Corte costituzionale

Sentenza n. 113/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/2000 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 36 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

18 novembre 1997 dal Tribunale di Sondrio, iscritta al n. 253 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 2000 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 18 novembre 1997, il Tribunale di

Sondrio ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo

36 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede tra

le cause di astensione l'avere il giudice precedentemente pronunciato

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di uno o più concorrenti

nel reato.

Il remittente premette di avere pronunciato - nel corso di un

procedimento a carico di numerosi imputati dei reati di cui agli

artt. 2621, numero 1, cod. civ., 81, 110, 640, primo comma, e 640-bis

cod. pen. - sentenza di applicazione della pena su richiesta nei

confronti di alcuni degli imputati, disponendo la separazione delle

posizioni degli imputati "non patteggianti" che ora si trova a

giudicare per gli stessi fatti.

Il giudice a quo richiama la sentenza n. 371 del 1996 di questa

Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un

imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare

una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale

la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua

responsabilità penale sia già stata comunque valutata, e rileva che

le successive sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997 hanno precisato

che l'istituto dell'incompatibilità è limitato a salvaguardare

l'imparzialità del giudice in relazione ai soli atti compiuti

all'interno del procedimento, escludendo (con l'eccezione della

particolare ipotesi prevista, appunto, dalla sentenza n. 371 del

1996) la sussistenza di ipotesi di incompatibilità in relazione ad

atti compiuti in altri procedimenti.

Secondo il remittente, la situazione prospettata non potrebbe

dirsi risolta dalla citata sentenza n. 371 del 1996 per un duplice

ordine di ragioni: quella sentenza riguarderebbe l'ipotesi in cui il

giudice si sia espresso, nella precedente sentenza, sulla posizione

di un concorrente necessario nel reato, mentre il giudizio a quo

riguarda imputati ai quali sono contestati reati a concorso

eventuale; nella fattispecie in esame, inoltre, la valutazione

dell'insussistenza dei presupposti per pronunciare sentenza ex

art. 129 cod. proc. pen. è stata compiuta in altro, separato

procedimento.

Tuttavia - osserva ancora il remittente - nella sentenza di

applicazione della pena su richiesta resa per i concorrenti nel

reato, egli avrebbe compiuto una valutazione in ordine alla

insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per pronunciare

sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. che non potrebbe non

pregiudicare la sua imparzialità nei confronti dei residui imputati

"non patteggianti", per la "forza della prevenzione" che spinge a

mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto

in altri momenti decisionali.

Ad avviso del Tribunale di Sondrio, "la descritta situazione

processuale dovrebbe normativamente concretizzare un obbligo di

astensione in ossequio ai principi desumibili dagli artt. 3 e 24

Cost.", ma l'art. 36 cod. proc. pen., "come attualmente vigente", non

prevederebbe questa ipotesi di astensione e le norme sull'astensione

e sulla ricusazione del giudice non sarebbero suscettibili di

applicazione analogica. In particolare, la fattispecie in esame non

potrebbe essere ricompresa in quella prevista dalla lettera h) del

citato art. 36, poiché, "per giurisprudenza pacifica, siffatta causa

di astensione attiene esclusivamente a ragioni di convenienza

extraprocessuali".

Poiché questa Corte, nelle citate sentenze del 1997, ha

affermato che "qualora una situazione carente dal punto di vista

dell'imparzialità non potesse trovare soluzione alla stregua degli

articoli 36 e 37 cod. proc. pen., quali attualmente vigenti, potrebbe

aprirsi la via per un'ulteriore, ma diversamente impostata, questione

di legittimità costituzionale" (sentenza n. 306 del 1997), il

remittente ritiene non manifestamente infondata la prospettata

questione di legittimità costituzionale, la cui rilevanza

discenderebbe dal fatto che il suo eventuale accoglimento

comporterebbe l'obbligo per il collegio di astenersi dal celebrare il

dibattimento nei confronti degli imputati "non patteggianti", mentre

il suo rigetto lo obbligherebbe al giudizio.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e, in

subordine, infondata.

Secondo l'Avvocatura, dalla lettura della sentenza n. 371 del

1996 emergerebbe che questa Corte non ha limitato - come, invece,

ritiene il remittente - la sfera di applicazione di quella pronuncia

alle sole ipotesi di concorso necessario nel reato. Conseguentemente

la questione prospettata avrebbe dovuto investire l'art. 34 cod.

