Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/01/1994 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 289 e 294 del

codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 25

febbraio 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Catania nel procedimento penale a carico di Borzì

Giuseppe ed altro, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel procedimento penale nei confronti di Giuseppe Borzì e di

Cristoforo Furnari, indagati entrambi per i reati di cui agli artt.

81, 110 e 323 del codice penale ed il primo anche per i reati di cui

agli artt. 56 e 317 del codice penale, il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Catania, con ordinanza del 25

febbraio 1993 (R.O. n. 227 del 1993), ha sollevato - in relazione

all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità

costituzionale degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale.

Nell'ordinanza di rinvio si premette che il pubblico ministero ha

chiesto nei confronti dei due indagati la misura interdittiva della

sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio ricoperto,

rispettivamente di comandante e brigadiere del Corpo dei Vigili

Urbani del Comune di S. Maria di Licodia.

Si aggiunge poi che l'art. 289 del codice di procedura penale non

prevede l'interrogatorio dell'indagato destinatario della misura

interdittiva, mentre l'art. 294 dello stesso codice limita

l'interrogatorio del giudice per le indagini preliminari all'indagato

che si trovi in stato di custodia cautelare o sottoposto agli arresti

domiciliari.

Tanto premesso, il giudice remittente afferma che le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in

quanto - non prevedendo che il giudice per le indagini preliminari

possa procedere all'interrogatorio dell'indagato nei cui confronti

sia stata emessa misura interdittiva - darebbero vita ad una

ingiustificata disparità di trattamento tra l'indagato sottoposto

alla misura coercitiva della custodia cautelare o degli arresti

domiciliari e quello sottoposto a misura interdittiva.

Osserva al riguardo il giudice a quo che l'interrogatorio della

persona nei cui confronti si sia disposta l'applicazione della

custodia cautelare o degli arresti domiciliari è mezzo di difesa che

consente al giudice di valutare la permanenza delle condizioni di

applicabilità della misura (artt. 272 e ss. del codice di procedura

penale), mentre il mancato interrogatorio, nei termini previsti dalla

legge, comporta la perdita di efficacia della stessa misura (art. 302

del codice di rito).

L'ordinanza che dispone la misura coercitiva viene, pertanto,

emessa in presenza di gravi indizi di colpevolezza nonché delle

esigenze cautelari desumibili dagli elementi presentati dal pubblico

ministero: ma la sua efficacia resta, in ogni caso, subordinata alla

permanenza degli elementi addotti dal pubblico ministero una volta

acquisiti gli eventuali chiarimenti forniti dall'indagato in sede di

interrogatorio.

Questo schema procedurale - che consente il contraddittorio nelle

forme compatibili con le esigenze del provvedimento da adottare - non

è stato disposto né per le misure cautelari coercitive diverse

dalla custodia cautelare e dagli arresti domiciliari, né per le

misure interdittive: con l'effetto - secondo il remittente - di

determinare una disparità di trattamento tra l'indagato nei cui

confronti è richiesta la custodia in carcere (o la misura degli

arresti domiciliari) e l'indagato nei cui confronti è richiesta la

misura interdittiva (o altra misura coercitiva).

Per l'indagato, che si trova in questa seconda posizione verrebbe,

pertanto, a mancare uno strumento di difesa suscettibile di portare

ad una diversa valutazione dei fatti da parte del giudice e

conseguentementealla revoca del provvedimento.

Né varrebbe obiettare in contrario che il mezzo di difesa si

giustifica con la particolare gravità delle misure che attengono

alla libertà personale, dal momento che, da un lato, anche le altre

misure cautelari incidono sulla sfera personale "che deve essere

tutelata come tale e non in funzione della sua maggiore o minore

limitazione", mentre, dall'altro, le condizioni per l'applicazione

delle misure cautelari si presentano identiche.

Su questa base il giudice a quo prospetta il dubbio di

illegittimità costituzionale - in relazione all'art. 3 della

Costituzione - degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale

nella parte in cui, "non prevedendo il primo l'interrogatorio della

persona sospesa da pubblica funzione e limitandolo il secondo alla

persona in stato di custodia cautelare", escludono l'interrogatorio

per l'indagato nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di

cui all'art. 289 del codice di procedura.

