Corte costituzionale

Ordinanza n. 90/1999

Altra decisione · depositata il 23/03/1999 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 469, 294 e 302

del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 28

maggio 1998 dal Tribunale di Genova, il 4 agosto 1998 dalla Corte di

assise di Caltanissetta e il 10 settembre 1998 dal Tribunale di

Potenza, rispettivamente iscritte ai nn. 658, 830 e 838 del registro

ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale di Genova, chiamato a decidere

sull'appello proposto, ex art. 310 del codice di procedura penale, da

imputato colpito dalla misura cautelare della custodia in carcere a

seguito di provvedimento del giudice per le indagini preliminari,

misura eseguita dopo la trasmissione degli atti al giudice del

dibattimento ma prima dell'apertura del dibattimento, ha con

ordinanza del 28 maggio 1998 sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 469 del codice di procedura penale, nel suo coordinato

disposto con gli artt. 294 e 302 dello stesso codice, nella parte in

cui non impone al giudice del dibattimento, che abbia comunicazione

della cattura di un imputato nella fase predibattimentale, di

procedere al suo interrogatorio nei termini previsti dall'art. 294

per l'interrogatorio di garanzia del giudice per le indagini

preliminari e nelle forme camerali previste dall'art. 469 per le

deliberazioni delle sentenze di proscioglimento predibattimentale e

non estende al mancato espletamento di tale interrogatorio la

caducazione dell'efficacia del titolo della custodia prevista

dall'art. 302;

che un'analoga questione hanno sollevato anche la Corte di assise

di Caltanissetta, con ordinanza del 4 agosto 1998, pronunciata a

seguito di richiesta di "revoca" della misura e il Tribunale di

Potenza con ordinanza del 10 settembre 1998, in sede di appello

avverso il diniego di "revoca" della misura stessa, denunciando, in

riferimento ai medesimi parametri costituzionali, l'uno gli artt. 294

e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevedono che, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del

dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in

stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non

oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, pena

l'estinzione della misura stessa, l'altro il combinato disposto

derivante dagli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che l'interrogatorio "di

garanzia" contemplato dalla prima delle due disposizioni

(interrogatorio da eseguirsi immediatamente e comunque non oltre

cinque giorni dall'inizio della custodia) debba essere espletato

anche quando la privazione della libertà personale abbia inizio in

epoca successiva alla trasmissione degli atti al giudice del

dibattimento;

che in nessuno dei tre giudizi si è costituita la parte privata

né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, nonostante le disposizioni denunciate risultino

talora non coincidenti, anche in conseguenza delle fasi diverse in

cui è insorto l'incidente di legittimità costituzionale, le

ordinanze di rimessione propongono una identica questione, donde la

riunione dei relativi giudizi;

che questa Corte, con sentenza n. 32 del 19 febbraio 1999

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima

serie speciale, del 24 febbraio 1999) ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del

dibattimento il giudice procede all'interrogatorio della persona in

stato di custodia cautelare in carcere;

che nel frattempo è entrato in vigore il d.-l. 22 febbraio 1999,

n. 29, recante "Nuove disposizioni in materia di competenza della

Corte di assise e di interrogatorio di garanzia" (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, serie generale, del 22

febbraio 1999) che, dopo aver ridisegnato il regime

dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice di procedura

penale, in relazione alle diverse fasi del processo, ha inserito

all'art. 4 due disposizioni transitorie prescrivendo, da un lato, che

nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo

decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui

esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice

del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla

medesima data il giudice non procede all'interrogatorio previsto

dall'art. 294 del codice di procedura penale (comma 1) e che in tali

casi l'obbligo di interrogare l'imputato è escluso se, alla data di

entrata in vigore dello stesso decreto-legge, è già stato aperto il

dibattimento;

che, di conseguenza, è necessario restituire gli atti ai giudici

a quibus perché verifichino se, alla stregua della sentenza

costituzionale sopra richiamata e della novazione normativa

introdotta dal decreto-legge n. 29 del 1999, la questione sollevata

sia tuttora rilevante.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale

di Genova, alla Corte di assise di Caltanissetta ed al Tribunale di

Potenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:90 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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