proc. pen., e non il censurato art. 36 dello stesso codice. Anche

così rettificata, comunque, la questione non sarebbe riconducibile

alle indicazioni contenute in quella sentenza, in quanto non

muoverebbe "da una valutazione espressa in sede di giudizio

dibattimentale (così, nella sentenza n. 371 del 1996), bensì da una

valutazione (che si asserisce) espressa in sede di applicazione della

pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen.". La

questione sarebbe in ogni caso infondata per i motivi enunciati da

questa Corte nell'ordinanza n. 340 del 1997, con cui è stata

dichiarata la manifesta infondatezza di analoga questione di

legittimità costituzionale, posto che non risulterebbe che, nella

sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti

dei concorrenti, il giudice a quo abbia espresso una valutazione,

neppure superficiale o sommaria, circa la responsabilità degli

ulteriori concorrenti estranei al processo, la posizione dei quali

sarebbe rimasta impregiudicata. Considerato in diritto

1. - L'ordinanza di remissione ha ad oggetto l'articolo 36 del

codice di procedura penale, del quale viene denunciata

l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede tra le

cause di astensione l'avere il giudice precedentemente pronunciato

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi

dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di uno o più concorrenti

nel reato.

Secondo il remittente, nell'accertare l'insussistenza dei

presupposti di fatto e di diritto per pronunciare sentenza di

assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., egli avrebbe compiuto

valutazioni pregiudicanti per gli imputati non patteggianti.

Richiamata la giurisprudenza di questa Corte nella quale si

invita ad avere riguardo agli istituti dell'astensione e della

ricusazione nei casi in cui un pregiudizio provenga dall'esercizio di

funzioni compiute in un diverso procedimento (sentenze nn. 306, 307 e

308 del 1997), il giudice a quo rileva che nell'art. 36 del codice di

procedura penale non vi sarebbe alcuna disposizione che preveda in

simili ipotesi l'obbligo di astenersi, posto che, a suo avviso, le

"gravi ragioni di convenienza", di cui parla il comma 1 alla lettera

h), sarebbero esclusivamente extraprocessuali.

2. - La questione è infondata nei sensi di cui appresso si

dirà.

Nelle sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997, richiamate dal

remittente, è tratteggiato il diverso ambito di operatività delle

incompatibilità di cui all'art. 34 cod. proc. pen., da un lato, e

dell'astensione e della ricusazione, regolate dagli artt. 36 e 37

cod. proc. pen., dall'altro. Le prime postulano un onere di

organizzare preventivamente la terzietà del giudice, onere

esigibile, in linea di massima e salvo i casi estremi che hanno dato

luogo alla sentenza n. 371 del 1996 (e alla successiva sentenza

n. 241 del 1999), allorché il pregiudizio all'imparzialità consegua

da funzioni esercitate dal giudice in un medesimo procedimento

penale. Quando il pregiudizio derivi invece dall'esercizio di

funzioni in un procedimento diverso, lo strumento di garanzia della

terzietà deve attenersi, di regola, all'area degli istituti

dell'astensione e della ricusazione, poiché la tutela preventiva,

alla quale è ordinato l'istituto dell'incompatibilità, finirebbe

col disperdere in una normazione casistica indefinita e in una

imprevedibile molteplicità di fattispecie applicative la tematica

della possibile menomazione dell'imparzialità del giudice, e ciò a

causa della estrema varietà di contenuto che gli atti di

giurisdizione possono assumere nei diversi procedimenti.

3. - Il remittente, intendendo seguire le indicazioni contenute

nelle tre consecutive sentenze del 1997 appena citate, ritiene,

tuttavia, che l'art. 36 cod. proc. pen., concernente l'astensione del

giudice, nella sua attuale formulazione, non contenga alcuna

disposizione idonea a scongiurare il pericolo di menomazione

dell'imparzialità nei casi in cui il pregiudizio provenga

dall'avvenuto esercizio di funzioni in un procedimento diverso. A suo

avviso, infatti, la proposizione di cui al comma 1, lettera h),

dell'art. 36 ("altre gravi ragioni di convenienza") non riguarderebbe

il compimento di attività giurisdizionale ma si riferirebbe solo a

situazioni che investirebbero il giudice uti privatus.

Ma il valore deontico del principio del giusto processo si

esprime, in questo caso, sul piano interpretativo ed impedisce di

attribuire alla locuzione "altre gravi ragioni di convenienza" un

significato così ristretto da escludervi l'esercizio di funzioni in

un diverso procedimento che abbia avuto, in concreto, un contenuto

pregiudicante. La disposizione in oggetto pone una norma di chiusura

a cui devono essere ricondotte tutte le ipotesi non ricadenti nelle

precedenti lettere e nelle quali tuttavia l'imparzialità del giudice

sia da ritenere compromessa.

