Corte costituzionale

Sentenza n. 95/2001

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 04/04/2001 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto

degli articoli 294, commi 1 e 1-bis e 302 del codice di procedura

penale, promosso con ordinanza emessa il 24 settembre 1999 dal

tribunale di Milano, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 24 settembre 1999, il tribunale di

Milano - chiamato a decidere, in funzione di giudice del riesame,

sull'appello proposto dal pubblico ministero avverso un'ordinanza del

giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata

dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare del divieto

di dimora per mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia

nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale

- ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato

disposto degli articoli 294, commi 1 e 1-bis, e 302 del codice di

procedura penale, "nella parte in cui non prevedono che al mancato

interrogatorio dell'indagato sottoposto a misura cautelare diversa

dalla custodia in carcere e dagli arresti domiciliari, nel termine di

10 giorni dalla esecuzione della misura, consegua la perdita di

efficacia dell'ordinanza impositiva della stessa".

Il giudice a quo, dopo aver escluso che l'articolo 302 del codice

di procedura penale possa trovare applicazione analogica nel caso di

mancato interrogatorio nel termine di dieci giorni dall'inizio della

esecuzione di una misura cautelare coercitiva non custodiale, rileva

che se prima della riforma del 1995 (che ha introdotto l'obbligo di

interrogatorio anche in relazione all'applicazione di misure

cautelari diverse da quelle custodiali) la limitazione alla sola

custodia cautelare delle conseguenze derivanti dal mancato

interrogatorio poteva essere giustificata, poiché in relazione alle

altre misure cautelari non sussisteva l'obbligo, per il giudice che

le aveva disposte, di procedere all'interrogatorio del soggetto

colpito dalle misure stesse, con l'introduzione dell'obbligo di

interrogatorio entro il termine di dieci giorni per le altre misure

cautelari, sia coercitive che interdittive (comma 1-bis dell'articolo

294), l'omessa previsione della perdita di efficacia per tali misure,

conseguente alla mancata modificazione dell'articolo 302 del codice

di procedura penale, non troverebbe più alcuna giustificazione.

In ciò il remittente ravvisa una violazione degli articoli 3 e

24 della Costituzione. Infatti, se la ratio della disposizione è di

imporre al giudice, che ha applicato una misura cautelare,

l'immediata contestazione dei fatti oggetto dell'imputazione

cautelare all'indagato e di consentire a quest'ultimo di svolgere le

sue difese attraverso lo strumento dell'interrogatorio, nessuna

diversità di regime sarebbe giustificata dal tipo di misura

cautelare imposta. Il diritto di difesa dovrebbe svolgersi con

riferimento anche a misure cautelari che, pur non custodiali, si

concretano in significative restrizioni della libertà personale, e

del tutto irragionevole sarebbe la previsione di un atto di garanzia

senza l'indicazione di qualsiasi conseguenza in caso di inosservanza.

Ad avviso del remittente, la "sanzione" di inefficacia della misura

rappresenterebbe la naturale conseguenza del mancato interrogatorio,

sia per l'identità dello strumento di difesa previsto ai commi 1 e

1-bis dell'articolo 294 del codice di procedura penale, sia perché

non sarebbe prospettabile una diversa soluzione rispetto

all'inosservanza dell'obbligo previsto.

Quanto alla rilevanza, il giudice a quo osserva che in caso di

dichiarazione di illegittimità costituzionale sarebbe tenuto a

rigettare l'appello proposto dal pubblico ministero, mentre in caso

contrario l'interpretazione prospettata dall'appellante

determinerebbe la revoca dell'ordinanza impugnata ed il ripristino

della misura cautelare nei confronti dell'indagato.

2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, e ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata.

Ad avviso dell'Avvocatura, non sarebbe irragionevole la scelta

del legislatore di prevedere la perdita immediata di efficacia solo

della custodia cautelare (e degli arresti domiciliari) se il giudice

non procede all'interrogatorio entro il termine fissato dall'articolo

294 del codice di procedura penale. La graduazione degli strumenti

difensivi offerti agli imputati sarebbe, infatti, funzionale alle

diverse situazioni nelle quali gli stessi versano: ferma restando

l'inviolabilità del diritto di difesa, che si attua anche attraverso

l'interrogatorio, sarebbe giustificato che il legislatore colleghi

all'inutile decorso del termine per l'interrogatorio la perdita di

efficacia della più grave delle misure cautelari, mentre non sarebbe

irragionevole, in considerazione della minore loro gravità, la

mancata previsione della estinzione delle altre misure cautelari.

