Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/2002 · relatore Guido Neppi Modona

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice

di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,

dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli con

ordinanza del 21 novembre 2001, iscritta al n. 91 del registro

ordinanze 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, 1ª serie speciale, n. 11, dell'anno 2002.

Visto l'atto di costituzione di due degli imputati nel

procedimento a quo;

Udito nell'udienza pubblica del 18 giugno 2002 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Udito l'avvocato Fabio La Rotonda per le parti private.

Ritenuto che con Ordinanza emessa il 21 novembre 2001 il giudice

dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a celebrare

l'udienza preliminare del giudice che abbia già valutato la

posizione degli imputati in altro processo definito con sentenza a

seguito di giudizio abbreviato "nei confronti di coimputati

concorrenti necessari" nel medesimo reato;

che il giudice a quo premette di aver giudicato con il rito

abbreviato dodici persone imputate di traffico illecito e di

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze

stupefacenti o psicotrope; di avere dichiarato, nell'ambito dello

stesso procedimento, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio

presentata dal pubblico ministero nei confronti di altri dieci

imputati concorrenti negli stessi reati e, a seguito di nuova

richiesta del pubblico ministero, di aver fissato udienza preliminare

nei confronti di tali imputati;

che nelle more del procedimento la Corte ha dichiarato con

sentenza n. 224 del 2001 l'illegittimità costituzionale dell'art. 34

cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la incompatibilità

alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che

abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata,

nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto;

che, a seguito di tale decisione, il rimettente ha presentato

dichiarazione di astensione per gravi ragioni di convenienza, per

avere già valutato con sentenza in altro procedimento la posizione

dei coimputati concorrenti necessari, ma che l'astensione non è

stata accolta dal Presidente del Tribunale;

che il giudice a quo ritiene che dalla sentenza n. 224 del

2001 - con la quale la Corte ha affermato che, dopo le profonde

modifiche introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, "la

decisione assunta al termine dell'udienza preliminare ha valore

equiparabile al giudizio, trattandosi di una valutazione di merito

priva "di quei caratteri di sommarietà che prima della riforma erano

tipici di una delibazione tendenzialmente circoscritta allo stato

degli atti " - discende che ora tale decisione è "pregiudicante

rispetto a decisioni successive di merito nell'ambito dello stesso

processo e pregiudicabile rispetto a precedenti decisioni già

assunte";

che il rimettente rileva peraltro che con la sentenza n. 113

del 2000 la Corte, richiamando la propria precedente giurisprudenza,

ha precisato che nelle ipotesi di concorso di persone nel reato

l'aver pronunciato sentenza nei confronti di alcuno dei concorrenti

non rende per ciò stesso il giudice incompatibile al successivo

giudizio nei confronti degli altri, in quanto all'unitarietà delle

figure di concorso fa riscontro una pluralità di condotte

distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti;

che, tuttavia, "l'incompatibilità si può verificare [...]

nelle situazioni estreme individuate dalla sentenza n. 371 del 1996"

in relazione alla posizione dei concorrenti necessari di un reato

associativo, mentre nelle altre ipotesi di concorso di persone nel

reato la tutela del giusto processo è assicurata, ove sussista in

concreto pregiudizio per l'imparzialità del giudice, dagli istituti

dell'astensione ex art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen.,

nell'interpretazione che ne è stata data dalla sentenza n. 113 del

2000, e della ricusazione;

che il giudice a quo ritiene di trovarsi proprio in presenza

di una situazione equiparabile a quella presa in esame dalla Corte

con la menzionata sentenza n. 371 del 1996, in quanto dovrebbe

celebrare l'udienza preliminare nonostante abbia pronunciato, nei

confronti di altri imputati concorrenti nel medesimo reato

associativo, sentenza con la quale ha già valutato la posizione

degli odierni imputati;

che la disciplina censurata si porrebbe in contrasto: con

l'art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto alla

"situazione oramai identica" per cui è già stata dichiarata, con la

sentenza n. 371 del 1996, l'illegittimità costituzionale

dell'art. 34 cod. proc. pen; con l'art. 24 Cost., perché lede il

diritto di difesa dell'imputato, compromesso dalla precedente

valutazione effettuata nella sentenza di condanna; con l'art. 111

Cost., perché i principi di imparzialità e terzietà vengono ad

essere sacrificati "dalla naturale propensione [del giudice] a tener

fermo il giudizio precedentemente espresso in ordine alla medesima

res iudicanda";

che nel giudizio si sono costituiti due imputati nel

procedimento a quo, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio La

Rotonda, che ha depositato note difensive a sostegno

dell'accoglimento della questione di legittimità costituzionale,

richiamandosi alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di

rimessione.

