Corte costituzionale

Ordinanza n. 58/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso, nell'ambito di un

procedimento penale, dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di

Soave, con ordinanza emessa il 23 febbraio 2001, iscritta al n. 499

del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 26, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che con ordinanza del 23 febbraio 2001 il Tribunale di

Verona, sezione distaccata di Soave, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale,

come integrato dalla sentenza n. 186 del 1992, nella parte in cui

prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che

negli atti preliminari al dibattimento abbia respinto la richiesta di

applicazione della pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen.;

che il rimettente premette di aver rigettato la richiesta di

applicazione della pena formulata dall'imputato con il consenso del

pubblico ministero prima del compimento delle formalità di apertura

del dibattimento, ritenendo non applicabile la sospensione

condizionale della pena alla quale era stata subordinata la richiesta

di pena patteggiata per i precedenti specifici dell'imputato, e di

trovarsi quindi, per effetto della sentenza n. 186 del 1992, in una

situazione di incompatibilità a giudicare l'imputato nel merito

dell'imputazione contestatagli, con conseguente obbligo di astensione

ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera g), cod. proc. pen.;

che ad avviso del giudice a quo la previsione di tale ipotesi

di incompatibilità si pone in contrasto con la più recente

giurisprudenza costituzionale e, in particolare, con l'ordinanza

n. 232 del 1999, che ha ribadito il principio generale secondo cui

"l'imparzialità del giudice non può ritenersi intaccata da una

valutazione anche di merito compiuta all'interno della medesima fase

del procedimento";

che, a giudizio del rimettente, tali conclusioni sono state

ribadite dalla successiva ordinanza n. 443 del 1999, nella quale la

Corte ebbe a riaffermare che la incompatibilità conseguente al

compimento di atti tipici della fase unitaria di cui il giudice è

investito "finirebbe con l'attribuire alle parti la potestà di

determinare l'incompatibilità nel corso di un giudizio nel quale il

giudice è investito, sicché lo stesso giudice verrebbe spogliato di

tale giudizio in ragione del compimento di un atto processuale cui è

tenuto a seguito dell'istanza di una parte; esito, questo, non solo

irragionevole, ma in contrasto con il principio del giudice naturale

precostituito per legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe

chiedere di essere distolto";

che, sulla base delle medesime argomentazioni, e ritenendo

che le modifiche recate dal decreto legislativo 19 febbraio 1998,

n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo

grado) non abbiano apportato elementi di novità rispetto alle

valutazioni già espresse da questa Corte, il giudice a quo solleva

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod.

proc. pen., come integrato dalla sentenza n. 186 del 1992,

assumendone il contrasto con gli artt. 3, 25 e 97 Cost.;

che ad avviso del rimettente la disciplina censurata

determina una irragionevole disparità di trattamento rispetto a

situazioni analoghe in cui la causa di incompatibilità non opera e

nello stesso tempo irragionevolmente assoggetta alla medesima

disciplina situazioni processuali non comparabili processualmente;

che sarebbero violati anche i principi di "buona

amministrazione" (art. 97 Cost.) e del giudice naturale precostituito

per legge (art. 25 Cost.), in quanto da un lato si realizzerebbe

"un'assurda frammentazione del procedimento", dall'altro si

consentirebbe alle parti, "mediante studiata proposizione di istanze

ex art. 444 c.p.p. inaccoglibili, di "sbarazzarsi" del loro giudice

naturale, costringendolo all'astensione";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che con ordinanza n. 108 del 2001, successiva

all'ordinanza di rimessione, identica questione di legittimità

costituzionale sollevata dallo stesso rimettente è stata dichiarata

manifestamente inammissibile, in quanto diretta a censurare una

precedente decisione di accoglimento di questa Corte;

che la questione deve pertanto essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25 e 97

della Costituzione, dal Tribunale di Verona, sezione distaccata di

Soave, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:58 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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