Ad avviso dell'Avvocatura, inoltre, neanche l'articolo 24,

secondo comma, della Costituzione potrebbe ritenersi violato,

giacché, nel caso in esame, la diversificazione dei modi di

esercizio del diritto di difesa a seconda delle situazioni

processuali o sostanziali, oggettive o soggettive, nelle quali gli

imputati si trovino, non pregiudicherebbe, comunque, il diritto di

difesa nella sua essenza. Considerato in diritto

1. - Sono oggetto della questione di legittimità costituzionale

sollevata dal tribunale di Milano gli articoli 294, commi 1 e 1-bis e

302 del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono

che al mancato interrogatorio dell'indagato, sottoposto a misura

cautelare diversa dalla custodia in carcere e dagli arresti

domiciliari, nel termine di dieci giorni dalla esecuzione della

misura, consegua la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva

della stessa".

Le disposizioni censurate sarebbero in contrasto con gli articoli

3 e 24 della Costituzione. Se la ratio delle disposizioni contenute

nei commi 1 e 1-bis dell'articolo 294 - osserva il remittente - è

quella di imporre al giudice, mediante l'interrogatorio, l'immediata

contestazione all'indagato dei fatti che hanno dato luogo al

provvedimento cautelare al fine di consentirgli di svolgere le sue

difese, non sarebbe giustificata la previsione di cui

all'articolo 302, che limita alle sole misure custodiali la perdita

di efficacia conseguente all'omesso interrogatorio dell'indagato nei

termini previsti. Il diritto di difesa dovrebbe, infatti, trovare

analoghe opportunità di svolgimento in riferimento a tutte le misure

cautelari personali, custodiali o non, poiché queste ultime

determinerebbero, al pari delle prime, significative restrizioni

della libertà della persona. Sarebbe quindi del tutto ingiustificato

predisporre un atto di garanzia, qual è l'interrogatorio da

svolgersi entro pochi giorni dall'esecuzione dell'ordinanza

impositiva della misura, senza prevedere conseguenza alcuna in caso

di inosservanza.

2. - Anche se apparentemente esteso all'articolo 294, commi 1 e

1-bis del codice di procedura penale, il dubbio di legittimità

costituzionale espresso dal remittente deve ritenersi circoscritto

all'articolo 302, giacché è solo a questo che può essere riferita

la mancata previsione della perdita di efficacia delle "altre" misure

cautelari coercitive ed interdittive nel caso di omesso

interrogatorio nel termine stabilito.

Così delimitato l'oggetto della questione, le premesse per il

suo accoglimento sono già racchiuse in quei precedenti della

giurisprudenza costituzionale che hanno posto in risalto, da un lato,

la peculiare funzione dell'interrogatorio di garanzia, dall'altro, la

natura afflittiva delle misure cautelari personali interdittive, che

possono inscriversi in un ordine di limitazioni non dissimile da

quello a cui appartengono le misure custodiali, incidendo anch'esse

sulla libertà della persona.

Che l'interrogatorio previsto dall'articolo 294, comma 1, del

codice di procedura penale costituisca, fra tutti, lo strumento di

difesa più efficace in relazione alla cautela disposta, è stato

ripetutamente affermato da questa Corte. Solo l'interrogatorio di

garanzia, consistendo in un colloquio diretto tra la persona

destinataria della misura cautelare e il giudice che l'ha adottata,

è specificamente rivolto a consentire a quest'ultimo di verificare

la sussistenza o la permanenza delle condizioni poste a base del

provvedimento (sentenze n. 32 del 1999 e n. 77 del 1997).

L'incisività delle misure interdittive sulla vita lavorativa e

sulle relazioni sociali della persona che ne è colpita era stata a

sua volta sottolineata nella sentenza n. 5 del 1994, in cui si era

segnalata l'esigenza che il legislatore provvedesse ad un adeguamento

delle garanzie processuali della difesa in questo settore, così da

assicurare ai destinatari di tali misure un livello di tutela, se non

identico, quantomeno equiparabile a quello riservato alle persone

sottoposte alla custodia cautelare in carcere o in luogo di cura o

agli arresti domiciliari. Quella sentenza, peraltro, non disconobbe

l'esistenza di un ambito di discrezionalità da lasciare al

legislatore: quanto allo strumento da adottare per rendere effettivo

il diritto di difesa era infatti ipotizzabile una pluralità di

soluzioni, ed appariva egualmente rimessa ad una opzione legislativa

la possibilità di graduare le garanzie processuali secondo il

diverso contenuto afflittivo delle singole misure, coercitive non

custodiali e interdittive, che sono previste, rispettivamente, nei

Capi II e III del Titolo I del Libro IV del codice di procedura

penale. E tuttavia, il profilo sotto il quale la disciplina non

poteva dirsi conforme all'articolo 24 della Costituzione veniva in

quella sentenza identificato con precisione e puntualizzato nel

diritto del destinatario di una misura cautelare ad essere ascoltato,

senza dilazione, dal giudice che l'aveva adottata.

