Corte costituzionale

Ordinanza n. 98/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/04/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 33-bis comma 1,

lettera b, del codice di procedura penale (Attribuzioni del tribunale

in composizione collegiale), come modificato dall'art. 10 della legge

16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul

procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre

modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e

all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso

civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di

esercizio della professione forense), promossi con ordinanze emesse

il 1° marzo 2000 dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale

militare di Torino, il 13 gennaio 2000 dal giudice dell'udienza

preliminare del tribunale militare di Padova ed il 5 aprile 2000 dal

tribunale militare di Padova, iscritte, rispettivamente, ai

numeri 190, 263 e 490 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 18, 22 e 39, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2001 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1° marzo 2000, pervenuta a

questa Corte il 4 aprile 2000 (r.o. n. 190 del 2000), il giudice

dell'udienza preliminare del tribunale militare di Torino, ritenendo

di dover emettere il decreto che dispone il giudizio per il reato di

peculato militare, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 33-bis comma 1, lettera b, del codice di procedura penale

(Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale), come

modificato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1999, n. 479

(Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in

composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura

penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario.

Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità

spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione

forense), "laddove non prevede che sia attribuito al tribunale

militare in composizione collegiale il reato di peculato militare di

cui all'art. 215 del codice penale militare di pace";

che il giudice a quo - ritenendo che, in forza del principio

di "complementarità" di cui all'art. 261 del codice penale militare

di pace (per cui, salvo che la legge non disponga altrimenti, si

applicano anche per i procedimenti davanti al tribunale militare le

disposizioni del codice di procedura penale), trovi applicazione

anche nei giudizi militari la normativa sul giudice unico di primo

grado, che attribuisce alcuni reati al tribunale in composizione

monocratica e altri reati al tribunale in composizione collegiale -

osserva che, mentre alla stregua degli articoli 33-bis e 33-ter cod.

proc. pen. il reato di peculato comune è giudicato dal tribunale in

composizione collegiale, il reato di peculato militare sarebbe invece

giudicato dal tribunale in composizione monocratica, trattandosi di

reato punito con pena non superiore nel massimo a dieci anni, e per

il quale l'art. 33-bis non prevede la composizione collegiale;

che pertanto, ad avviso del remittente, egli dovrebbe

emettere il decreto che dispone il giudizio davanti al tribunale in

composizione monocratica, ma che ciò darebbe luogo ad una

illegittima disparità di trattamento fra imputati di peculato comune

e imputati di peculato militare, figure delittuose fra loro identiche

e punite con identica sanzione edittale nel massimo;

che il nuovo testo dell'art. 33-bis comma 1, lettera b, cod.

proc. pen., omettendo di includere anche il reato di peculato

militare fra quelli attribuiti al tribunale in composizione

collegiale, sarebbe dunque in contrasto con l'art. 3 della

Costituzione, per la irrazionalità del sistema e per la

ingiustificata disparità di trattamento fra i soggetti imputabili

dei due reati;

che identica questione, sulla base dei medesimi argomenti, ha

sollevato, nel corso di un procedimento per peculato militare, il

giudice dell'udienza preliminare del tribunale militare di Padova,

con ordinanza emessa il 15 gennaio 2000, pervenuta a questa Corte il

26 aprile 2000 (r.o. n. 263 del 2000);

che analoga questione è stata sollevata, nel corso del

dibattimento relativo ad un giudizio per peculato militare, dal

tribunale militare di Padova in composizione monocratica, con

ordinanza emessa il 5 aprile 2000, pervenuta a questa Corte il

5 giugno 2000 (r.o. n. 490 del 2000);

che anche quest'ultima autorità remittente svolge argomenti

sostanzialmente coincidenti con quelli delle due prime ordinanze,

sottolineando che la asserita disparità di trattamento fra imputati

di peculato e imputati di peculato militare non potrebbe collegarsi

alla diversa gravità delle ipotesi di reato essendo il peculato

militare punito con pena, nel minimo, inferiore a quella comminata

per il peculato comune, in quanto una diversa valutazione delle due

fattispecie non potrebbe essere desunta da particolari ragioni

inerenti all'amministrazione militare;

che non vi è stata costituzione di parti né intervento del

Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che le tre ordinanze di rimessione sollevano la

medesima questione, sicché i relativi giudizi possono essere riuniti

per essere decisi con unica pronuncia;

che è erroneo il presupposto, da cui muovono i remittenti,

secondo cui troverebbe applicazione, nei procedimenti davanti al

tribunale militare, la normativa del codice di procedura penale che

attribuisce la cognizione di alcuni reati al tribunale in

composizione monocratica e quella di altri al tribunale in

composizione collegiale (artt. 33-bis e 33-ter cod. proc. pen.,

aggiunti dall'art. 169 del decreto legislativo 19 febbraio 1998,

n. 51, e poi modificati dalla legge n. 479 del 1999);

che, infatti, come anche la Corte di cassazione ha di recente

chiarito (prima sezione penale, 19 giugno 2000, n. 4488 e 19 giugno

2000, n. 4498), nei procedimenti davanti al tribunale militare, la

cui composizione speciale e "mista", con la partecipazione di un

membro laico, è disciplinata dall'art. 2 della legge 7 maggio 1981,

n. 180, non trova applicazione la normativa del codice di rito comune

sul tribunale ordinario in composizione monocratica;

che, pertanto, non vi è luogo ad applicare, nei giudizi

militari, la norma denunciata dell'art. 33, comma 1, lettera b, cod.

proc. pen., onde la relativa questione si palesa manifestamente

inammissibile per irrilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 33-bis comma 1, lettera b del

codice di procedura penale (Attribuzioni del tribunale in

composizione collegiale), come modificato dall'art. 10 della legge

16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul

procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre

modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e

all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso

civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di

esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare

del tribunale militare di Torino, dal giudice dell'udienza

preliminare del tribunale militare di Padova e dal tribunale militare

di Padova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 aprile 2001.

Il Direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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