Corte costituzionale

Sentenza n. 77/1997

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 03/04/1997 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 294 e 302 del

codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 19

dicembre 1995 dalla Corte di cassazione, il 21 dicembre 1995 ed il 22

marzo 1996 dal tribunale di Napoli, sezione per il riesame, ed il 23

aprile 1996 dal tribunale di Lecce, sezione per il riesame,

rispettivamente iscritte ai nn. 445, 452, 571 e 640 del registro

ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 21, 26 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Catapano Domenico, nonché gli atti

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 novembre 1996 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Uditi gli avvocati Francesco Leone ed Alfredo Gaito per Catapano

Domenico e l'avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 17 luglio 1995 il tribunale di Potenza,

adito ex art. 310 del codice di procedura penale, rigettava

l'appello proposto da Catapano Domenico, con il quale si deduceva

che, poiché alla misura cautelare della custodia in carcere

"disposta ed applicata" dal giudice per le indagini preliminari dopo

la richiesta di rinvio a giudizio non aveva fatto seguito

l'interrogatorio dell'imputato nel termine indicato dall'art. 294 del

codice di procedura penale, la misura stessa era da ritenere caducata

a norma dell'art. 302 dello stesso codice.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il

Catapano, deducendo violazione degli artt. 294 e 302 del codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 606, lettere b e c dello

stesso codice; in subordine denunciava l'illegittimità, per

contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, degli artt. 294 e

302 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevedono,

dopo la richiesta di rinvio a giudizio, il dovere di interrogare

l'imputato in custodia cautelare così da far conseguire, in caso di

mancato espletamento di tale atto nel termine indicato dalla prima

delle disposizioni denunciate, la caducazione della misura a norma

dell'art. 302 dello stesso codice.

1.2. - La Corte di cassazione, premesso che, alla stregua della

normativa vigente, il ricorso avrebbe dovuto essere disatteso,

facendo riferimento l'art. 294, richiamato dall'art. 302, alla fase

delle indagini preliminari, una fase ormai esaurita in forza della

richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, ha,

con ordinanza del 19 dicembre 1995, sollevato, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, questione di legittimità delle

norme del codice di procedura penale ora richiamate, nella parte in

cui "con le proposizioni "nel corso delle indagini preliminari"

(l'art. 294) e "la custodia cautelare disposta nel corso delle

indagini preliminari" (l'art. 302), limitano alla fase delle

indagini preliminari l'obbligo di interrogatorio e l'estinzione della

misura cautelare per omesso interrogatorio".

Sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza il

giudice a quo lamenta l'irrazionale diversità del trattamento

riservato all'inquisito che venga privato della libertà personale

nel corso delle indagini preliminari e l'inquisito che venga a

trovarsi in vinculis in una fase successiva, espletando in entrambi i

casi l'interrogatorio la medesima funzione: quella, cioè,

d'introdurre una nuova valutazione in ordine ai presupposti per

l'applicazione della misura custodiale sia in relazione ai gravi

indizi di colpevolezza sia in relazione alle esigenze cautelari; una

funzione irragionevolmente limitata alla fase delle indagini

preliminari e non estesa neppure a quel solo periodo di tempo che

l'art. 418, comma 2, del codice di procedura penale ha indicato per

la fissazione dell'udienza preliminare, fase nel corso della quale

l'inquisito potrà essere sottoposto ad interrogatorio a norma

dell'art. 422, comma 3.

Con in più compromissione del diritto di difesa e violazione

dell'art. 76 della Costituzione per contrasto con l'art. 2, numero

5, della legge-delega, che prescrive la disciplina delle modalità

dell'interrogatorio in funzione della sua natura di strumento di

difesa.

1.3. - Si è costituita la parte privata Catapano Domenico,

svolgendo argomentazioni adesive all'ordinanza di rimessione.

Rileva la parte privata, in primo luogo, l'intima connessione tra

l'interrogatorio dell'inquisito in stato di custodia cautelare e

l'istituto della revoca della misura, tanto da far ritenere che

l'interrogatorio sia predisposto proprio in funzione di verificare la

permanenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa.

Con conseguente violazione ad opera delle norme denunciate - così

come interpretate - dell'art. 24 della Costituzione, dovendo essere

garantita all'individuo, in ogni fase del processo, la possibilità

"di agire secondo le proprie scelte e di agire per la riaffermazione

della propria libertà nei modi che esso stesso valuta più

confacenti rispetto all'accusa mossagli".

Sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione si

insiste sull'irragionevolezza del diverso trattamento riservato a chi

abbia acquistato la qualità di imputato rispetto a chi tale qualità

non abbia ancora acquisito.

Tanto più che, con riferimento all'ipotesi di misura eseguita dopo

la richiesta di rinvio a giudizio, il "contatto" dell'imputato con il

giudice per le indagini preliminari non è disciplinato da un

rigoroso regime di termini, alla cui inosservanza consegua la

caducazione della misura.

In particolare, se è pur vero che, a norma dell'art. 418, comma 2,

del codice di procedura penale, tra la data di deposito della

richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine

superiore a trenta giorni, è anche vero che il detto termine è

meramente ordinatorio ed esso "per la notoria crisi della giustizia

non viene, nella prassi giudiziaria, quasi mai rispettato, sicché la

possibilità, pur prevista dal legislatore del 1988, di avere un

interrogatorio in termini più o meno ragionevoli è di fatto

irreale, ed inattuata".