Vigente l'articolo 294 del codice di procedura penale,

nell'originario testo, rimedi difensivi quali l'appello o l'istanza

per la revoca o la sostituzione della misura, peraltro comuni a tutte

le misure cautelari personali, e la richiesta di riesame, per le

misure coercitive, non risultavano affatto appaganti. Nessuno di essi

consentiva infatti il contatto diretto con il giudice che aveva

emesso il provvedimento; lo stesso termine di cinque giorni per la

decisione sull'istanza di revoca, previsto dall'articolo 299, comma

3, aveva carattere ordinatorio e la sua inosservanza restava priva di

conseguenze processuali. Di qui l'esortazione da questa Corte rivolta

al legislatore affinché rendesse la disciplina conforme a

Costituzione intervenendo su alcuni specifici aspetti: la doverosità

dell'interrogatorio, il termine, eventualmente diverso per le singole

misure, entro il quale esso si sarebbe dovuto tenere, nonché la

sanzione processuale per l'ipotesi di inosservanza.

3. - L'invito formulato con la sentenza n. 5 del 1994 è stato

solo in parte raccolto dal legislatore. Con l'articolo 11 della legge

8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in

tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di

diritto di difesa), è stato modificato l'articolo 294 del codice di

procedura penale, che attualmente non riguarda più le sole misure

custodiali, ma tutte le misure cautelari personali, come si evince

già dalla nuova rubrica dell'articolo. Ferma la previsione del

termine di cinque giorni per l'espletamento dell'interrogatorio della

persona sottoposta a custodia cautelare, è stato introdotto un

termine più ampio, di dieci giorni, per tutte le altre misure, non

solo per quelle interdittive (alle quali si riferiva la citata

sentenza), ma anche per quelle coercitive (comma 1-bis dell'articolo

294).

Quella discrezionalità, che la sentenza n. 5 del 1994 aveva

ritenuto spettare al legislatore e che, come si è ricordato, avrebbe

potuto giustificare una graduazione delle garanzie in ragione della

diversa afflittività delle varie misure, è stata quindi orientata

nel senso della loro unificazione affinché ne risultasse tutelata al

più alto livello l'effettività del diritto di difesa. In altri

termini, nonostante vi fosse la possibilità di operare ulteriori

distinzioni, si è ritenuto che per tutte le "altre" misure cautelari

di cui all'articolo 294, comma 1-bis il colloquio con il giudice, che

l'articolo 294, comma 3, configura come la specifica garanzia

processuale preordinata alla verifica delle condizioni di

applicabilità e del permanere delle esigenze cautelari, non potesse

essere differito oltre il decimo giorno dall'inizio della esecuzione.

Il legislatore ha, tuttavia, omesso di adeguare l'articolo 302

del codice di procedura penale, che continua a prevedere l'estinzione

della sola custodia cautelare nel caso in cui sia decorso inutilmente

il termine per procedere all'interrogatorio, al nuovo ambito di

operatività dell'articolo 294, il quale, in seguito all'introduzione

del comma 1-bis trova ora applicazione, con il diverso termine di cui

si è detto, per tutte le misure cautelari personali.

Che questa omissione comporti violazione degli articoli 3 e 24

della Costituzione consegue al già intervenuto riconoscimento della

identità della funzione che l'interrogatorio dispiega in relazione a

tutte le misure cautelari personali, posto che anche quelle

coercitive diverse dalla custodia cautelare e quelle interdittive

limitano la libertà della persona (vedi, per il divieto di espatrio,

che pure si colloca nel gradino più basso nella scala delle

afflittività, la sentenza n. 109 del 1994), incidono negativamente

sulla sua attività di lavoro e costituiscono un consistente

impedimento alla vita sociale. Proprio l'attitudine a comprimere beni

fondamentali della persona, che rappresenta il tratto comune di tutte

le misure cautelari personali, esige che identica sia la sanzione

processuale nel caso in cui l'interrogatorio non venga compiuto nel

termine prescritto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 302 del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che le

misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare, e

quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice

non procede all'interrogatorio entro il termine previsto

dall'articolo 294, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 4 aprile 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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