Art. 289 c.p.p. — Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio

Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attivita' a essi inerenti. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura puo' essere disposta a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1. Nel corso delle indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65. ((Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio e' disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294)) La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

Testo vigente dal 8 maggio 2015

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 229/2000

    Questione infondata
    22 giugno 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 289 del codice di procedura penale, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui impone al giudice per le indagini preliminari di procedere all'interrogatorio dell'indagato, prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. La norma, infatti, amplia la sfera delle garanzie - con particolare riguardo al diritto di difesa - dei soggetti in favore dei quali opera e la sua 'ratiò sembra essere rinvenibile nell'esigenza, la cui attuazione rientra nelle scelte discrezionali del legislatore, di verificare anticipatamente che la sospensione dall'ufficio o dal servizio non rechi, senza effettiva necessità, pregiudizio alla continuità della pubblica funzione o del servizio pubblico. A.M.M.

    Art. 289 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 323 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 174/1999

    Questione inammissibile
    18 maggio 1999

    Manifesta inammissibilità della questione per insufficiente motivazione sulla rilevanza della stessa. Invero, il rimettente, muovendo dal presupposto secondo cui, di fronte ad una richiesta del Pubblico Ministero di applicazione di una misura cautelare coercitiva, il giudice per le indagini preliminari possa disporre l'applicazione di una misura cautelare interdittiva, si limita ad affermare apoditticamente la sussistenza di tale possibilità, facendo richiamo alla <<gradualità>> propria del procedimento applicativo delle misure cautelari, senza considerare che i criteri di scelta di queste ultime, se valgono in via generale sia per la scelta tra quelle di tipo coercitivo sia per la scelta tra quelle di tipo interdittivo, non implicano tuttavia necessariamente una <<graduazione>> tra i due tipi di misure. - Sulla differenza di ordine categoriale e qualitativo tra le misure cautelari interdittive e quelle coercitive, v., tra le molte, S. n. 5/1994. red.: G. Leo

    Art. 289 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 5/1994

    Questione inammissibile
    26 gennaio 1994

    Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 199…

    Art. 289 c.p.p. · Art. 294 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (16)

Se ne mostrano 12 su 16, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2015

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1997 al 8 maggio 2015. 37 parole aggiunte.

… il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalita' indicate agli articoli 64 e 65. aggiunto: Se la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio e' disposta dal giudice in luogo di una misura coercitiva richiesta dal pubblico ministero, l'interrogatorio ha luogo nei termini di cui al comma 1-bis dell'articolo 294 La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art289 · fonte del testo

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