In ogni caso, deduce la difesa, anche a voler ritenere che

l'imputato abbia diritto di essere interrogato nei trenta giorni

dalla richiesta di rinvio a giudizio, permarrebbe la disparità di

trattamento (oltre che la lesione del diritto di difesa) perché

"comunque, non trova giustificazione logica la differenziazione tra

l'indagato che deve essere interrogato immediatamente ed in ogni caso

entro cinque giorni (pena la sua liberazione) e l'imputato che, al

limite, potrebbe (se ne fa esplicita richiesta) essere interrogato

dopo trenta giorni se l'ordinanza cautelare viene emessa

contemporaneamente alla fissazione dell'udienza preliminare". Senza

contare che l'interrogatorio è consentito nella sola fase che

precede il giudizio, divenendo successivamente mezzo, non di difesa,

ma di prova, essendo l'imputato nella fase del giudizio sottoponibile

solo ad esame.

Dunque, farebbe difetto, nella fattispecie sottoposta al vaglio

della Corte (donde la violazione dell'art. 76 della Costituzione,

risultando violato l'art. 2, numero 5, della legge-delega) ogni

possibilità dell'imputato in stato di custodia cautelare di

esercitare quello strumento di difesa ritenuto, già nel vigore

dell'abrogato codice di rito, strumento indefettibile e condizionante

la validità della successiva fase processuale. E per di più

rispetto ad un atto caratterizzato da un particolare regime in forza

dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 332, che esclude

la possibilità che l'interrogatorio dell'imputato in stato di

custodia cautelare possa essere preceduto dall'interrogatorio del

pubblico ministero.

Si segnala, infine, l'evidente lesione da parte delle norme così

interpretate dell'art. 5, numero 2 e numero 3, della Convenzione per

la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,

firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata con la legge 4 agosto

1955, n. 848, e dell'art. 9, numero 2 e numero 3, del Patto

internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New

York il 12 dicembre 1966 e ratificato con la legge 25 ottobre 1977,

n. 881.

1.4. - È anche intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Richiamata la giurisprudenza della Corte di cassazione che limita

l'osservanza del disposto dell'art. 294 del codice di procedura

penale e l'effetto caducatorio previsto dall'art. 302 dello stesso

codice alla fase delle indagini preliminari, l'atto di intervento la

considera costituzionalmente corretta perché l'interrogatorio nei

brevissimi termini, e l'automatismo della caducazione dello status

custodiae in caso di suo mancato espletamento, si giustificano solo

in una fase in cui l'inquisito non ha alcuna cognizione degli atti

del procedimento. Con la richiesta di rinvio a giudizio, l'imputato

è, invece, posto in condizione di conoscere gli atti di indagine.

Diviene, perciò, non rigorosa l'equiparazione della posizione della

persona sottoposta alle indagini a quella dell'imputato, qualità che

si acquista a seguito della richiesta di rinvio a giudizio. In

conseguenza di tale richiesta, l'imputato, infatti, viene a

conoscenza degli atti di indagine, ed è posto in condizione di

attivare gli strumenti che la legge gli appresta per contestare lo

status custodiae. Non soltanto attraverso l'istanza di revoca

formulata dopo una plena cognitio e per di più con previa domanda di

interrogatorio se la revoca è richiesta sulla base di elementi nuovi

o diversi da quelli valutati, ma anche censurando il provvedimento

impositivo davanti al tribunale della libertà a mezzo della

procedura del riesame, da svolgersi in contraddittorio secondo le

regole fissate dall'art. 309 del codice di procedura penale.

Il che, se, da un lato, esclude ogni violazione del principio di

eguaglianza e del diritto di difesa, rende altresì improponibile

ogni prospettato contrasto con la legge-delega, peraltro testualmente

smentito dall'art. 2, numero 60, che limita alla fase delle indagini

preliminari il diritto dell'inquisito in stato di custodia cautelare

di essere interrogato nei cinque giorni, pena la caducazione della

misura.

2. - Un'analoga questione ha, con ordinanza del 22 marzo 1996,

sollevato anche il tribunale di Napoli, adito in sede di appello

avverso la richiesta di caducazione della misura cautelare della

custodia in carcere disposta prima del rinvio a giudizio ma eseguita

dopo la chiusura delle indagini preliminari, denunciando, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, gli artt. 294 e 302

del codice di procedura penale, nella parte in cui non contemplano,

nella "fase processuale che intercorre tra l'esercizio dell'azione

penale ed il rinvio a giudizio dell'imputato", l'estinzione della

misura cautelare adottata con provvedimento successivo al rinvio a

giudizio ove l'imputato non venga interrogato nel termine di cinque

giorni dall'esecuzione della misura.

A base della proposta questione sta - per evidenti ragioni connesse

alla rilevanza - l'individuazione dell'effettivo momento di

conclusione della fase delle indagini preliminari, cui si richiama

l'art. 294 del codice di procedura penale, con inevitabili riverberi,

non soltanto sui poteri cognitori del giudice, ma anche sulla

possibilità per l'inquisito di apprestare una effettiva difesa. Una

tematica sub iudice non essendo ancora individuato da un consolidato

indirizzo giurisprudenziale il momento della conclusione delle

indagini (la richiesta o il decreto di rinvio a giudizio).

Dubbi, peraltro, ritenuti agevolmente superabili alla stregua degli

artt. 60 e 61 del codice di procedura penale. Il primo enuncia il

principio che la qualità di imputato si acquista con la richiesta di

rinvio a giudizio; il secondo opera una distinzione categorica tra

imputato e persona sottoposta alle indagini.