La questione di costituzionalità sollevata è ritenuta rilevante

perché il giudice remittente si trova investito della decisione

relativa all'applicazione di una misura interdittiva e

l'interrogatorio degli indagati potrebbe fornire chiarimenti tali da

far ritenere non gravi gli indizi evidenziati dal pubblico ministero

o insussistenti le esigenze cautelari.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata. Considerato in diritto

1. - Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Catania dubita della legittimità costituzionale degli artt. 289 e

294 del codice di procedura penale in riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Secondo l'ordinanza di rimessione, infatti, le norme impugnate -

escludendo che il giudice per le indagini preliminari possa procedere

all'interrogatorio dell'indagato nei cui confronti sia stata emessa

la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un

pubblico ufficio o servizio - darebbero vita ad una ingiustificata

disparità di trattamento tra l'indagato sottoposto a custodia

cautelare o agli arresti domiciliari - che deve essere interrogato

dal giudice per le indagini preliminari rispettivamente non oltre

cinque o quindici giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura e

riacquista la libertà nel caso di omissione dell'interrogatorio

entro tale termine - e l'indagato sottoposto a misura interdittiva -

per il quale l'interrogatorio del giudice non è previsto e che

viene, pertanto, privato di uno strumento di difesa suscettibile di

portare ad una diversa valutazione del giudice e, conseguentemente,

alla eventuale revoca della misura disposta.

2. - Nel motivare la questione sollevata sotto il profilo

dell'art. 3 della Costituzione, il giudice a quo muove dal

riconoscimento dell'esistenza di una sostanziale identità tra la

posizione della persona sottoposta a custodia cautelare e quella

della persona assoggettata ad una misura interdittiva. Sulla base di

tale asserita identità di situazioni il remittente afferma - con

riguardo alla diversa disciplina dell'interrogatorio del giudice -

l'esistenza di una arbitraria disparità di trattamento a danno del

destinatario della misura interdittiva rispetto al soggetto in stato

di custodia cautelare o sottoposto agli arresti domiciliari.

Una assimilazione piena tra le due situazioni non appare,

peraltro, giustificata alla luce dell'assetto delle misure cautelari

personali, coercitive ed interdittive, disegnato nel nostro

ordinamento. Dai lavori preparatori relativi alla legge di

delegazione per la riforma del codice di procedura penale (L. 16

febbraio 1987, n. 81) e dalle norme dello stesso codice si evince,

infatti, che il legislatore ha inteso differenziare, in ragione della

diversa incidenza delle varie misure nella sfera della libertà

personale, la condizione della persona sottoposta alla custodia

cautelare o agli arresti domiciliari dalla condizione di chi viene,

invece, assoggettato ad altra misura ritenuta meno grave, innestando

su tale motivata differenza una distinta disciplina delle garanzie

procedimentali. E invero, nella discussione parlamentare della stessa

legge di delegazione, venne da più parti espressa l'esigenza

"insopprimibile" che il soggetto in stato di custodia cautelare

dovesse essere interrogato entro un breve lasso di tempo dal giudice,

dal momento che tale misura - comportando una gravosa condizione di

isolamento dell'indagato - rendeva necessaria una immediata presa di

contatto con il giudice al fine di consentire al soggetto privato

della libertà l'esercizio diretto delle proprie difese. Questo

orientamento si veniva poi a precisare nella direttiva n. 60 della

legge di delegazione, dove a favore dell'indagato raggiunto da un

ordine di custodia cautelare veniva riconosciuto il diritto ad essere

interrogato "immediatamente e comunque non oltre cinque giorni".

Nella conseguente disciplina codicistica, accanto alla previsione

dell'interrogatorio da parte del giudice del soggetto in stato di

custodia cautelare, il diritto all'interrogatorio veniva esteso anche

a favore della persona sottoposta alla misura degli arresti

domiciliari: ma, in questo secondo caso, - per rispecchiare la

diversità delle due situazioni in relazione alla loro diversa

gravosità - il termine ultimo per l'interrogatorio veniva fissato in

quindici giorni dall'inizio dell'esecuzione della misura.

Dall'esame dei lavori preparatori e dello stesso impianto del

codice di rito emerge, dunque, che l'interrogatorio dell'indagato da

parte del giudice non è stato ritenuto necessario nel caso di

applicazione delle misure cautelari personali diverse dalla custodia

cautelare e dagli arresti domiciliari in considerazione del fatto che

tali misure non incidono in termini altrettanto gravi nella sfera

personale né hanno l'effetto di isolare l'indagato dal mondo

esterno, menomandone le potenzialità di difesa.

