Art. 115-bis c.p.p. — Garanzia della presunzione di innocenza

Salvo quanto previsto dal comma 2, nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilita' penale dell'imputato, la persona sottoposta a indagini o l'imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non e' stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Tale disposizione non si applica agli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. Nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilita' penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorita' giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'interessato puo', a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando e' necessario per salvaguardare la presunzione di innocenza nel processo. Sull'istanza di correzione il giudice che procede provvede, con decreto motivato, entro quarantotto ore dal suo deposito. Nel corso delle indagini preliminari e' competente il giudice per le indagini preliminari. Il decreto e' notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al pubblico ministero, i quali, a pena di decadenza, nei dieci giorni successivi, possono proporre opposizione al presidente del tribunale o della corte, il quale decide con decreto senza formalita' di procedura. Quando l'opposizione riguarda un provvedimento emesso dal presidente del tribunale o dalla corte di appello si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 4.

Testo vigente dal 14 dicembre 2021

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 115-bis c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 8927/2025

    4 marzo 2025

    La Sesta Sezione, in tema di impugnazioni, ha affermato che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2024, il provvedimento di archiviazione per avvenuta estinzione del reato conseguente alla sua prescrizione, che contiene affermazioni sulla sussistenza dello stesso e sulla colpevolezza dell’indagato, è abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, nel caso in cui ratione temporis non sia impugnabile con il rimedio previsto dall’art. 115-bis cod. proc. pen.

    Art. 115-bis c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 1276/2025

    13 gennaio 2025

    La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che, a seguito dell’introduzione nell’ordinamento processuale penale del disposto dell’art. 115-bis cod. proc. pen., avverso il provvedimento di archiviazione contenente apprezzamenti sulla colpevolezza dell’indagato è esperibile il solo rimedio previsto dalla norma indicata, non residuando la possibilità di proporre ricorso per cassazione per abnormità, posto che tale rimedio impugnatorio ha natura residuale e, pertanto, non è esperibile ove siano normativamente previsti rimedi tipici.

    Art. 115-bis c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art115bis · fonte del testo

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