Senza contare il precetto dell'art. 13 della legge 8 agosto 1995,

n. 332, che ha "novellato" l'art. 299 del codice di procedura penale,

norma da ritenere assolutamente in linea con gli "arresti

giurisprudenziali" riguardanti, appunto, l'obbligo

dell'interrogatorio nella sola fase delle indagini.

Una fase, dunque, dalle incerte cadenze cronologiche, tanto da

potere avere "una durata del tutto imprevista, non essendo sancito

dal nostro codice un termine perentorio per il g.i.p. di fissazione

dell'udienza preliminare".

Né, rileva il giudice a quo le garanzie di difesa e la non

compromissione del principio di eguaglianza possono essere assicurati

dal procedimento di riesame o dall'interrogatorio ai fini della

revoca della misura.

L'uno si rivela strumento meramente eventuale; l'altro viene

assunto solo in presenza di un'istanza di revoca o di sostituzione

della misura in corso, sempreché basata su elementi nuovi e diversi

rispetto a quelli già valutati. Un regime che non ha alcuna

interferenza con l'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice

di procedura penale, che disciplina un sistema di garanzie

direttamente coinvolgente la posizione dell'imputato.

Ne consegue che, poiché chi è privato della libertà personale

nella fase processuale intercorrente fra la richiesta di rinvio a

giudizio e l'udienza preliminare si trova in una posizione identica a

quella di chi viene limitato nello status libertatis nella fase delle

indagini preliminari, la disparità di trattamento rilevata, lede,

oltre al principio di eguaglianza, anche il diritto di difesa.

2.1. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

svolgendo deduzioni analoghe a quelle ricordate sub 1.4.

3. - Un'identica questione lo stesso tribunale di Napoli ha

sollevato con ordinanza del 2 marzo 1996, sempre in sede di appello

avverso un provvedimento di diniego di dichiarazione di inefficacia

di una misura cautelare adottata dal giudice per le indagini

preliminari su richiesta del pubblico ministero, formulata all'atto

della richiesta di rinvio a giudizio, ed eseguita con la costituzione

in carcere dell'imputato "prima della celebrazione dell'udienza

preliminare".

In questo giudizio non si è costituita la parte privata né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. - Il tribunale di Lecce, chiamato a decidere sull'appello

avverso il provvedimento di diniego della dichiarazione di estinzione

della misura cautelare per omesso interrogatorio dell'imputato,

provvedimento adottato nel corso dell'udienza preliminare

relativamente ad una misura che era stata richiesta dal pubblico

ministero contestualmente all'esercizio dell'azione penale a norma

dell'art. 416 del codice di rito, ha, con ordinanza del 23 aprile

1996, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo e secondo

comma, della Costituzione, l'art. 294, comma 1, del codice di

procedura penale, nella parte in cui prevede l'interrogatorio della

persona sottoposta a custodia cautelare nei cinque giorni

dall'esecuzione della misura solo nel corso delle indagini

preliminari.

Dopo aver premesso che l'interrogatorio contemplato dalla norma

denunciata esplica "l'importante funzione di integrazione del

contraddittorio cautelare" a garanzia dell'osservanza dei principi

costituzionali dell'inviolabilità del diritto di difesa e della

presunzione di non colpevolezza, in coerenza con l'art. 5, numero 3,

della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, il giudice a quo ritiene del tutto

irragionevole e in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, la

scelta legislativa, quale risultante dalla costante interpretazione

della Corte di cassazione, che limita il dovere di espletare

l'interrogatorio di garanzia alla fase delle indagini preliminari.

Il mero esercizio dell'azione penale da parte del pubblico

ministero in una delle forme indicate dall'art. 405, comma 1, del

codice di procedura penale, non garantirebbe, infatti, "che

l'imputato possa essere ascoltato in tempi brevi dal suo giudice,

innanzi al quale far valere le proprie ragioni".

Ciò sia nell'ipotesi "ordinaria" di esercizio dell'azione penale,

sia in quella in cui si proceda con un rito speciale a richiesta

dell'imputato o del pubblico ministero.

Senza che possa valere ad eliminare l'illegittimità di un simile

trattamento il possibile esercizio del diritto di impugnazione della

misura ex art. 309 del codice di procedura penale, trattandosi

soltanto di una sorta di controllo "ulteriore" rispetto a quello

previsto dall'art. 294 dello stesso codice e comunque espletato non

certo nei cinque giorni dall'esecuzione dell'ordinanza cautelare.

In conclusione, la norma denunciata compromette l'osservanza

dell'art. 3 della Costituzione, perché determina un'ingiustificata

disparità di trattamento tra l'imputato sottoposto ad una misura

coercitiva nella fase delle indagini preliminari e l'imputato

ugualmente assoggettato ad una siffatta misura dopo l'esercizio

dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ma prima che il

giudice abbia preso contatto con lo stesso imputato secondo una delle

procedure alle quali l'art. 405, comma 1, del codice di procedura

penale fa rinvio; situazioni sostanzialmente omogenee e la cui

differente disciplina non giustifica una scelta legislativa che possa

risultare esente da censure.

In più, sarebbe violato anche l'art. 24, primo e secondo comma,

della Costituzione, per essere le ragioni dell'imputato sottoposto ad

una misura coercitiva irragionevolmente pregiudicate in una fase in

cui il pubblico ministero si è già determinato all'esercizio

dell'azione penale, ma il rapporto processuale con il giudice non si

è ancora validamente costituito. Con conseguente concreto ostacolo

all'effettiva e tempestiva tutela giurisdizionale del diritto di

libertà personale.

