello;

che il Tribunale di Genova, con ordinanza del 1 giugno 1960,

riteneva non manifestamente infondata la sollevata questione

d'incostituzionalità. Rilevava in proposito che la prestazione del

giuramento sulla formula prescritta dall'art. 449 Cod. proc. pen.

potrebbe importare una coartata adesione alle premesse di carattere

religioso in essa richiamate e che, perciò, il rifiuto dell'ateo a

prestare giuramento potrebbe essere giustificato alla stregua del

principio costituzionale della libertà di coscienza, sostanzialmente

affermato dagli artt. 8 e 19 della Costituzione.

Disponeva in conseguenza la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale per decidere sulla questione riguardante la legittimità

costituzionale dell'art. 449 Cod. proc. pen. in relazione al solo

inciso "... consapevole della responsabilità che col giuramento

assumete davanti a Dio.,.".

L'ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre

1960, n. 216, veniva ritualmente comunicata ai Presidenti del Senato e

della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Davanti alla Corte costituzionale si costituiva soltanto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale

dello Stato, con atto di intervento depositato in cancelleria il 15

luglio 1960. La difesa, nelle deduzioni a stampa, pur richiamando i

precedenti di questa Corte, sostiene che, nella specie, il problema va

posto non in relazione all'art. 21 della Costituzione, che riconosce

il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma agli

artt. 8 e 19 della Costituzione stessa, che riconosce il diritto di

professare liberamente la propria fede religiosa; e conclude che sia

dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Tribunale di Genova;

Considerato che anzitutto è da rilevare, come inesattamente sia

stato richiamato l'art. 8 della Costituzione, poiché questo in nessun

modo può essere messo in relazione con la pretesa del singolo rivolta

al riconoscimento del diritto della propria libertà di coscienza e di

fede;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 58 del 6 luglio 1960,

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 449 Cod. proc. pen., riguardante la formula del giuramento,

in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione; ritenendo

che detta formula, nei confronti del testimone ateo, non impone una

confessione religiosa e non incide né sulla libertà di pensiero, né

sulla libertà di coscienza;

che, ciò posto, come risulta dalla sentenza, l'art. 449 Cod. proc.

pen., in quanto non richiede alcuna manifestazione concreta di fede

religiosa, non contrasta neppure con l'art. 19 della Costituzione.

Invero, soggiunge la sentenza, le parole "consapevole della

responsabilità che col giuramento assumete davanti a Dio" nei

confronti di chi faccia professione di ateismo, vanno intese nel senso

di un richiamo alla responsabilità che il credente, e soltanto lui,

assume col giuramento davanti a Dio;

Considerato che i principi enunciati nella richiamata sentenza

della Corte costituzionale vanno riaffermati, non essendo stata dedotta

e non sussistendo alcuna ragione in contrario;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con

l'ordinanza del 1 giugno 1960 del Tribunale di Genova riguardante la

illegittimità costituzionale della formula del giuramento contenuto

nell'art. 449 Cod, proc. pen. e ordina la restituzione degli atti alla

competente Autorità giudiziaria.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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