Codice civile

Art. 2621 c.c. — False comunicazioni sociali

[1]((Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

[2]La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23

83a

Il D.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che e' concessa amnistia, alle condizioni sopra indicate, per i reati, commessi fino al 30 settembre 1991, previsti dal presente articolo, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare quelli indicati nel comma 1 del presente articolo ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.

Testo vigente dal 14 giugno 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 196/2007

    Altra decisione
    14 giugno 2007

    Va ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 c.c., come sostituiti dall'art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, censurati in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 117 Cost., all'art. 6 della Direttiva CEE, 9 marzo 1968, n. 151 nonché all'art. 10 del Trattato CEE. Invero, successivamente alle ordinanze di rimessione, è intervenuta la legge 28 dicembre 2005, n. 262, il cui art. 30 ha sostituito le norme impugnate, modificando l'assetto delle figure criminose in rapporto a diversi profili investiti dalle censure di costituzionalità, sicché si rende necessario verificare se - anche alla luce dei principi in tema di successione delle leggi penali (concernendo i giudizi principali fatti commessi sotto il vigore dell'originaria disciplina di cui all'art. 2621, numero 1, cod. civ. e, dunque, in epoca anteriore ad entrambi gli interventi novativi succedutisi nel tempo) - le questioni sollevate restino o meno rilevanti alla luce dello ius superveniens .

    Art. 2621 c.c. · Art. 2622 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 70/2006

    Altra decisione
    24 febbraio 2006

    Restituzione degli atti ai giudici rimettenti, a causa del sopravvenuto mutamento del quadro normativo, nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come modificati dal decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, "nella parte in cui non consentono l'effettività, a mezzo di idoneo meccanismo processuale, della adeguata sanzione penale prevista dalla direttiva medesima e nella parte in cui non prevedono adeguato mezzo processuale in grado di consentire la celebrazione del processo penale entro i termini di prescrizione dei reati previsti dalle stesse norme". Il mutato quadro legislativo, infatti, incide in modo evidente sull'oggetto dei giudizi di costituzionalità, donde la necessità di una nuova valutazione sul punto da parte dei giudici rimettenti circa la rilevanza delle questioni sollevate alla luce del ius superveniens nonché dei principi in tema di successione delle leggi penali (discutendosi, nei giudizi principali, di fatti commessi sotto il vigore dell'originaria disciplina di cui all'art. 2621, numero 1, cod. civ.).

    Art. 2621 c.c. · Art. 2622 c.c. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 161/2004

    Questione inammissibile
    1 giugno 2004

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2621 e 2622 del codice civile, come sostituiti dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui tali norme - le quali delineerebbero una «fattispecie a formazione progressiva», reprimendo l’una la «dichiarazione infedele», e l’altra «la dichiarazione infedele a cui consegua un danno specifico e concreto per singoli soci e creditori» - forniscono risposte repressive assai diverse tra loro, costituendo la prima un illecito contravvenzionale (art. 2621 cod. civ.) e la seconda un illecito di natura delittuosa (art. 2622 cod. civ.), a fronte dell’identità del dolo specifico - di inganno dei soci o del pubblico e di ingiusto profitto - che invece caratterizza le due figure criminose. Il rimettente, infatti, nel formulare il quesito di costituzionalità - che investe, nella sostanza, il trattamento sanzionatorio della figura contravvenzionale -, oltre a non specificare in quale direzione dovrebbe concretamente esplicarsi l'intervento correttivo della Corte, offre una motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria circa la sua rilevanza nel procedimento ‘a quò; a) omettendo di spiegare per quale ragione la falsità oggetto del procedimento principale integrerebbe, oltre alla contravvenzione, anche il delitto; b) non precisando per quale ragione lo stesso ravvisi il difetto della condizione di procedibilità del delitto per mancanza di querela pur a fronte di taluni indici, forniti dallo stesso rimettente nell'ordinanza di rimessione, che lascerebbero viceversa propendere per la sua sussistenza; c) assumendo che l'eventuale remissione della querela per il delitto impedirebbe di configurare l’ipotesi contravvenzionale, stante il rapporto di specialità che intercorrerebbe tra le due norme impugnate, dopo avere viceversa affermato che la mancata proposizione della querela per il delitto lascerebbe comunque salva la possibilità di perseguire 'ex officiò come contravvenzione il falso dannoso per i soci o i creditori.