È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

svolgendo considerazioni analoghe a quelle sub 1.4.

5. - In prossimità della pubblica udienza, la difesa della parte

privata costituita nel giudizio promosso dalla Corte di cassazione ha

depositato nella cancelleria di questa Corte una memoria nella quale,

dopo aver rimarcato l'essenziale finalità di controllo e di garanzia

dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice di procedura

penale, segnala le profonde differenze esistenti tra tale tipo di

interrogatorio e l'interrogatorio esperito dal pubblico ministero per

finalità investigative; una differenza che esclude, dunque, che il

deposito degli atti che segue la richiesta di rinvio a giudizio possa

far pervenire alla conclusione della legittimità costituzionale di

un regime che non fa derivare dal mancato espletamento

dell'interrogatorio prescritto dall'art. 294 anche dopo la

conclusione delle indagini preliminari nei termini ivi previsti la

caducazione della custodia ai sensi dell'art. 302 dello stesso

codice.

In caso contrario l'imputato verrebbe privato del diritto di

contestare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per

l'adozione del provvedimento privativo dello status libertatis sotto

il profilo sia dei gravi indizi di colpevolezza sia delle esigenze

cautelari, così da sottrarlo ad un "momento indispensabile ed

ineliminabile dal meccanismo applicativo della misura".

Tanto più, a seguito della sentenza costituzionale n. 71 del 1996

che, nel riconoscere al giudice il compito di valutare la sussistenza

dei gravi indizi di colpevolezza anche dopo l'emissione del decreto

che dispone il giudizio, rende evidente come "le cadenze e le forme

operative" di tale meccanismo "non possono ragionevolmente subire

alterazioni di sorta in esclusiva dipendenza del differente stato e

grado del giudizio in cui si inserisce l'esecuzione del provvedimento

restrittivo".

Così da vanificare ogni garanzia di contraddittorio, che il

legislatore è tenuto ad assicurare pure nella fase cautelare (v.

sentenza n. 219 del 1994). Senza che possa utilmente supplire a tale

omissione il contraddittorio "differito" in sede di riesame o di

richiesta di revoca o di sostituzione della misura; istituti

eterogenei e non certo assimilabili all'interrogatorio previsto

dall'art. 294 del codice di procedura penale. Tra l'altro,

l'interrogatorio di garanzia è volto alla verifica della sussistenza

delle condizioni richieste dalla legge per l'adozione della misura,

mentre quello esperibile in sede di richiesta di revoca si fonda

sulla sopravvenienza di nuovi fatti.

Analogamente, una diversa funzione esplicano l'interrogatorio in

sede di udienza preliminare e l'esame al dibattimento che hanno

entrambi ad oggetto "tutti fatti costituenti oggetto

dell'imputazione".

Senza contare che il termine di trenta giorni dalla richiesta per

l'espletamento dell'udienza preliminare, termine solo ordinatorio, è

di frequente disatteso, mentre ancor più spesso l'interferire di

"tempi morti" tra il decreto di rinvio a giudizio e il dibattimento

ha reso comunque fisiologico il trascorrere di un lungo intervallo

cronologico prima della presa di contatto con il giudice.

Tanto da concludere che "se la mancata previsione

dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. aveva una indubbia coerenza

sistematica in relazione all'auspicata "durata ragionevole" del

processo", la eccessiva "dilatazione dei tempi del processo

unitamente all'esigenza di garantire soprattutto nel procedimento

incidentale de libertate un contraddittorio immediato sia pure

posticipato rispetto al momento applicativo della misura, rende del

tutto incoerente, illogica ed irragionevole, oltre che evidentemente

lesiva dei diritti di difesa, la permanenza di un limite temporale

preclusivo (chiusura delle indagini preliminari) per l'obbligo del

giudice di interrogare il soggetto sottoposto a custodia cautelare". Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o

analoghe. I relativi giudizi vanno, dunque, riuniti per essere decisi

con un'unica sentenza.

2. - Comune oggetto di censura è il combinato disposto derivante

dagli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella

parte in cui non prevede che l'interrogatorio "di garanzia"

contemplato dalla prima delle due disposizioni (interrogatorio da

eseguirsi "immediatamente e comunque non oltre cinque giorni

dall'inizio dell'esecuzione della custodia") debba essere espletato

anche quando la privazione della libertà personale abbia inizio in

epoca successiva alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del

pubblico ministero e che alla omessa effettuazione del detto

interrogatorio nel termine indicato dall'art. 294 debba conseguire

la perdita di efficacia della misura.

Per la verità una delle ordinanze di rimessione, quella emessa dal

Tribunale di Lecce in sede di appello avverso un provvedimento di

diniego di dichiarazione di estinzione della misura cautelare, si

limita a denunciare il solo art. 294, comma 1, del codice di

procedura penale; ma dalla motivazione del provvedimento rimessivo

risulta evidente, anche per ragioni direttamente connesse alla

rilevanza, considerato pure il petitum divisato nel gravame proposto

avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, il

diretto coinvolgimento nei dubbi di legittimità sottoposti all'esame

della Corte dell'art. 302 del codice di procedura penale.