Considerato che il giudice a quo chiede a questa Corte una

pronuncia che estenda la sfera di operatività dell'istituto

dell'incompatibilità all'ipotesi in cui il giudice, chiamato a

celebrare l'udienza preliminare nei confronti di alcuni imputati,

abbia già emesso sentenza in esito a giudizio abbreviato nei

confronti di altri imputati concorrenti nel medesimo reato;

che, sia con la sentenza n. 224 del 2001, richiamata dal

rimettente, sia con la successiva sentenza n. 335 del 2002, questa

Corte ha affermato che l'udienza preliminare è divenuta "un momento

di "giudizio " e quindi, ove ne sussistano i presupposti, rientra

"pianamente nelle previsioni dell'art. 34 del codice che dispongono

per l'appunto l'incompatibilità a giudicare del giudice che abbia

già giudicato sulla medesima res iudicanda";

che, in caso di concorso di persone nel reato, secondo la

costante giurisprudenza di questa Corte alla comunanza

dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte

distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare

oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra, salve

le ipotesi estreme, prese in esame dalle sentenze n. 371 del 1996 e

n. 241 del 1999 e precisate da successive decisioni (v., in

particolare, la sentenza n. 113 del 2000), che giustificano

l'operatività dell'istituto dell'incompatibilità anche quando le

funzioni pregiudicante e pregiudicata si collocano in procedimenti

diversi;

che nel caso di specie non si versa nella peculiare

situazione individuata dal rimettente con riferimento alla sentenza

n. 371 del 1996, posto che la posizione dei concorrenti nel medesimo

reato, già oggetto di precedente valutazione, non costituisce

"elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato

contestato agli altri concorrenti";

che non vi è pertanto motivo di discostarsi dall'indirizzo,

costantemente seguito da questa Corte, secondo cui la sfera di

applicazione dell'istituto dell'incompatibilità si riferisce a

situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si

verificano all'interno del medesimo procedimento (v. da ultimo

sentenze n. 283 e n. 113 del 2000 e ordinanza n. 441 del 2001,

nonché le sentenze n. 306, n. 307 e n. 308 del 1997), mentre, se il

pregiudizio per l'imparzialità del giudice deriva da attività

compiute in un procedimento diverso, il principio del giusto processo

trova attuazione mediante gli istituti dell'astensione e della

ricusazione, "anch'essi preordinati alla salvaguardia delle esigenze

di imparzialità della funzione giudicante, ma secondo una logica a

posteriori e in concreto" (v. da ultimo, in una situazione speculare

a quella oggetto del presente giudizio, ordinanza n. 441 del 2001 e

le precedenti decisioni in materia ivi richiamate);

che in particolare, al fine di porre rimedio all'eventuale

pregiudizio per l'imparzialità del giudice dell'udienza preliminare

denunciato dal rimettente, soccorrono gli istituti della astensione

per "altre gravi ragioni di convenienza", estesa alle funzioni

giurisdizionali legittimamente svolte in altro procedimento alla

stregua dell'interpretazione riservata dalla sentenza n. 113 del 2000

all'art. 36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen., e della

ricusazione, alla quale, a seguito della sentenza n. 283 del 2000, si

può fare ricorso anche nelle ipotesi in cui il giudice abbia già

espresso in un diverso procedimento una valutazione di merito sullo

stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto;

che pertanto, tenuto conto della diversa sfera di

operatività degli istituti dell'incompatibilità e

dell'astensione-ricusazione, egualmente preordinati alla piena tutela

del principio del giusto processo, la questione va dichiarata

manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della

Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di

Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:367 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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