Art. 420-bis c.p.p. — Assenza dell'imputato

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Se l'imputato, libero o detenuto, non e' presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresi' in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonche' nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso e' a conoscenza del procedimento o si e' volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato e' rappresentato dal difensore. E' altresi' rappresentato dal difensore ed e' considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato e' revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato puo' chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato puo' altresi' chiedere la rinnovazione di prove gia' assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa. 5. Il giudice revoca altresi' l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo

Testo in vigore dal 17 maggio 2014 al 22 agosto 2014

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 420-bis c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 35873/2025

    3 novembre 2025

    La Quarta Sezione penale, in tema di notificazioni, ha affermato che è affetta da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., in quanto inidonea ad instaurare un valido contraddittorio, la notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio allo stesso nominato, in conseguenza dell’avvenuta cancellazione dall’Albo del difensore di fiducia, dovendosi far luogo, in tal caso, alla notificazione dell’atto indicato a norma dell’art. 157 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a giudizio in assenza svoltosi in primo grado antecedentemente alla vigenza dell’art. 420- bis cod. proc. pen. nel testo novellato ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

    Art. 420-bis c.p.p. · Art. 179 c.p.p. · Art. 161 c.p.p. · Art. 157 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. V, ord. n. 10996/2025

    19 marzo 2025

    La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.: - per l’ambito di applicazione, posto che la richiesta relativa all’una può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l’istanza riguardante l’altra non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell’imputato o di persona da questi delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell’imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente; - per l’oggetto della prova, in quanto il richiedente, nell’una, è tenuto a provare che l’assenza sia stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nell’altra, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; - per la portata degli effetti, atteso che l’una, diversamente dall’altra, può portare alla regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità.

    Art. 420-bis c.p.p. · Art. 629-bis c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 181/2009

    Questione inammissibile
    19 giugno 2009

    É manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- bis , primo comma, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora appaia probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. Il rimettente, infatti, ha omesso di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo , non avendo specificato quale sia "il caso in esame", né ha indicato i motivi per cui appare probabile che l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento, nonostante l'avvenuta notifica al domicilio eletto. Tali carenze precludono alla Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione e si risolvono, altresì, in difetti di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente, poi, non ha motivato in ordine ai parametri costituzionali invocati, essendosi limitato a indicare, genericamente, il contenuto degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 444, n. 433 e n. 54/2008 e, con riguardo, alla verifica della non manifesta infondatezza, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 313 e n. 207/2008, n. 404/2007. Sulla manifesta inammissibilità per omessa e/o carente motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 32/2008, n. 114/2007 e n. 39/2005.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 420-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 17 maggio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2000 al 17 maggio 2014. 89 parole tolte, 313 parole aggiunte.

tolto: Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando e' provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169. La probabilita' che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso e' liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione.aggiunto: Se l'imputato, libero o detenuto, non e' presente all'udienza e, anche se impedito, ha espressamente rinunciato ad assistervi, il giudice procede in sua assenza. Salvo quanto previsto dall'articolo 420-ter, il giudice procede altresi' in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonche' nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che lo stesso e' a conoscenza del procedimento o si e' volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'imputato e' rappresentato dal difensore. E' altresi' rappresentato dal difensore ed e' considerato presente l'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza o che, presente ad una udienza, non compare ad udienze successive. L'ordinanza che dispone di procedere in assenza dell'imputato e' revocata anche d'ufficio se, prima della decisione, l'imputato compare. Se l'imputato fornisce la prova che l'assenza e' stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, il giudice rinvia l'udienza e l'imputato puo' chiedere l'acquisizione di atti e documenti ai sensi dell'articolo 421, comma 3. Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato ha diritto di formulare richiesta di prove ai sensi dell'articolo 493. Ferma restando in ogni caso la validita' degli atti regolarmente compiuti in precedenza, l'imputato puo' altresi' chiedere la rinnovazione di prove gia' assunte. Nello stesso modo si procede se l'imputato dimostra che versava nell'assoluta impossibilita' di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento e che la prova dell'impedimento e' pervenuta con ritardo senza sua colpa. 5. Il giudice revoca altresi' l'ordinanza e procede a norma dell'articolo 420-quater se risulta che il procedimento, per l'assenza dell'imputato, doveva essere sospeso ai sensi delle disposizioni di tale articolo

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art420bis · fonte del testo

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