Tutte le ordinanze di rimessione indicano, quali parametri di

raffronto, gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Relativamente alle dedotte violazioni del principio di uguaglianza

e del diritto di difesa, peraltro, ciascuno dei giudici a quibus

anche qui per ragioni direttamente ricollegabili al requisito della

rilevanza, circoscrive le sue doglianze alla mancata previsione

dell'interrogatorio nel periodo corrente tra la richiesta di rinvio a

giudizio e la conclusione dell'udienza preliminare: così la Corte di

cassazione, che richiama espressamente il disposto dell'art. 422,

comma 3, del codice di procedura penale, il quale prescrive che "in

ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto

all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli

artt. 64 e 65"; ma più ancora il tribunale di Napoli, che accenna

alle incerte cadenze cronologiche della fase che va dalla richiesta

di rinvio a giudizio all'effettivo espletamento della udienza

preliminare ove potrà soccorrere l'interrogatorio poc'anzi

ricordato; analogamente l'ordinanza del tribunale di Lecce, pur

facendo genericamente riferimento all'assoggettamento dell'imputato

alla misura cautelare dopo l'esercizio dell'azione penale da parte

del pubblico ministero prima della presa di contatto dell'imputato

stesso con il giudice ai sensi dell'art. 405, comma 1, del codice di

procedura penale, si inserisce in un contesto da assimilare a quello

in cui sono state pronunciate le altre ordinanze di rimessione sia

con riguardo alla fase in cui è intervenuta l'ordinanza di diniego

della dichiarazione di estinzione della misura (l'udienza

preliminare) sia in relazione al petitum perseguito dal rimettente.

Ne consegue che la questione sottoposta all'esame della Corte resta

rigorosamente delimitata alla denuncia degli artt. 294, comma 1, e

302 del codice di procedura penale, nella parte relativa alla mancata

previsione, per la fase che va dalla richiesta di rinvio a giudizio

alla conclusione dell'udienza preliminare, tanto del dovere del

giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato in stato di

custodia cautelare in carcere quanto dell'effetto caducatorio della

misura in caso di mancato espletamento del detto interrogatorio nel

termine di cinque giorni dalla esecuzione della misura stessa.

Più precisamente, ove si consideri che - stando ad un ormai

consolidato indirizzo interpretativo - alla stregua del combinato

disposto dell'art. 279 del codice di procedura penale e dell'art. 91

delle norme di attuazione, la competenza del giudice per le indagini

preliminari nella materia de libertate non si consuma con l'emissione

del decreto di cui all'art. 429 dello stesso codice ma si protrae

nella particolare fase processuale compresa tra la pronuncia del

decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al

giudice del dibattimento, la questione, investendo le norme

denunciate fino al termine ultimo di cognizione del giudice per le

indagini preliminari in materia di libertà personale, si estende a

coinvolgere la fase ricompresa tra la richiesta di rinvio a giudizio

e l'apertura della fase degli atti preliminari al dibattimento (art.

465 e seguenti del codice di procedura penale).

3. - Ciò premesso in relazione all'effettivo thema decidendi

demandato all'esame della Corte, va ricordato come, ancora con

riferimento alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, taluni

dei giudici a quibus oltre a rimarcare la natura di strumento di

difesa dell'interrogatorio di "garanzia", ed il pregiudizio che

conseguentemente discende dall'omissione del suo espletamento nei

confronti dell'imputato che venga privato dello status libertatis non

mancano di richiamare pure la violazione dell'art. 5, numero 3, della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa

esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848 ("Ogni persona

arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1 c del

presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un

giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare

funzioni giudiziarie") e dell'art. 9, numero 3, del Patto

internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New

York il 19 settembre 1966, reso esecutivo in Italia con legge 25

ottobre 1977, n. 881 ("Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad

un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto

dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad

esercitare funzioni giudiziarie").

Infine, la Corte di cassazione invoca quale ulteriore parametro

costituzionale l'art. 76 della Costituzione, in relazione dell'art.

2, numero 5, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, il quale

detta la disciplina delle modalità dell'interrogatorio in funzione

della sua natura di strumento di difesa.

4. - Il richiamo all'art. 76 della Costituzione e, per suo tramite,

all'art. 2, numero 5, della legge-delega non ha fondamento.

La norma interposta nel limitarsi a prescrivere, nella sua terza

sub-direttiva, la disciplina delle modalità dell'interrogatorio in

funzione della sua natura di strumento di difesa, resta, infatti,

sovrastata dall'art. 2, numero 60, della stessa legge-delega, che

determina la specifica disciplina dell'interrogatorio dell'imputato

in stato di custodia cautelare, circoscrivendo il detto dovere alla

fase delle indagini preliminari, con l'enunciare normeprincipio

peraltro riprodotte, pressoché alla lettera, dalle disposizioni

denunciate. Una verifica che occorre subito effettuare allo scopo di

delimitare, anche sul piano ermeneutico, l'ambito prescrittivo della

disposizione del legislatore delegante, per poi appurarne l'effettivo

coinvolgimento nella quaestio de legitimitate sottoposta al vaglio

della Corte.

5. - Risulta chiaro come l'interpretazione della norma censurata ad

opera dei giudici a quibus sia conforme, non soltanto alla lettera

degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, ma

anche alla strutturazione sistematica dello stesso codice nella

delimitazione, avente puntuale valore precettivo, tra la fase delle

indagini preliminari e la fase del processo che, nell'ipotesi di

ordinario procedimento davanti al tribunale e alla corte di assise,

ha il suo inizio con la richiesta di rinvio a giudizio, secondo le

sequenze indicate dall'ultima parte del comma 1 dell'art. 405 e

dall'art. 416 del codice di procedura penale. Con la conseguenza,

pressoché incontestata sul piano interpretativo, che la richiesta di

rinvio a giudizio, quale atto di esercizio dell'azione penale,

rappresenta il momento che pone fine alla fase delle indagini

preliminari per dare inizio al vero e proprio processo. Il tutto, del

resto, conformemente al disposto dell'art. 60 del codice di procedura

penale alla cui stregua assume la qualità di imputato la persona

alla quale è attribuito un reato nella richiesta di rinvio a

giudizio (oltre che nella richiesta di giudizio immediato, di decreto

penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'art. 447,

comma 1, nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'art.

