Codice di procedura penale

Art. 493 c.p.p. — Richieste di prova

Il pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove ((, illustrandone esclusivamente l'ammissibilita' ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1)). E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 375/1994

    Questione inammissibile
    27 ottobre 1994

    Manifesta inammissibilità della questione, essendo previsti dall'ordinamento mezzi ordinari e sufficienti (artt. 496 e segg. cod. proc. pen.) a compiere, nel caso, il richiesto accertamento, e non avendo il pretore per nulla chiarito, contraddicendo oltretutto l'avviso espresso in un precedente provvedimento, i motivi per cui solo l'esame di tutto il fascicolo del pubblico ministero potrebbe consentirgli di decidere sulla proposta eccezione di nullità. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 431 c.p.p. · Art. 491 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 203/1992

    Questione infondata
    28 aprile 1992

    Nel caso di ammissione, all'inizio del dibattimento, ex art. 493, terzo comma, cod. proc. pen., di prove non indicate nella lista di cui all'art. 468, quando la parte che le richiede dimostri di non averle potute indicare tempestivamente, l'esigenza di assicurare a ciascuna delle altre parti e allo stesso pubblico ministero, ai fini dell'eventuale esercizio di dedurre prova contraria, la possibilità di esaminarle adeguatamente, ben può costituire - ed anzi deve ritenersi che integri senz'altro - una di quelle "ragioni di assoluta necessità" che abilita il giudice, in assenza di altra specifica disposizione, ai sensi dell'art. 477, secondo comma, (ved. massima A) a disporre, se la parte interessata lo richieda, la sospensione del dibattimento. Nel provvedere in tale senso, il giudice ha altresì facoltà di graduare la durata della sospensione, adeguandola alle singole concrete fattispecie, al fine di contemperare al meglio, caso per caso, le opposte esigenze. Cadono quindi le censure di incostituzionalità avanzate in base all'errato presupposto interpretativo che ciò non fosse consentito. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 493 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli art. 3, 24 e 77, in relazione all'art. 2, dir. 3, legge 16 febbraio 1987, n. 81, della Costituzione).

    Art. 493 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2000 al 30 dicembre 2022. 1 parola tolta, 12 parole aggiunte.

… e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle proveaggiunto: , illustrandone esclusivamente l'ammissibilita' ai sensi degli articoli 189 e 190, comma 1. E' ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando … contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonche' della documentazione relativa all'attivita' di investigazione difensiva. tolto: 4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminariaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art493 · fonte del testo

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