Art. 33-bis c.p.p. — Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale

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Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

  • a)delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
  • b)delitti previsti dal capo I dei titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;
  • c)delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513- bis, 564, da 600-bis a 600sexies puniti con reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609quater e 644 del codice penale;
  • d)delitti previsti dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del codice civile, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
  • e)delitti previsti dall'articolo 1136 del codice della navigazione;
  • f)delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
  • g)delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonche' dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
  • h)delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 in materia di associazioni di carattere militare;
  • i)delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
  • 1)delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
  • m)delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;
  • n)delitto previsto dall'articolo 29 secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
  • o)delitto previsto dall'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto- legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori;
  • p)delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazione, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa;
  • q)delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche. Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni ((, anche nell'ipotesi del tentativo)). Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

90b

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dal D.L. 24 maggio 1999, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1999, n. 234 ha disposto (con l'art. 247, comma 2-bis) che le disposizioni del presente articolo divengono efficaci dal 2 gennaio 2000.

Testo in vigore dal 8 giugno 2000 al 19 aprile 2001

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 182/2007

    Questione inammissibile
    12 giugno 2007

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33- bis , comma 1, lettera b) , cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 25 Cost., nella parte in cui non comprende tra le esclusioni dalla competenza collegiale il reato di indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato ex art. 316- ter cod. pen.. Infatti, la richiesta di trasferire, mediante una pronuncia additiva, la cognizione di tale reato dal tribunale in composizione collegiale a quello in composizione monocratica è basata sulla ritenuta anomalia sistematica della collocazione dell'art. 316- ter nel corpo del codice penale, però il tribunale rimettente non spiega quali principi costituzionalmente protetti sarebbero lesi per effetto di tale asimmetria, e non è compito della Corte procedere ad aggiustamenti delle norme processuali per mere esigenze di coerenza sistematica, senza che si possano rilevare lesioni di diritti costituzionalmente tutelati.

    Art. 33-bis c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 98/2001

    Questione inammissibile
    4 aprile 2001

    Riuniti i giudizi, Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis comma 1, lettera b del codice di procedura penale (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale), come modificato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica…

    Art. 33-bis c.p.p. · Art. 10 Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense · Art. 3 cost. · Art. 215 Codici penali militari di pace e di guerra

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 8 giugno 2000

Confronto con la versione in vigore dal 2 gennaio 2000 al 8 giugno 2000. 6 parole tolte, 4 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: (Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale).Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

… i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anniaggiunto: , anche nell'ipotesi del tentativo. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art33bis · fonte del testo

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