555 e nel giudizio direttissimo).

Ciò per sottolineare come le perplessità problematicamente

avanzate dal Tribunale di Napoli circa il momento di effettiva

chiusura delle indagini preliminari siano state correttamente

superate dal giudice a quo, pervenendo a risultati interpretativi da

considerare ormai ius receptum nella giurisprudenza della Corte di

cassazione.

6. - Poiché tutte le fattispecie sottoposte all'esame di questa

Corte concernono ipotesi di misure cautelari eseguite dopo la

richiesta di rinvio a giudizio (e prima della chiusura dell'udienza

preliminare), appare necessario precisare come il momento di

effettiva privazione dello status libertatis viene di regola assunto

come punto di riferimento obbligato al fine di determinare se sia o

no operante il regime di cui agli artt. 294, comma 1, e 302 del

codice di procedura penale, rivestendo valore del tutto marginale la

circostanza che la misura sia stata disposta prima o dopo la chiusura

delle indagini preliminari; nel senso che, poiché nei confronti di

chi sia privato dello status libertatis dopo la richiesta di rinvio a

giudizio viene predisposto un regime di cognizione delle fonti (e

degli eventuali elementi) di prova raccolti che consente un compiuto

apprestamento del diritto di difesa anche in relazione alla misura

cautelare adottata, diverrebbe del tutto ininfluente verificare il

momento di emissione del provvedimento che applica la misura, per

essere il sistema predisposto in modo tale da permettere in ogni caso

a chi si trovi in vinculis di contestare i fatti posti a base della

custodia.

Una soluzione alla quale può tuttavia addebitarsi di non

considerare come la misura cautelare rimane comunque oggetto di

valutazione per gli elementi posti a base di essa all'atto della sua

adozione, contestabili dall'inquisito proprio in funzione del momento

in cui il provvedimento è stato disposto; con la conseguenza che non

diverrebbe sempre ininfluente il fatto che la misura sia stata

adottata nel corso delle indagini preliminari (e, quindi, sulla base

delle fonti di prova ritenute rilevanti in quel momento) ovvero dopo

la richiesta di rinvio a giudizio (e, quindi, sulla base di una

valutazione - pure comparativa - delle fonti di prova e degli

elementi di prova acquisiti a norma dell'art. 422 del codice di

procedura penale o a mezzo dell'incidente probatorio). Così da

delineare un diverso contenuto dell'interrogatorio di garanzia

espletato dopo la richiesta di rinvio a giudizio, a seconda che il

provvedimento sia stato adottato antecedentemente o successivamente

all'inizio dell'azione penale.

7. - Ma, prescindendo da tali rilievi, che attengono non al se ma

al contenuto dell'interrogatorio, rimane come soluzione

interpretativa così collaudata da essere ormai assurta al ruolo di

"diritto vivente" la statuizione scaturita anche da una decisione

delle Sezioni unite della Corte di cassazione, non contestata dalla

giurisprudenza che ne è seguita - in base alla quale se la custodia

cautelare viene disposta in una fase successiva alla chiusura delle

indagini preliminari ovvero se la persona contro la quale è stato

emesso il provvedimento custodiale viene catturata dopo la

conclusione di quella fase, ancorché l'ordinanza custodiale sia

stata emessa durante le indagini preliminari - non sussiste più

l'obbligo dell'interrogatorio nei termini indicati dall'art. 294 del

codice di procedura penale e non può attivarsi la relativa

comminatoria di cessazione di efficacia del titolo ex art. 302 dello

stesso codice (così Cass., Sez. un., 18 giugno 1993, Dell'Omo).

Poiché una simile statuizione, oltre a costituire un approdo

interpretativo pressoché incontrastato in giurisprudenza, risulta

anche rispondente alla lettera delle disposizioni sottoposte al

vaglio di questa Corte, incentrandosi le residue, e peraltro

superate, perplessità ermeneutiche esclusivamente

sull'individuazione del momento di chiusura delle indagini

preliminari, occorre a questo punto individuare le ragioni che hanno

determinato la Corte di cassazione ad affermare la puntuale coerenza

tra l'interpretazione letterale e l'interpretazione

logico-sistematica delle disposizioni sottoposte a censura nonché a

pervenire, per due volte, alla dichiarazione di manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale

sottoposta, invece, ora al vaglio di questa Corte.

8. - La ratio decidendi alla base della ricordata interpretazione

delle Sezioni unite è nel senso che, poiché l'interrogatorio ex

art. 294 del codice di procedura penale ha la funzione di assicurare

in termini brevi, attraverso il contatto diretto dell'indagato con il

giudice e l'attivazione di una immediata possibilità di discolpa,

l'acquisizione di ogni elemento utile per una urgente verifica della

sussistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura

cautelare, la detta esigenza deve intendersi superata quando,

concluse le indagini preliminari, il pubblico ministero eserciti

l'azione penale con la formulazione dell'imputazione in uno dei modi

previsti dai titoli II, III, IV e V del libro sesto ovvero con la

richiesta di rinvio a giudizio.

