Codice di procedura penale

Art. 33 c.p.p. — Capacità del giudice

Le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario. Non si considerano attinenti alla capacita' del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. Non si considerano altresi' attinenti alla capacita' del giudice ne' al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico. 90 90a

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

90

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

90a

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo vigente dal 4 luglio 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 467/2000

    Questione infondata
    3 novembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 1, comma secondo, della legge 7 maggio 1981, n. 180, agli artt. 7'bis' e 97 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (modificati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133) e al r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui consentirebbero provvedimenti di applicazione e supplenza dei magistrati dei Tribunali militari del tutto discrezionali e privi di motivazione, senza prevedere che si determinino nullità per inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice. Come sottolineato da questa Corte nella sentenza n. 392 del 2000 che - successivmaente alle attuali ordinanze di rimessione ha dichiarato non fondata identica questione - la premessa interpretativa da cui muove il rimettente non può essere condivisa in quanto si deve ritenere che nell'ambito dell'ordinamento giudiziario militare operino tutte le norme dell'ordinamento giudiziario comune, ivi comprese quelle che disciplinano le applicazioni o le supplenze dei magistrati mancanti o impediti. Pertanto, anche nell'ordinamento giudiziario militare, applicazioni e supplenze possono essere disposte solo seguendo criteri prefissati e con provvedimenti motivati che consentano di verificare la rispondenza di ogni singolo provvedimento adottato ai presupposti e ai criteri obiettivi indicati dal Consiglio della magistratura militare. Precedente specifico: sent. n. 392 del 2000. L.T.

    Art. 33 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 1 Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 758/1988

    Questione inammissibile
    30 giugno 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33 e 74 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Messina con ordinanza del 2 marzo 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1988. Il…

    Art. 33 c.p.p. · Art. 74 c.p.p. · Art. 25 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998. 3 parole tolte.

tolto: (Capacita' del giudice).Le condizioni di capacita' del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188

    Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art33 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari