Corte costituzionale

Ordinanza n. 108/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/04/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, promossi, nell'ambito di diversi

procedimenti penali, dal tribunale di Verona, sezione distaccata di

Soave, con ordinanze emesse il 21 e il 14 gennaio, il 18 febbraio, il

24 e il 3 marzo e il 16 giugno 2000, iscritte rispettivamente ai

nn. 186, 187, 188, 376, 377 e 565 del registro ordinanze 2000 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 18, 27 e 42,

1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2001 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con sei ordinanze (r.o. nn. 186, 187, 188, 376, 377

e 565 del 2000) di contenuto analogo il tribunale di Verona, sezione

distaccata di Soave, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24

(parametro evocato nelle sole ordinanze iscritte ai numeri 376 e 377

del r.o. del 2000), 25 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, come integrato dalla sentenza n. 186 del 1992,

nella parte in cui prevede l'incompatibilità alla funzione di

giudizio del giudice che negli atti preliminari al dibattimento abbia

respinto la richiesta di applicazione della pena concordata ex

art. 444 cod. proc. pen;

che in tutti i procedimenti a quibus il rimettente ha

rigettato per diversi motivi la richiesta di applicazione della pena

formulata dall'imputato, con il consenso del pubblico ministero,

prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, e

ritiene quindi di trovarsi, per effetto della sentenza n. 186 del

1992, in una situazione di incompatibilità a giudicare gli imputati

nel merito dell'imputazione loro contestata, con conseguente obbligo

di astensione ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera g) cod. proc.

pen;

che ad avviso del giudice a quo la previsione di tale ipotesi

di incompatibilità si pone in contrasto con la più recente

giurisprudenza costituzionale e, in particolare, con l'ordinanza

n. 232 del 1999, che - nel dichiarare manifestamente infondata una

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod.

proc. pen., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità ad

emettere sentenza del giudice che abbia rigettato, nella fase degli

atti preliminari al dibattimento, istanza di oblazione - ha ribadito

il principio generale secondo cui "l'imparzialità del giudice non

può ritenersi intaccata da una valutazione anche di merito compiuta

all'interno della medesima fase del procedimento";

che, a giudizio del rimettente, tali affermazioni sono state

ribadite dalla successiva ordinanza n. 443 del 1999, avente ad

oggetto una questione di legittimità costituzionale concernente la

mancata previsione dell'incompatibilità del giudice che si sia

pronunciato, negli atti preliminari al dibattimento, su misure

cautelari personali nei confronti dell'imputato;

che in tale occasione la Corte ebbe a riaffermare che la

incompatibilità conseguente al compimento di atti tipici della fase

unitaria di cui il giudice è investito "finirebbe con l'attribuire

alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di

un giudizio nel quale il giudice è investito, sicché lo stesso

giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento

di un atto processuale cui è tenuto a seguito dell'istanza di una

parte; esito, questo, non solo irragionevole, ma in contrasto con il

principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale

l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto";

che, sulla base delle medesime argomentazioni, e ritenendo

che le modifiche recate dal decreto legislativo 19 febbraio 1998,

n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo

grado), non abbiano apportato elementi di novità rispetto alle

valutazioni già espresse da questa Corte, il giudice a quo solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod.

proc. pen., come integrato dalla sentenza n. 186 del 1992,

assumendone il contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 97 Cost;

che, ad avviso del rimettente, la previsione della

incompatibilità al giudizio del giudice che abbia rigettato negli

atti preliminari al dibattimento la richiesta di pena patteggiata

determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto a

situazioni analoghe in cui la causa di incompatibilità non opera

(come quella - oggetto dell'ordinanza n. 232 del 1999 - del giudice

che negli atti preliminari al dibattimento abbia rigettato istanza di

oblazione), e nello stesso tempo irragionevolmente assoggetta alla

medesima disciplina situazioni processuali non comparabili

processualmente, "prevedendo l'incompatibilità al giudizio sia del

giudice che abbia legittimamente espresso valutazioni di merito

nell'ambito della medesima fase processuale, sia del giudice che le

abbia espresse nell'ambito di fase processuale diversa";

che la disciplina censurata violerebbe inoltre i principi di

buona amministrazione (art. 97 Cost.) e del giudice naturale

precostituito per legge, realizzando per un verso "un'assurda

frammentazione del procedimento" e per l'altro consentendo "alle

parti, mediante studiata proposizione di istanze ex art. 444 c.p.p.

inaccoglibili, di "sbarazzarsi" del loro giudice naturale,

costringendolo all'astensione";

che l'art. 24 della Costituzione sarebbe violato in quanto il

diritto di difesa della parte civile viene leso dall'allungamento dei

tempi necessari alla definizione del procedimento, "su cui vanno ad

incidere quelli della procedura di astensione ed individuazione del

nuovo giudice";

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai

nn. 376, 377 e 565 del r.o. del 2000 è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o comunque infondata;

che, a giudizio dell'Avvocatura, con l'ordinanza n. 232 del

1999 la Corte si sarebbe limitata "a dare atto della "maturazione" e

del consolidamento di un indirizzo che vuole "sterilizzato"

l'istituto delle incompatibilità all'interno della stessa fase del

giudizio, salva, eventualmente, l'applicabilità dei meccanismi

dell'astensione e della ricusazione";

che il criterio affermato consente di valutare le questioni

di legittimità costituzionale che venissero sollevate nei confronti

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., ma non potrebbe "consentire

di revocare in dubbio la permanente validità degli effetti prodotti

da altre e precedenti pronunce della Corte" che debbono rimanere

ferme a prescindere dai "mutati itinerari argomentativi [...], in

certa misura "fisiologici nel cammino di consolidamento di un

indirizzo giurisprudenziale".

Considerato che, stante la sostanziale identità delle questioni

di legittimità costituzionale sollevate dalle sei ordinanze di

rimessione emesse in distinti procedimenti dal tribunale di Verona,

deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi;

che il giudice rimettente, pur sollevando formalmente la

questione nei confronti dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale nella parte in cui, a seguito dell'integrazione

disposta dalla sentenza n. 186 del 1992, prevede l'incompatibilità

alla funzione di giudizio del giudice che negli atti preliminari al

dibattimento abbia respinto la richiesta di applicazione della pena

concordata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in realtà censura

una precedente decisione di accoglimento della Corte;

che tale sindacato non è ammissibile ai sensi degli

artt. 136, primo comma, e 137, terzo comma, Cost., nonché

dell'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, i quali,

nello stabilire che contro le decisioni della Corte costituzionale

non è consentita alcuna impugnazione, precludono in modo assoluto

qualsiasi tipo di domanda diretta a contrastare, annullare o

riformare tali decisioni (v. ordinanze n. 461 del 1999, n. 7 del

1991, nn. 203, 93 e 27 del 1990, nonché sentenza n. 29 del 1998 e

ordinanza n. 220 del 1998);

che pertanto la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 97

della Costituzione, dal tribunale di Verona, sezione distaccata di

Soave, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:108 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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