Una ratio che appare maggiormente evidenziata da quelle decisioni

che hanno perentoriamente disatteso le questioni di legittimità

degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale,

incentrate sempre sugli artt. 3 e 24 della Costituzione, sul

presupposto che, una volta chiusa la fase delle indagini preliminari,

l'indagato, ormai divenuto imputato, ha già avuto occasione di far

conoscere le prove a suo favore nel corso dell'udienza preliminare o

comunque il giudice ha avuto la possibilità di valutare le dette

prove (Cass., Sez. I, 1 dicembre 1993, D'Ambrosi); ovvero, con più

specifico riferimento a fattispecie vicine alle ipotesi all'esame di

questa Corte, che, una volta richiesto il rinvio a giudizio ad opera

del pubblico ministero, i tempi sono obbligati, dovendo l'udienza

preliminare essere fissata entro un termine non superiore a trenta

giorni, conseguentemente potendo il controllo giurisdizionale

attivarsi anche sullo status custodiae dell'imputato che può così

esporre le proprie difese; senza contare la proposizione della

richiesta di riesame a mezzo della quale è consentito all'imputato,

nei termini brevi di cui all'art. 309, comma 9, del codice di

procedura penale, di essere sentito e di svolgere ogni difesa davanti

al tribunale della libertà, limitatamente alla legittimità della

misura cautelare (Cass., Sez. I, 6 febbraio 1995, Castiglia).

9. - Le disposizioni denunciate contrastano sia con l'art. 3 sia

con l'art. 24 della Costituzione.

Relativamente alla violazione del principio di eguaglianza non può

omettersi di rilevare come l'affermazione secondo cui, una volta

chiusa la fase delle indagini preliminari, avendo l'indagato (ormai

divenuto imputato) la possibilità di conoscere il fascicolo

contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle

indagini espletate (oltre che i verbali degli atti compiuti davanti

al giudice per le indagini preliminari) trasmessi al momento della

richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero (art.

416, comma 2), documentazione depositata nella cancelleria del

giudice, con notificazione dell'avviso al difensore della facoltà di

prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'art.

416, comma 2, e di presentare memorie e produrre documenti (art. 419,

comma 2), risulti fondata su una non compiuta individuazione della

funzione dell'interrogatorio di garanzia.

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, per effetto della

richiesta di rinvio a giudizio l'imputato è posto in condizione di

conoscere gli elementi a suo carico, così da rendere inutile

l'espletamento dell'immediato interrogatorio davanti al giudice, ed

eccessivo l'effetto caducatorio previsto nell'art. 302, tanto più

nel periodo che va dalla richiesta di rinvio a giudizio alla

celebrazione dell'udienza preliminare; senza contare che, a norma

dell'art. 421, comma 2, l'imputato può chiedere di essere sottoposto

all'interrogatorio per il quale si applicano le disposizioni degli

artt. 64 e 65.

Ma al riguardo è da considerare: a) che il termine tra la data

della richiesta e la data dell'udienza, essendo un termine che per

legge (art. 418, comma 2) può arrivare a trenta giorni, non esclude

l'eventualità che, quanto meno per tale periodo di tempo, l'imputato

in vinculis possa essere sottratto alla prima presa di contatto con

il giudice avente ad oggetto esclusivo la legittimità dello status

custodiae; b) che, per giunta, detto termine, è da ritenere soltanto

ordinatorio e dunque non esclude la possibilità che l'interrogatorio

possa essere ulteriormente differito; c) che l'interrogatorio in sede

di udienza preliminare di cui all'art. 421, comma 2, secondo periodo

- incentrato sul meritum causae salva la possibilità di richiedere,

in quella sede, la revoca della misura - differisce profondamente

dall'interrogatorio previsto dall'art. 294, avente ad esclusivo

oggetto la verifica da parte del giudice della sussistenza e del

permanere delle condizioni legittimanti la custodia: e ciò in

un'ottica non sempre collegata al contesto indiziario a carico,

assumendo particolare rilievo le esigenze cautelari che, proprio in

forza delle dichiarazioni dell'imputato, potrebbero assumere una più

limitata valenza fino a determinare il giudice a rimettere l'imputato

in libertà ovvero ad applicare nei suoi confronti una misura meno

gravosa.

In ogni caso, la cognizione degli atti delle indagini preliminari

non è elemento da solo sufficiente a differenziare le due situazioni

in misura da rendere esorbitante, dopo la richiesta di rinvio a

giudizio, l'effettuazione dell'interrogatorio di garanzia (e, quel

che più conta, a non compromettere l'esercizio del diritto di

difesa, inscindibile, per questo profilo, dal giudizio sulla

conformità della norma all'art. 3 della Costituzione). Se è vero,

infatti, che ci si trova di fronte a momenti procedimentali diversi,

la detta diversità non risulta in grado di rendere razionalmente

giustificata nel secondo caso l'omissione dell'interrogatorio di cui

all'art. 294 del codice di procedura penale.