3. - Le osservazioni che precedono, dovrebbero, dunque, condurre

al rigetto della questione ove la stessa fosse strettamente riferita

alla sola lesione del principio di eguaglianza. Senonché questa

Corte non può esimersi dal rilevare che, nell'argomentazione svolta

dal giudice remittente, la lamentata violazione del canone di

eguaglianza appare, nella sostanza, collegata anche al profilo della

adeguatezza ed effettività degli strumenti di difesa riconosciuti ai

soggetti sottoposti alla misura interdittiva di cui all'art. 289 del

codice di procedura penale.

In altri termini, l'ordinanza - pur non facendo diretto

riferimento all'art. 24 della Costituzione - fonda le proprie

argomentazioni sulla diversa configurazione che il diritto di difesa

assume nella misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di

un pubblico ufficio o servizio rispetto alle misure coercitive della

custodia cautelare e degli arresti domiciliari, così da porre in

dubbio la razionalità e la rispondenza della disciplina dettata per

la prima rispetto alle esigenze di una efficace difesa dell'indagato.

Anche questo profilo, seppure implicito, della questione va,

pertanto, preso in esame.

4. - Al riguardo occorre innanzitutto ricordare che, nel nostro

ordinamento, il soggetto colpito da una misura interdittiva non è

privo di strumenti processuali - previsti, in generale, per tutte le

misure cautelari - destinati a far valere l'esercizio del diritto di

difesa al fine di eliminare la restrizione subita. L'indagato

sottoposto alla misura interdittiva può, infatti, chiedere al

giudice la revoca o la sostituzione della stessa (art. 299, terzo

comma, del codice di procedura penale) ovvero può proporre appello

al Tribunale del riesame (art. 310 dello stesso codice).

Si può, peraltro, dubitare che tali strumenti di sindacato si

presentino sufficienti a garantire alla persona sottoposta alla

misura di tipo interdittivo una tutela tempestiva e adeguata al grado

d'incidenza che la misura stessa è destinata a svolgere nella sfera

personale: una tutela, cioè, se non identica, quanto meno

equiparabile nell'efficacia a quella consentita dall'art. 294 del

codice di procedura penale alle persone sottoposte a custodia

cautelare o agli arresti domiciliari.

E invero, nessuno degli strumenti processuali richiamati consente

alla persona sottoposta a misura interdittiva un contatto diretto con

l'organo giurisdizionale che ha disposto la misura, mentre lo stesso

termine di cinque giorni indicato dal terzo comma dell'art. 299 per

la decisione da parte del giudice sull'istanza di revoca non è tale

da garantire pienamente la tempestività della pronuncia, stante il

carattere ordinatorio che la giurisprudenza ha riconosciuto a tale

termine e l'assenza di conseguenze processuali connesse alla sua

eventuale scadenza.

Limiti di questa natura al diritto di difesa - contrapposti alla

particolare incisività che le misure interdittive possono presentare

rispetto alla vita lavorativa e relazionale della persona colpita -

inducono, dunque, a segnalare l'esigenza di procedere ad un

adeguamento delle garanzie processuali riconosciute in questo settore

alla difesa, così da assicurare ai soggetti sottoposti a tali misure

- anche sotto il profilo del diritto ad essere ascoltati senza

dilazioni dal giudice che la misura ha adottato - un livello di

tutela, se non identico, quanto meno equiparabile a quello riservato

alle persone sottoposte alla custodia cautelare ed agli arresti

domiciliari.

5. - La realizzazione di una esigenza di questo tipo non può

essere, peraltro, attuata da questa Corte mediante una sentenza

additiva quale quella richiesta nell'ordinanza di rinvio, dal momento

che l'adeguamento degli attuali strumenti di difesa comporta una

scelta tra una pluralità di soluzioni possibili, che vengono a

investire i modi, le condizioni, i termini e gli effetti dello

strumento da adottare, oltre che l'eventuale gradazione della

garanzia in relazione alla diversa incidenza delle singole misure

interdittive contemplate nel codice di procedura penale.

Una scelta di questo tipo attiene, dunque, necessariamente alla

sfera della politica legislativa né può spettare altro che al

legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità.

Va, di conseguenza, dichiarata l'inammissibilità della questione

in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 289 e 294 del codice di procedura penale sollevata, in

relazione all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Catania con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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