Art. 420-bis c.p.p. — Assenza dell'imputato

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Il giudice dispone, anche di ufficio, che sia rinnovato l'avviso dell'udienza preliminare a norma dell'articolo 419, comma 1, quando e' provato o appare probabile che l'imputato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, sempre che il fatto non sia dovuto a sua colpa e fuori dei casi di notificazione mediante consegna al difensore a norma degli articoli 159, 161, comma 4, e 169. La probabilita' che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'avviso e' liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non puo' formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di impugnazione.

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000 al 17 maggio 2014

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 420-bis c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 35873/2025

    3 novembre 2025

    La Quarta Sezione penale, in tema di notificazioni, ha affermato che è affetta da nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen., in quanto inidonea ad instaurare un valido contraddittorio, la notificazione all’imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore d’ufficio allo stesso nominato, in conseguenza dell’avvenuta cancellazione dall’Albo del difensore di fiducia, dovendosi far luogo, in tal caso, alla notificazione dell’atto indicato a norma dell’art. 157 cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a giudizio in assenza svoltosi in primo grado antecedentemente alla vigenza dell’art. 420- bis cod. proc. pen. nel testo novellato ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

    Art. 420-bis c.p.p. · Art. 179 c.p.p. · Art. 161 c.p.p. · Art. 157 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. V, ord. n. 10996/2025

    19 marzo 2025

    La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che la rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare di cui all’art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.: - per l’ambito di applicazione, posto che la richiesta relativa all’una può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l’istanza riguardante l’altra non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell’imputato o di persona da questi delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell’imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente; - per l’oggetto della prova, in quanto il richiedente, nell’una, è tenuto a provare che l’assenza sia stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall’art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nell’altra, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo; - per la portata degli effetti, atteso che l’una, diversamente dall’altra, può portare alla regressione del processo fino al grado e alla fase in cui si è verificata la nullità.

    Art. 420-bis c.p.p. · Art. 629-bis c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 192/2023

    Ha colpito questo articolo
    26 ottobre 2023

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla Convenzione di New York contro la tortura (CAT), l’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione stessa, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il suo diritto a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. La norma censurata dal GUP del Tribunale di Roma rivela una lacuna ordinamentale che offende la dignità della persona e ne comprime il diritto fondamentale a non essere vittima di tortura. Infatti, impedendo sine die la celebrazione del processo per l’accertamento del reato di tortura, si annulla un diritto inviolabile della vittima. Ferma la presunzione di non colpevolezza che assiste, nel caso de quo, i funzionari egiziani imputati dei delitti commessi in danno di Giulio Regeni, trovato senza vita il 3 febbraio 2016 in Egitto, non può negarsi che, nella specie, a causa del rifiuto delle autorità egiziane di rendere noti i loro recapiti ai fini della notifica della vocatio in iudicium, si siano determinate obiettivamente le condizioni di una fattuale immunità extra ordinem, incompatibile con il diritto all’accertamento processuale, quale primaria espressione del divieto sovranazionale di tortura e dell’obbligo per gli Stati di perseguirla. La lacuna censurata inoltre apre irragionevolmente uno spazio di immunità penale, quale si riscontra in un quadro normativo che impedisce di compiere quegli stessi accertamenti giudiziali che sono stati previsti in sede pattizia. La decisione di accoglimento va tuttavia delimitata in coerenza sia con i presupposti di rilevanza delle questioni, sia con gli obblighi internazionali, che per il crimine di tortura giustificano una peculiare composizione delle garanzie partecipative. La necessità di emendare l’illegittima lacuna normativa con una pronuncia additiva non concerne quindi ogni ipotetica fattispecie nella quale la notifica personale della vocatio all’imputato sia resa impossibile dalla mancata assistenza dello Stato di appartenenza, ma inerisce esclusivamente alle imputazioni di tortura definite dall’art. 1, comma 1, CAT. Alla delimitazione oggettiva per il titolo di reato corrisponde una delimitazione soggettiva per la qualità dell’autore, che è soltanto l’agente della funzione pubblica, cui viene equiparata ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale delimitazione soggettiva assume una speciale valenza rispetto all’ipotesi in questione, atteso il vincolo che lega l’apparato pubblico ai propri funzionari.

    Art. 420-bis c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 181/2009

    Questione inammissibile
    19 giugno 2009

    É manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420- bis , primo comma, cod. proc. pen., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione della notifica, qualora appaia probabile che l'imputato, che ha eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. Il rimettente, infatti, ha omesso di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio a quo , non avendo specificato quale sia "il caso in esame", né ha indicato i motivi per cui appare probabile che l'imputato non abbia avuto conoscenza del procedimento, nonostante l'avvenuta notifica al domicilio eletto. Tali carenze precludono alla Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione e si risolvono, altresì, in difetti di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Il rimettente, poi, non ha motivato in ordine ai parametri costituzionali invocati, essendosi limitato a indicare, genericamente, il contenuto degli artt. 3, 24 e 111 Cost. Sulla manifesta inammissibilità per mancanza di una descrizione della fattispecie adeguata alla verifica di rilevanza, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 444, n. 433 e n. 54/2008 e, con riguardo, alla verifica della non manifesta infondatezza, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 313 e n. 207/2008, n. 404/2007. Sulla manifesta inammissibilità per omessa e/o carente motivazione in ordine ai parametri costituzionali evocati, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 32/2008, n. 114/2007 e n. 39/2005.

    Art. 420-bis c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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