10. - A risultarne compromessa è pure, dunque, l'osservanza

dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, privandosi

l'imputato in vinculis del più efficace strumento di difesa avente

ad esclusivo oggetto la cautela disposta; di quel colloquio, cioè,

con il giudice relativo alle condizioni che hanno legittimato

l'adozione della misura cautelare ed alla loro permanenza. Non a

caso, sia il Patto internazionale relativo ai diritti civili e

politici del 1966 (in vigore per l'Italia dal 1977) sia la

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 1950 (entrata in vigore per l'Italia nel

1955), chiedono la più tempestiva presa di contatto con il giudice

della persona arrestata o detenuta, a prescindere dalla fase

procedimentale in cui la privazione dello status libertatis è

avvenuta. Il tutto con precisi riverberi sul diritto alla libertà

personale protetto dall'art. 13 della Costituzione, trascurandosi

altrimenti che l'interrogatorio rappresenta una sorta di controllo

successivo sulla legittimità della custodia tanto da collegarsi

direttamente al diritto al writ of habeas corpus secondo le opzioni

seguite durante il dibattito all'Assemblea Costituente. Così da

condurre alla conclusione che il diretto collegamento con la tutela

della libertà personale attraverso un modello procedimentale

costruito in funzione di verifica e di controllo esclude di norma la

compatibilità con il diritto di difesa di limiti al dovere di

procedere all'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1, per

motivi collegati unicamente alla fase in cui la custodia cautelare

abbia il suo inizio, perseguendo tale atto "lo scopo" - come enuncia

espressamente il comma 3 dell'art. 294 del codice di procedura penale

- "di valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le

esigenze cautelari previste dai precedenti artt. 273, 274 e 275" (v.

sentenza n. 384 del 1996).

11. - Né, al fine di superare il contrasto con i parametri

costituzionali più volte ricordati, può utilmente farsi riferimento

alla possibilità per l'imputato di proporre la richiesta di riesame

o di domandare la revoca del provvedimento cautelare.

11.1. - Quanto al primo rimedio, è agevole contrapporre che il

procedimento di riesame costituisce una fase incidentale che

prescinde dall'interrogatorio di garanzia, tanto che l'omissione di

tale atto è deducibile (almeno di regola) non come motivo di riesame

ma soltanto attraverso un'apposita richiesta da far valere davanti al

giudice che ha emesso il provvedimento impugnato e, in caso di

reiezione della richiesta, davanti allo stesso "tribunale del

riesame" con l'appello previsto dall'art. 310 del codice di procedura

penale.

Il fatto, poi, che a norma del comma 8 dell'art. 309, al

procedimento di riesame, svolgendosi nelle forme previste dall'art.

127 del codice di procedura penale, possa partecipare l'imputato, non

può venire enfatizzato. Vero è che il comma 4 dello stesso art. 127

(articolo appositamente richiamato dall'art. 309, comma 8) prevede il

rinvio dell'udienza se sussiste un legittimo impedimento

dell'imputato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che

non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha

sede il giudice (nel quale caso potrà essere sentito a sua richiesta

prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza, a meno

che non si imponga "la diretta assunzione del medesimo affinché il

giudice stesso possa formarsi il convincimento nel modo diretto e

completo"; v. sentenza n. 45 del 1991). Ma al riguardo appare

decisivo il rilievo che mentre "audizione" non equivale ad

"interrogatorio", l'oggetto dell'audizione stessa resterà

strettamente circoscritto al contenuto delle doglianze fatte valere

con il gravame. Inoltre la partecipazione al procedimento di riesame,

inserendosi in una procedura che non coinvolge il giudice che ha

adottato il provvedimento cautelare, non può essere in alcun modo

assimilata all'interrogatorio previsto dall'art. 294 del codice di

procedura penale: un atto che, per espressa disposizione di legge,

può provocare, anche d'ufficio, la revoca della custodia cautelare,

secondo il disposto dell'art. 294, comma 3.

Né può essere trascurato che l'attivazione del procedimento di

riesame è riservata all'indagato (o all'imputato) ovvero al suo

difensore, laddove l'interrogatorio previsto dall'art. 294, comma 1,

del codice di procedura penale costituisce preciso dovere del

giudice, un dovere da assolvere in un termine immediatamente a

ridosso dell'inizio della custodia. Con in più l'impossibilità di

effetti caducatori della misura al di fuori di quelli scaturenti dal

combinato disposto dei commi 5, 9 e 10 dell'art. 309, la cui ratio

viene esclusivamente a ricollegarsi a precise intempestività

ritenute processualmente rilevanti nell'ambito della procedura

incidentale.

11.2. - Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione

all'interrogatorio che il giudice è tenuto ad assumere in caso di

richiesta di revoca della misura.

A parte il fatto che l'istituto in parola si colloca in una serie

procedimentale profondamente diversa rispetto a quella in cui si

inserisce l'interrogatorio di cui all'art. 294 del codice di

procedura penale e fisiologicamente coesiste con tale interrogatorio,

presupposto per il compimento di tale atto è che l'istanza di revoca

o di sostituzione della misura sia basata su elementi nuovi o diversi

rispetto a quelli già valutati (art. 299, comma 3-ter del codice di

procedura penale, introdotto dall'art. 13 della legge 8 agosto 1995,

n. 332).

12. - Va pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale

dell'art. 294, comma 1, nella parte in cui non prevede

l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in

carcere fino alla trasmissione degli atti al giudice del

dibattimento, e dell'art. 302, limitatamente alle parole "disposta

nel corso delle indagini preliminari" (così da adattare il dettato

di questa disposizione alla nuova configurazione normativa dell'art.

294).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1,

del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che,

fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il

giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia

cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque

giorni dall'inizio di esecuzione della custodia;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 302 del codice

di procedura penale limitatamente alle parole "disposta nel corso

delle indagini preliminari".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:77 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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