Corte costituzionale

Sentenza n. 180/1993

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/04/1993 · relatore Mauro Ferri

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 542, primo

comma, e 427, primo comma, del codice di procedura penale, promosso

con ordinanza emessa il 15 aprile 1992 dal Pretore di Nuoro - sezione

distaccata di Siniscola - nel procedimento penale a carico di Zanasi

Simonetta, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Pretore di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 542,

primo comma, e 427, primo comma, del codice di procedura penale,

nella parte in cui prevedono che il giudice, in caso di assoluzione

dell'imputato per non aver commesso il fatto, quando si tratti di

reato perseguibile a querela, condanni il querelante al pagamento

delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, anche

nell'ipotesi in cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia

ascrivibile a colpa del querelante.

2. - Il giudice remittente, dopo aver premesso che nel caso

sottoposto al suo esame si prospetta il proscioglimento dell'imputato

per non aver commesso il fatto, osserva che ciò comporta

l'automatica condanna del querelante al pagamento delle spese del

procedimento, senza però che l'esercizio dell'azione penale nei

confronti dell'imputato medesimo dipenda da sua colpa. Infatti,

prosegue il Pretore, il querelante aveva dapprima chiesto ed ottenuto

un provvedimento ex art. 700 del codice di procedura civile nei

confronti di due società (con il quale si inibiva a queste ultime il

transito con mezzi meccanici su di una strada realizzata dal

ricorrente) e, successivamente, constatato che detto transito era

proseguito, aveva sporto querela indicando che, verosimilmente, il

fatto era da attribuire alle medesime società convenute nel

procedimento civile, costruttrici di un villaggio turistico.

Sulla scorta delle prove acquisite il giudice a quo ritiene di

dover prosciogliere l'imputato (legale rappresentante di una delle

due ditte sopracitate) sulla base di due motivi, il primo dei quali

consistente nel fatto che la responsabilità del transito successivo

all'inibitoria pretorile risulta ascrivibile alla sola società

appaltatrice dei lavori (appartenente ad un coimputato per il quale

si è proceduto separatamente) e non anche alla committente, e il

secondo, rappresentato dal ruolo svolto dal rappresentante legale di

detta ultima società, che risiede in Emilia-Romagna e non risulta,

al di là della carica ricoperta, aver fornito alcun effettivo e

personale apporto causale alla verificazione dell'evento.

3. - Ciò posto il Pretore di Nuoro ritiene che le norme impugnate

si pongano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto,

nel caso in esame, non può farsi carico al querelante di non aver

considerato le circostanze che potevano condurre al proscioglimento

dell'imputato, sia perché le stesse sono emerse compiutamente

soltanto in seguito al dibattimento, e poi perché sono state

oggetto, da parte del giudice, di una valutazione che non compete al

privato, il quale ha il solo onere di riferire i fatti con verità e

completezza, essendo riservata all'Autorità giudiziaria ogni

determinazione in ordine alle responsabilità penali.

Ad avviso del remittente, la Corte costituzionale, con le sentenze

n. 165 del 1974, n. 52 del 1975, e n. 29 del 1992, pronunciate in

merito agli artt. 382, primo comma, e 482, primo comma, del codice di

procedura penale previgente, avrebbe ripetutamente espresso un

principio generale secondo cui le norme denunciate, dettate dalla

finalità di evitare liti temerarie, devono comunque esentare dalla

responsabilità per le spese anticipate dallo Stato chi ha esercitato

il diritto di querela allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi

da circostanze non riconducibili al querelante stesso, al quale,

quindi, nessuna colpa può essere addebitata.

Ove ciò non avviene, conclude il Pretore, sussiste violazione del

principio di eguaglianza, sottoponendosi alla medesima disciplina

situazioni del tutto diverse, quali quelle del querelante temerario

da una lato e del querelante incolpevole dall'altro. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Nuoro ritiene che il principio di eguaglianza,

sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia violato dalle

disposizioni previste dagli artt. 542, primo comma, e 427, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono

che il giudice, quando si tratti di reato perseguibile a querela

della persona offesa, e in caso di assoluzione dell'imputato per non

aver commesso il fatto, condanni il querelante al pagamento delle

spese del procedimento anticipate dallo Stato anche nell'ipotesi in

cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa

del querelante.