    Art. 2621 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Le disposizioni penali dettate dal titolo XI hanno un duplice fine: coordinare agli scopi ed agli istituti del nuovo codice le norme penali della legge 4 giugno 1931, n. 660, concernenti le società commerciali; fornire di tutela penale le più importanti fra le innovazioni che con il libro del lavoro si attuano sul piano del regime corporativo del lavoro.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1059

  • Fra le disposizioni che mirano al primo dei fini indicati sono salienti quelle degli articoli 2621, 2624, 2625 e 2628. Nell'art. 2621, n. 1, appagando un bisogno avvertito nella pratica e risolvendo una questione a lungo dibattuta, si è configurata l'ipotesi di falsità in relazioni, bilanci o in altre comunicazioni sociali, nel fatto di coloro che «fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero», anzichè, come si legge nell'art. 2 della legge del 1931, nel fatto di coloro che «fraudolentemente espongono fatti falsi». Giustamente si osservava che questa locuzione o implica una tautologia perchè l'esporre fatti falsi è già azione fraudolenta, o impone un significato del «fraudolentemente» che gravita sull'elemento soggettivo del reato fino ad esigere l'accertamento dell'animus decipiendi et lucrandi, (in questo senso alcuni proponevano che all'avverbio «fraudolentemente» si sostituisse la frase «a scopo di frode»). È sembrato pertanto meglio rispondente alle finalità della norma, rettificarne il testo nel modo su indicato. Col nuovo testo infatti si evita la tautologia, ma si evita anche il pericolo di chiedere per l'esistenza del reato (avente ad oggetto atti che, almeno per la loro influenza sul credito e sulla fede pubblica, devono ormai ritenersi più vicini agli atti pubblici, che alle scritture private) un elemento soggettivo diverso e più intenso di quello richiesto per le varie forme di comune falso in atto pubblico, ossia una intenzione di frode anzichè la coscienza e la volontà di produrre con le false esposizioni un semplice stato di pericolo. Nel secondo comma dell'art. 2624 si è abolita la discriminazione che il corrispondente comma dell'art. 6 della legge 1931 conteneva, sostituendola col rinvio alle norme che le leggi per la tutela del credito, oggi vigenti, hanno apprestate. Sostanziale modificazione ha subito il reato di manovre fraudolente sui titoli delle società (art. 2628). L'art. 5 della legge 1931 vi ravvisa un reato di danno con dolo specifico. È sembrato invece più conforme alle necessità di tutela del patrimonio delle società e del credito adeguare meglio il reato alla struttura del reato di aggiotaggio in generale. Si è così adottato, quanto alla fattispecie materiale, lo stampo della previsione che l'art. 501 del codice penale fornisce, facendone un reato di pericolo, e si è ridotto l'elemento soggettivo al dolo generico. In questo gruppo di norme semplicemente aggiornate possono comprendersi anche gli articoli 2622, 2623, 2626, 2627 e 2632. Ciò che di nuovo e diverso essi presentano rispetto agli articoli 3, 7, 8 e 9 della legge 1931 è dovuto a ciò che di nuovo e diverso il libro del lavoro inserisce nella struttura della società, nel sistema delle garanzie e delle forme e nella più severa disciplina delle funzioni e delle responsabilità degli organi sociali. Disciplina che riceve caratteristica affermazione nella pena che si è creduto aumentare notevolmente (un massimo non di uno, ma di tre anni) in confronto dei sindaci, dalla cui vigilanza operosa e costante può dipendere tanta parte del destino della società.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1060

Che cosa è cambiato dal 14 giugno 2015

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 2006 al 14 giugno 2015. 220 parole tolte, 41 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Salvo quanto previsto dall'articoloaggiunto: Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, tolto: con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali tolto: previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, aggiunto: previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali aggiunto: rilevanti non rispondenti al vero tolto: ancorche' oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni aggiunto: ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale tolto: essa aggiunto: la stessa appartiene, in modo aggiunto: concretamente idoneo ad indurre tolto: in errore i destinatari sulla predetta situazione aggiunto: altri in errore, sono puniti con tolto: l'arresto fino a due aggiunto: la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La tolto: punibilita' e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino aggiunto: stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzitolto: .

tolto: La punibilita' e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le falsita' o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

tolto: In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

tolto: Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2621 · fonte del testo

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