Il termine "convenienza", che nel linguaggio comune allude a

regole non giuridiche di comportamento sociale, sembrerebbe invero

orientare nel senso che i presupposti di questa figura di astensione

abbiano natura extraprocessuale, sicché il giudice che sia chiamato

a farne applicazione sia investito di facoltà discrezionali assai

ampie. Tale rilievo, meramente lessicale, perde il suo carattere di

decisività se la proposizione normativa viene letta in connessione

logico-sistematica con le altre previsioni del medesimo art. 36. In

esso, alla lettera h) si parla di "altre" gravi ragioni di

convenienza. Non importa se "altre" stia qui per "diverse" o per

"ulteriori"; rileva unicamente il fatto che grazie all'uso di questo

termine tutte le cause di astensione elencate nelle precedenti

lettere dello stesso comma 1 dell'art. 36, nel linguaggio del

legislatore, sono da considerare, a loro volta, "altre" e, quindi,

"ragioni di convenienza" anch'esse. Sono tali, ad esempio, quelle di

cui alla lettera g), molte delle quali hanno sicuramente origine

processuale. Quale logico corollario se ne desume che, nella lettera

h), la parola "convenienza" assume un valore prescrittivo tale da

imporre l'osservanza di un obbligo giuridico che non riguarda

soltanto situazioni private del giudice, ma include l'attività

giurisdizionale che egli abbia svolto, legittimamente, in altri

procedimenti.

Eventuali residue incertezze di lettura sono del resto destinate

a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico

preminente, il principio di supremazia costituzionale. Questo impone

infatti all'interprete di optare, tra più soluzioni astrattamente

possibili, per quella che renda la disposizione conforme alla

Costituzione: nella specie conforme al principio del giusto processo,

secondo le indicazioni già contenute nelle sentenze nn. 306, 307 e

308 del 1997.

4. - Chiarito il significato della locuzione "altre gravi ragioni

di convenienza", si rende necessaria una precisazione con riguardo

alla vicenda di cui si tratta nel giudizio principale.

La presente sentenza interpretativa non procede affatto dall'idea

che esista un obbligo di astensione generalizzato nelle ipotesi in

cui un medesimo giudice, che abbia pronunciato sentenza nei confronti

di alcuni concorrenti, si trovi a giudicare separatamente altri

concorrenti.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire che, nelle ipotesi di

concorso di persone nel medesimo reato, l'aver pronunciato sentenza

(nella specie, di applicazione della pena su richiesta) nei confronti

di alcuno dei concorrenti non rende per ciò stesso il giudice

incompatibile al successivo giudizio nei confronti degli altri. È

infatti ferma, nella giurisprudenza costituzionale in materia, la

massima enunciata nelle sentenze nn. 186 del 1992 e 439 del 1993, e

ribadita nella sentenza n. 371 del 1996, secondo cui, nella naturale

unitarietà delle figure di concorso, alla comunanza dell'imputazione

fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a

ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di

responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni,

suscettibili di sfociare in un accertamento positivo nell'un caso e

negativo nell'altro.

Non può, però, escludersi che, per il peculiare atteggiarsi

delle singole fattispecie, l'accertamento che il giudice abbia

compiuto in una precedente sentenza possa determinare un pregiudizio

alla sua imparzialità nel successivo procedimento a carico di altro

o di altri concorrenti. In simili casi, al di là delle ipotesi

estreme che hanno dato luogo alle sentenze nn. 371 del 1996 e 241 del

1999, nelle quali il turbamento della posizione di terzietà del

giudice è stato inquadrato tra le cause di incompatibilità ex

art. 34, soccorre l'art. 36, comma 1, lettera h), del codice di

procedura penale, nell'interpretazione non restrittiva alla quale

vincola il principio del giusto processo.

La formula "altre gravi ragioni di convenienza" impone in

definitiva una valutazione caso per caso, e si deve perciò escludere

che il pregiudizio, nelle ipotesi di assoggettamento dei concorrenti

a procedimenti distinti dinanzi allo stesso giudice, sussista sempre

e necessariamente, sicché alla fattispecie plurisoggettiva del

concorso di persone nel reato debba corrispondere sul piano

processuale l'onere di realizzare il simultaneus processus nei

confronti di tutti i concorrenti, ovvero, in caso di processi

separati, un automatico dovere di astensione del giudice nel

successivo giudizio.

5. - L'aver chiarito che la formulazione dell'art. 36, comma 1,

lettera h) del codice di procedura penale ha una sfera di

applicazione sufficientemente ampia da comprendere anche le ipotesi

in cui il pregiudizio alla terzietà del giudice derivi da funzioni

esercitate in un diverso procedimento costituisce svolgimento di

quanto prefigurato da questa Corte nelle sentenze nn. 306, 307 e 308

del 1997, nelle quali si è indicato, per la realizzazione del

principio del giusto processo, in simili evenienze, il più duttile

strumento dell'astensione e della ricusazione, che consente

valutazioni in concreto e caso per caso, e che non postula oneri

preventivi di organizzazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36 del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24

della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 20 aprile 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:113 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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