Il giudice a quo, premesso che a seguito della querela è stata

esercitata l'azione penale procedendo separatamente nei confronti di

due coimputati, uno solo dei quali risultato poi effettivamente

responsabile dei fatti lamentati, rileva che, pur se nel caso

sottoposto al suo esame si prospetta il conseguente proscioglimento

dell'altro imputato per non aver commesso il fatto, non si può, per

due ordini di motivi, addebitare al querelante la responsabilità di

non aver considerato le circostanze che potevano condurre a tale

esito. In primo luogo perché queste ultime sono emerse soltanto in

seguito al dibattimento, e poi perché la loro valutazione non compete al privato cittadino, il quale ha il solo onere di riferire con

verità e completezza i fatti, essendo riservata all'Autorità

giudiziaria ogni determinazione in ordine alle responsabilità

penali.

In conclusione, poiché le norme impugnate impongono anche in

questi casi la condanna del querelante al pagamento delle spese

processuali, il Pretore di Nuoro ravvisa una violazione del principio

di eguaglianza a causa della sottoposizione alla medesima disciplina

di situazioni del tutto diverse: quella del querelante temerario, da

un lato, e del querelante incolpevole dall'altro.

2. - La questione è fondata.

Occorre, in primo luogo, circoscriverne l'ambito al solo art. 427,

primo comma, del codice di procedura penale, in quanto la regula

iuris sostanzialmente censurata dal giudice a quo è ivi contenuta,

mentre il successivo art. 542 si limita soltanto a rinviare ad essa

per relationem .

Ciò posto, questa Corte ha avuto più volte l'occasione di

esaminare (pur se in riferimento al codice processuale del 1930) le

norme sulla responsabilità del querelante in ordine al pagamento

delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, dichiarandone

l'illegittimità in tutti i casi in cui siffatta responsabilità

veniva affermata anche in assenza di colpa del querelante stesso, e

cioè allorquando l'assoluzione dell'imputato derivava da circostanze

non a lui riconducibili. E così sono state espunte le ipotesi di

condanna del querelante anche nei casi di querela contro ignoti per

un reato realmente verificatosi (sent. n. 165 del 1974), di

proscioglimento dell'imputato per incapacità d'intendere e di volere

(sent. n. 52 de 1975), o di proscioglimento perché il fatto non

costituisce reato (sent. n. 29 del 1992).

Con tali pronunce la Corte (pur nell'ambito di questioni sollevate

sempre in riferimento al principio costituzionale di eguaglianza)

aveva chiaramente inteso escludere ogni ipotesi di responsabilità

oggettiva del querelante; di ogni responsabilità, cioè, che fosse

fondata sul mero dato della causalità (per cui le spese ricadono

sulla parte che ad esse ha dato causa) anche in assenza di una

qualsiasi colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile a colui che

ha esercitato il diritto di querela.

3. - Il legislatore del nuovo codice di procedura penale ha

mostrato di voler seguire le indicazioni della Corte ma, pur

circoscrivendo il regime della responsabilità del querelante alle

sole ipotesi di proscioglimento perché il fatto non sussiste o

perché l'imputato non l'ha commesso, ha, tuttavia, mantenuto un

criterio di automaticità; evidentemente presupponendo, secondo l'id

quod plerumque accidit, che nelle ipotesi considerate sia sempre

ravvisabile, a fronte del proscioglimento dell'imputato, una

temerarietà o un'avventatezza dell'accusa riconducibili al

querelante stesso.

In realtà, esaminando la questione entro i limiti proposti dal

giudice remittente, occorre osservare che anche nell'ipotesi di

proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto può

emergere una situazione nella quale l'infondatezza della notitia

criminis nei suoi confronti derivi, come nel caso, da circostanze non

addebitabili al querelante, il quale si trova quindi nella medesima

posizione di coloro per i quali non è prevista una responsabilità

in ordine alle spese ma, ciò nonostante, subisce un trattamento

ingiustamente differenziato, in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione.

Anche in tali ipotesi, pertanto, devono trovare applicazione i

principi già espressi da questa Corte nelle ricordate pronunce, con

conseguente esclusione della condanna del querelante al pagamento

delle spese processuali allorché risulti che l'attribuzione del

reato all'imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del

querelante stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo

comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede,

nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il

fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese

anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del

reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:180 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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