Art. 223 fallimento — Fatti di bancarotta fraudolenta

Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di societa' dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: ((1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.)) 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della societa'. Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

Testo vigente dal 16 aprile 2002

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 222/2018

    Illegittimità dichiarata
    5 dicembre 2018

    1) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di A. M., parte civile nel giudizio a quo; 2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo…

    Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 41 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 369/2002

    Altra decisione
    18 luglio 2002

    Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, secondo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 27 della Costituzione, nella parte in cui, richiamando l'art. 2621 del codice civile, non richiede, per la configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta, un nesso causale tra le false comunicazione sociali ed il successivo fallimento della società. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, sono sopravvenute modifiche normative che investono sia la norma incriminatrice censurata sia quella da essa richiamata, sicché si rende necessario il riesame della rilevanza della questione.

    Art. 27 cost. · Art. 2621 c.c. · Art. 223 fallimento · Art. 11 Delega al Governo per la riforma del diritto societario

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 16 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1942 al 16 aprile 2002. 8 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: 1) hanno commesso aggiunto: 1. Hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della societa', commettendo alcuno dei fatti tolto: preveduti aggiunto: previsti dagli articoli 2621, 2622, tolto: 2623 aggiunto: 2626, 2627, 2628, tolto: 2630, comma primo, aggiunto: 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civiletolto: ;

aggiunto: . 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della societa'. Si applica altresi' in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art223 · fonte del testo

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