Art. 36 c.p.p. — Astensione
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Il giudice ha l'obbligo di astenersi:
- a)se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private o un difensore e' debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;
- b)se e' tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti e' prossimo congiunto di lui o del coniuge;
- c)se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;
- d)se vi e' inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;
- e)se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge e' offeso o danneggiato dal reato o parte privata;
- f)se un prossimo congiunto di lui o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;
- g)se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilita' stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario;
- h)se esistono altre gravi ragioni di convenienza. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilita' per ragioni di coniugio o affinita', sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La dichiarazione di astensione e' presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto senza formalita' di procedura. Sulla dichiarazione di astensione del pretore decide il presidente del tribunale; su quella del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 21 marzo 1998
