Codice di procedura penale

Art. 36 c.p.p. — Astensione

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Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

  • a)se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore e' debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
  • b)se e' tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti e' prossimo congiunto di lui o del coniuge;
  • c)se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
  • d)se vi e' inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
  • e)se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge e' offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
  • f)se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
  • g)se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
  • h)se esistono altre gravi ragioni di convenienza. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilita' per ragioni di coniugio o affinita', sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La dichiarazione di astensione e' presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalita' di procedura. ((4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.)) 90
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 276/2019

    Questione inammissibile
    18 dicembre 2019

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili - per difetto di rilevanza - le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 3, cod. proc. pen., censurato dal Tribunale di Fermo in riferimento agli artt. 3, 25, 97, 101 e 111 Cost., nella parte in cui non limita l'obbligo di sottoporre la dichiarazione di astensione del giudice alla decisione del presidente della corte o del tribunale al solo caso di astensione dovuta ad altre "gravi ragioni di convenienza". Il rimettente - che si ritiene "pregiudicato" per aver adottato una decisione di non luogo a procedere in altro procedimento riguardante lo stesso imputato per fatti intimamente connessi a quelli per i quali pende il giudizio principale - non ha tenuto conto del fatto che è proprio il caso "innominato" di astensione obbligatoria, disciplinata dalla norma censurata, la sede nella quale far confluire le ipotesi di astensione determinata dal pregiudizio derivante da funzioni esercitate dal giudice in altro procedimento; per cui detta disciplina assorbe l'ipotesi cui si riferisce la vicenda oggetto del procedimento a quo . Inoltre, la "modifica" che il rimettente intenderebbe perseguire darebbe vita a conseguenze eccentriche rispetto al sistema, in quanto andrebbe coordinata con l'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., il quale - nello stabilire che il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi conservano efficacia - risponde all'opportunità di prevedere che tale decisione sia adottata da un giudice diverso da quello che ha emesso i provvedimenti. La formulazione dell'art. 36, comma 1, lett. h ), cod. proc. pen., ha una sfera di applicazione sufficientemente ampia da comprendere anche le ipotesi in cui il pregiudizio alla terzietà del giudice derivi da funzioni esercitate in un diverso procedimento; in simili evenienze, per la realizzazione del principio del giusto processo, si mostra più duttile lo strumento dell'astensione e della ricusazione, che consente valutazioni in concreto e caso per caso, e che non postula oneri preventivi di organizzazione. ( Precedenti citati: sentenze n. 283 del 2000, n. 113 del 2000, n. 308 del 1997, n. 307 del 1997 e n. 306 del 1997 ).

    Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 86/2013

    Questione infondata
    14 maggio 2013

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., avente ad oggetto l'art. 36, comma 1, lettera g ), cod. proc. pen., in combinato disposto con l'articolo 34 dello stesso codice, «nella parte in cui prevede che, nel caso in cui vi sia "incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento", il giudice debba formalizzare richiesta di astensione in luogo dell'attivazione di automatismi di tipo tabellare preordinati dall'ufficio». Il rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione censurata stabilirebbe che il giudice che ha deciso l'esito del processo preliminare non possa essere lo stesso che assumerà la decisione finale, sia che essa venga assunta attraverso il rito abbreviato ovvero attraverso il dibattimento. Infatti, poiché l'istituto dell'incompatibilità si riferisce a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento e concernono la medesima regiudicanda, esso non concerne l'ipotesi del giudice che, dopo aver disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, procede con il rito abbreviato nei confronti di coimputati nel medesimo reato, dal momento che in tal caso ci si trova in presenza di procedimenti diversi, destinati, dopo la separazione, ad essere definiti taluni in sede dibattimentale, altri nelle forme del rito abbreviato. - V. cit. sentenze nn. 186/1992, 371/1996, 283/2000, 113/2000 e 490/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 6/2007

    Questione inammissibile
    19 gennaio 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 36 del codice di procedura penale, censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono tra le cause dell'astensione e/o ricusazione del giudice anche l'ipotesi in cui lo stesso abbia già preso visione e cognizione in sede civile di atti e documenti presenti nel fascicolo penale. Infatti, il giudice rimettente si limita a dare atto della proposizione di una eccezione di illegittimità costituzionale da parte dell'imputato e della posizione del pubblico ministero al riguardo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine ad essa. Inoltre, la questione è priva di rilevanza nel giudizio a quo , dato che il rimettente si è già pronunciato sulla richiesta di astensione e non risulta proposta, nel medesimo giudizio, alcuna istanza di ricusazione. - In relazione alla manifesta inammissibilità delle questioni prive di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza, v. citate, ex multis , ordinanze nn. 278/2006 e 423/2005.

    Art. 34 c.p.p. · Art. 36 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (14)

Se ne mostrano 11 su 14, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998. 9 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalita' di procedura. aggiunto: 4. Sulla dichiarazione di astensione tolto: del pretore decide il presidente del tribunale; su quella del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art36 · fonte del testo

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